INPS

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Questa voce è stata curata da Andrea Ranfagni

 

Definizione

L’INPS è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e costituisce assieme all’INPDAP ed all’INAIL uno dei tre enti previdenziali completamente “pubblici”.
A seguito delle previsioni di cui all’art. 21 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) all’interno dell’istituto sono stati integrati anche l’Inpdap (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche) e l’ Enpals (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico) che continuano a operare quali gestioni autonome all’interno di quello che viene comunemente definito “Super Inps”.
E’ detto anche “ente strumentale” in quanto è lo strumento mediante il quale lo Stato italiano adempie agli obblighi in materia di previdenza ed assistenza sociale sanciti dall’art. 38 della Costituzione.

 

 

Normativa

  • Legge n. 88/1989
  • D.P.R. n. 917/1986
  • Legge n. 326/2003
  • Legge n. 311/2004
  • Legge n. 638/1983
  • Legge n. 413/1991
  • D.Lgs. n. 124/2004

 

 

Scheda di approfondimento

L’INPS è di gran lunga l’ente previdenziale con il maggior numero di iscritti in quanto ad esso afferiscono ai fini previdenziali ed assistenziali tutti i lavoratori del settore privato.
A tal fine, tutti i datori di lavoro privati sono tenuti al momento dell’assunzione di un lavoratore subordinato ad effettuare la dovuta iscrizione all’ente in questione.

Successivamente a tale iscrizione, l’INPS stesso provvede al cosiddetto “inquadramento previdenziale” ex art. 49. Legge n. 88/1989, inquadrando cioè l’azienda, in base alla documentazione presentata, in uno determinato settore.
Ciò è importante ai fini dell’individuazione delle aliquote contributive da versare.
Viene poi assegnato all’azienda un numero di matricola, che sarà poi utilizzato per qualsiasi tipo di rapporto con l’istituto, ed il relativo codice statistico contributivo.

Dal punto di vista organizzativo, l’INPS si articola ad un livello centrale ed ad un livello periferico. Quest’ultimo si suddivide in unità funzionali a competenza territoriale, a livello regionale, provinciale e zonale.

Il regime previdenziale gestito dall’INPS viene comunemente definito come “generale”, in quanto si riferisce sì tendenzialmente a tutti i lavoratori subordinati con contratti di lavoro di diritto privato, ma ad essi si sono aggiunte poi nel corso della storia una serie di nuove categorie.
In particolare, si sono aggiunti i dipendenti pubblici del parastato, i precari dello Stato, le categorie di liberi professionisti già prive di un proprio regime previdenziale e che non abbiano provveduto ad istituire un autonoma cassa di previdenza.
Infine alcune categorie di lavori autonomi ed associati, quali: i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, gli artigiani, i commercianti; i lavoratori parasubordinati, gli incaricati alla vendita a domicilio, gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, gli associati in partecipazione e i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

Sotto il profilo strettamente funzionale, l’INPS si pone, in primo luogo, come “ente erogatore di servizi”, adempiendo alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità.
In particolare, provvede, attraverso distinte assicurazioni, alla tutela per i casi di invalidità, vecchiaia e di morte per i lavoratori subordinati, di disoccupazione volontaria, di tubercolosi, nonché per le assicurazioni facoltative, individuali e collettive per l’invalidità e la vecchiaia.
Eroga, altresì, l’assegno sociale ai cittadini ultrassessantacinquenni sprovvisti di reddito, l’assegno per il nucleo familiare, la pensione alle casalinghe e, più in generale, per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, l’integrazione dei guadagni (tramite la Cassa Integrazione Guadagni), l’indennità di mobilità, nonché le prestazioni economiche di malattia già erogate dall’INAM, poi soppresse, e dalla altre parimenti disciolte Casse mutue, le prestazioni assistenziali di invalidità civile (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) per conto dello Stato, e, tramite il Fondo di garanzia, il trattamento di fine rapporto e le ultime mensilità di retribuzione in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Tali servizi vengono erogati sulla base di un particolare meccanismo che è quello delle “gestioni”, il quale garantisce piena autonomia economica e patrimoniale a ciascuna di esse.

Tali “gestioni” sono rappresentate innanzitutto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il quale si occupa dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

In secondo luogo, c’è la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, relativa invece all’assicurazione contro la disoccupazione e quella contro la tubercolosi, gli assegni familiari, le integrazioni salariali, le indennità di mobilità, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra comunitari, i trattamenti economici di malattia e di maternità ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni.

Vi sono poi le cosiddette 4 Gestioni speciali, che si occupano di curare la tutela previdenziale ed assistenziale di particolari categorie quali i piccoli imprenditori (i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, gli artigiani, i commercianti), i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, 1? comma, D.P.R. n. 917/1986, i parasubordinati, gli incaricati alla vendita a domicilio, gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ex art. 44, L. n. 326/2003, gli associati in partecipazione ex art. 43, L. n. 326/2003 ed ex art. 1, comma 157, L. n. 311/2004.
Da ultimo, vi è la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali che provvede alle prestazioni di natura, in tutto o in parte, assistenziale.

Oltre che ente erogatore di servizi, all’INPS sono attribuite anche altre funzioni.

All’INPS spettano alcuni importanti poteri di controllo, vigilanza e accertamento che la legge, in particolare, la L. n. 638/1983 e la Legge n. 413/1991, ha attribuito agli addetti al servizio di vigilanza dell’INPS.
Tali poteri si aggiungono a quelli già analogamente esercitati da altri enti previdenziali pubblici, nonché dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e da alcune Aziende Sanitarie Locali. Tali poteri sono stati comunque oggetto di recente riforma ad opera del D.Lgs. n. 124/2004, con il quale si è provveduto ad un accentramento dei poteri presso le sedi centrali del Ministero del Lavoro.

All’INPS spetta altresì la gestione di alcuni Fondi speciali di previdenza, i quali possono porsi sia come “integrativi” dell’assicurazione generale obbligatoria, sia, invece, come “sostitutivi” della stessa.
Tali sono i fondi per le seguenti categorie di personale: dipendenti delle aziende private del gas; impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; personale diretto alla gestione delle imposte di consumo; dipendenti aziende di navigazione aerea; personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; clero secolare e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.