Infortunio in itinere

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Definizione

L’infortunio in itinere consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, l’evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

La riforma del 2000 (cfr. D.Lgs. 38/2000) ha per la prima volta legislativamente inserito nella tutela assicurativa l’infortunio in itinere.

Il più recente sviluppo giurisprudenziale – ed a questo si è fatto riferimento nella stesura della nuova normativa – ha ulteriormente superato l’antico principio del rischio specifico, riconoscendo l’indennizzabilità di infortuni avvenuti durante il cammino a piedi, ed in assenza di particolari condizioni di rischio, oppure nel corso del trasporto su mezzo pubblico, giungendosi ad affermare che l’elemento discretivo dell’indennizzabilità è la finalità di recarsi al lavoro o di ritornarne.

Per approfondimenti si vedano le seguenti voci:

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di infortunio in itinere

Per la Casistica di decisioni della Magistratura in tema di infortunio in itinere si veda la sezione specifica nella voce INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie

 

 

Le segnalazioni della Newsletter di Wikilabour in tema di infortunio in itinere

  1. Indennizzabile anche l’infortunio “in itinere” alla fine di un permesso.
    In giudizio agivano, per ottenere dall’INAIL le prestazioni per i superstiti, la moglie e i figli di un lavoratore deceduto per un incidente stradale occorsogli lungo il percorso da casa al posto di lavoro, mentre rientrava dopo un permesso per motivi personali. Mentre l’INAIL sosteneva che il permesso avrebbe interrotto ogni nesso causale con il lavoro, la Corte viceversa esclude una tale interruzione, riconducendo la vicenda al principio secondo il quale l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa unicamente nel caso in cui il lavoratore, per ragioni o impulsi personali, abbia deviato dal normale percorso casa – lavoro, ponendosi così in una situazione di rischio elettivo. (Cass. 8/9/2020 n. 18659, ord., Pres. Manna Rel. Cavallaro, in Wikilabour, Newsletter n. 15/2020)