Lavoro festivo

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

 

Scheda sintetica

Il nostro ordinamento riconosce carattere di festività ad alcuni giorni dell’anno diversi dalle domeniche (sulle quali, per maggiori approfondimenti, si veda la voce orario di lavoro) in quanto dedicati alla celebrazione di ricorrenze civili e religiose.
Le giornate infrasettimanali considerate festive sono indicate dalla normativa nazionale in materia. Ad esse di aggiungono altre ricorrenze individuate dalla contrattazione collettiva.
I giorni festivi hanno come finalità primaria la soddisfazione del bisogno del lavoratore di sviluppare la propria personalità mediante la partecipazione alla vita sociale, familiare e religiosa.
Accanto a tale scopo si pone poi, seppur indirettamente, la medesima esigenza dei riposi periodici, di garantire al lavoratore un’occasione per ripristinare le proprie energie fisiche e psichiche, deteriorate dall’attività lavorativa.

 

Normativa di riferimento

  • Legge n. 260/1949, come modificata dalla legge n. 90/1954
  • Legge n. 101/89
  • Contrattazione collettiva

 

 

Tempi

Il diritto ad ottenere i compensi per festività infrasettimanali è soggetto ad un termine di prescrizione.
Deve essere fatto valere entro 5 anni dal momento in cui è maturato il diritto alla retribuzione alla quale gli emolumenti si riferiscono.

 

A chi rivolgersi

  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro
  • Ufficio vertenze sindacale

 

 

Scheda di approfondimento

Le festività

Il numero di giorni considerati festivi dal legislatore e la cadenza per essi prevista ha subito numerose modifiche nel tempo.
Ad oggi, sono previste undici festività che possono distinguersi in civili e religiose in virtù dell’evento che viene celebrato. Ad esse si possono aggiungere festività locali, generalmente stabilite dalla contrattazione collettiva.
In particolare, i giorni festivi sono i seguenti:

  • Festività nazionali civili
    • 25 Aprile: Anniversario della liberazione
    • 1 maggio: Festa del Lavoro
    • 2 giugno: Fondazione della Repubblica
  • Festività nazionali religiose
    • il primo giorno dell’anno
    • 6 gennaio: Epifania
    • il lunedì seguente al giorno di Pasqua (variabile)
    • 15 agosto: Assunzione della Beata Vergine
    • 1 Novembre: Ognissanti
    • 8 dicembre: Immacolata Concezione
    • 25 dicembre: Natale
    • 26 dicembre: S. Stefano
  • Festività locali
    • ricorrenza del Santo Patrono del comune in cui è situata l’unità produttiva

Nelle giornate festive, al lavoratore, sono sostanzialmente accordati due diritti: il diritto di astensione dal lavoro festivo e quello di percepire la retribuzione.
Tale seconda tutela riceve poi differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.

 

Diritto di astensione

Il diritto al riposo nei giorni festivi non è considerato dall’ordinamento assoluto, poiché non è espressamente sancito dalla Costituzione accanto al diritto al riposo settimanale e alle ferie previsti dall’art. 36 Costituzione.
Non è però posto in dubbio il fatto che il lavoratore possa rifiutare la prestazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro. Ciò significa che, anche in presenza del suo rifiuto a fornire attività lavorativa, il dipendente non perde il diritto di ricevere la normale retribuzione, che deve essere pertanto regolarmente corrisposta dal datore di lavoro. Né, allo stesso modo, può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore, cui appunto non può essere imposto di lavorare.
Tale tutela è espressamente e unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. 8.08.05 n. 16634; Cass. 15.09.97 n. 9176) e dalla dottrina, le quali, pur ammettendo l’insussistenza di un espresso divieto di prestazione lavorativa festiva, ritengono che tale previsione sia implicitamente prevista nella normativa riguardante la maggiorazione della retribuzione in caso di effettivo lavoro in queste giornate.
Peraltro, il diritto appena delineato ha carattere disponibile: il lavoratore può infatti rinunciare al godimento del giorno festivo e decidere di prestare il proprio lavoro anche in queste occasioni. Dunque il datore di lavoro può richiedere la prestazione, ma l’effettiva prestazione dell’attività può avvenire esclusivamente in presenza di uno specifico accordo fra le parti.
Non si ritengono infatti applicabili in via analogica nemmeno le eccezioni previste al divieto di lavoro nel giorno della domenica.

 

La retribuzione durante le festività

Il trattamento retributivo dovuto al lavoratore nei giorni festivi è differente a seconda che egli non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece decida (su libero accordo) di lavorare.

 

Le festività non lavorate

Qualora il lavoratore goda della festività, è necessario operare un’ulteriore distinzione:

  • i soggetti retribuiti in misura fissa hanno infatti diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio: ciò comporta che il compenso dovuto mensilmente rimane inalterato a prescindere dai giorni festivi che ricorrono nello stesso mese;
  • i soggetti pagati a ore hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio e ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro (o 1/5 nel caso di adozione di adozione della settimana corta)

 

 

Le festività lavorate

I lavoratori che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione del compenso.
Tale maggiorazione è di regola stabilita dal contratto collettivo applicato al caso specifico e si delineano differentemente a seconda che il soggetto sia pagato in misura fissa o a ore:

  • nel primo caso spetta la retribuzione giornaliera maggiorata della percentuale prevista per lavoro festivo;
  • nel secondo caso spettano le quote orarie relative alle ore di lavoro effettuate oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

 

 

Coincidenza della festività con la domenica, con il sabato o con periodi di assenza

Qualora la festività coincida con la domenica o con altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla retribuzione normalmente dovuta:

  • ai lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta un’ulteriore quota giornaliera fissata dalla coincidente con 1/26 del compenso dovuto al giorno;
  • ai lavoratori retribuiti ad ore, spetta l’ulteriore somma corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale (o di 1/5 in caso di adozione della settimana corta)

Qualora invece la festività coincida con il sabato non lavorativo (ossia nel caso di adozione della settimana corta), si ritiene che al soggetto non spetti la quota aggiuntiva predetta, poiché esso coincide in ogni caso con il sesto giorno e conseguentemente deve essere considerato non festivo ma feriale a zero ore.
Tuttavia, molti contratti collettivi estendono il trattamento previsto per il caso di coincidenza del giorno festivo con la domenica anche al caso di coincidenza con il sabato non lavorativo.

Infine, qualora la festività cada in periodi di assenza dal lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore o in periodi di assenza facoltativa o obbligatoria (come malattia, maternità, congedo matrimoniale, ferie, permessi, assenze giustificate), il soggetto ha comunque diritto al trattamento previsto per le festività.
Tale tutela è però limitata se, nel caso di lavoratore pagato ad ore, la sospensione dal lavoro si protragga oltre le due settimane.

 

Ex festività

La contrattazione collettiva si è occupata di compensare l’abolizione di quattro giorni di festività prima riconosciuti.
In genere, ciò avviene mediante il riconoscimento di 32 ore totali qualificate come permessi individuali. Spesso però la fruizione di tali permessi è subordinata alla loro maturazione, che avviene mensilmente nella misura di 1/12 di 32.

 

Particolarità

In alcuni casi le regole appena delineate subiscono modificazioni, dando vita a regimi particolari di orario determinati da ragioni inerenti alla persona del lavoratore o a ragioni oggettive relative all’attività svolta dall’azienda.

 

Lavoratori di fede ebraica

In ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che osservano religioni che osservano le festività in giorni differenti da quelli stabiliti per legge:

  • riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale nel giorno di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze relative a servizi essenziali imprescindibili e l’azienda non sia in grado di adattare l’orario differente.
  • Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico: generalmente vengono godute attraverso i permessi retribuiti previsti contrattualmente. In tal caso il soggetto ha comunque diritto a godere dei diritti previsti per la generalità dei lavoratori in caso di festività.

 

 

Lavoratori avventisti

I fedeli avventisti possono fruire del riposo sabatico nelle medesime modalità riportate più sopra. Non sono invece stabilite festività differenti rispetto a quelle cattoliche.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di lavoro festivo

In genere

  1. Il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività infrasettimanali è diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro; l’oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla L. n. 260 del 1949; il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. (Cass. 31/3/2021 n. 8958, ord., Pres. Berrino Est. Boghetich, In Lav. nella giur. 2021, 657)
  2. Il lavoratore ha il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose con la conseguenza che la rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali. (Cass. 7/8/2015 n. 16592, Pres. Macioce Est. Blasutto, in Riv. It. dir. lav. 2016, con nota di Lorenzo Scarano, “Assolutezza e derogabilità del diritto di astenersi dal lavoro festivo, 138)
  3. Il provvedimento del datore di lavoro volto a esigere la prestazione del lavoratore in occasione delle festività infrasettimanali, in difetto di un consenso del lavoratore a prestare la propria attività, legittima l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) costituita dal rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa. (Cass. 7/8/2015 n. 16592, Pres. Macioce Est. Blasutto, in Riv. It. dir. lav. 2016, con nota di Lorenzo Scarano, “Assolutezza e derogabilità del diritto di astenersi dal lavoro festivo, 138)
  4. L’art. 5, comma 3, L. n. 260/1949 come sostituito dall’art. 1, L. n. 90/54 prevede a favore dei lavoratori il pagamento di una aliquota addizionale di retribuzione giornaliera per l’ipotesi della coincidenza di festività nazionali con la domenica. Tale maggiorazione retributiva spetta a tutti i lavoratori subordinati retribuiti in maniera fissa che in quei giorni festivi riposino. Tuttavia l’art. 1, comma 224 L. 266/2005 ha espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 5, comma 3, L. 260/1949 come sostituito dall’art. 1, L. 90/54, ai dipendenti pubblici, fatti salvi gli effetti già formatisi. La norma ha pertanto efficacia retroattiva. (Trib. Taranto 20/1/2009, d.ssa Palma, in Lav. nella giur. 2009, 423)
  5. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, L. 23/12/05 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., laddove prevede che “tra le disposizioni ritenute inapplicabili dall’art. 69, 1° comma, secondo periodo, D.Lgs. 30/3/01 n. 165, a seguito della stipulazione di contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso l’art. 5, comma 3°, L. 27/5/49 n. 260 come sostituito dalla L. 31/3/54 n. 90, in materia di retribuzione nelle festività civili e nazionali ricadenti di domenica”. (Corte Cost. 16/5/2008 n. 146, Pres. Bile Rel. Flick, in D&L 2008, con nota di Maria Lughezzani, “Festività nel PI e norme “interpretative”, 873, e in Lav. nelle P.A. 2008, 602)
  6. Le eccezioni al divieto di lavoro domenicale di cui alla l. n. 370/1934 non sono suscettibili di applicazione analogica alle festività infrasettimanali. E’ pertanto nulla la clausola contenuta nell’art. 110 del contratto collettivo per gli enti lirici, che prevede e disciplina l’obbligo per i lavoratori del comparto di prestare servizio in festività infrasettimanali. (Cass. 8/8/2005 n. 16634, Pres. Mileo Est. Balletti, in Riv. it. dir. lav. 2006, con nota di Enrico Barraco, “La Cassazione dichiara nulla la pattuizione collettiva dell’obbligo di lavoro festivo infrasettimanale nel settore dello spettacolo”, 218)
  7. È legittima la previsione del Ccnl che impone al personale addetto agli spettacoli di fornire-a fronte di un adeguato compenso-la prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali. (Corte d’Appello Milano 29/11/2002, Pres. Mannacio Est. De Angelis, in D&L 2003, 105, con nota di Franco Bernini, “Festività infrasettimanale ed obbligo di lavorare previsto dal contratto collettivo”)
  8. Le eccezioni al divieto di lavoro domenicale di cui alla l. 370/1934 si applicano, in via analogica, anche alle festività infrasettimanali. E’ pertanto valida la clausola contenuta nell’art. 110 del contratto collettivo per gli enti lirici, che prevede e disciplina il lavoro nelle festività infrasettimanali. (Corte d’appello di Milano 29/11/2002, Pres. Mannacio, Est. De Angelis, in Riv. it. dir. lav. 2003, 73)
  9. Il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa nelle festività infrasettimanali menzionate all’art. 5 L. 27/5/49 n. 260, che si desume dal tenore del 1° e 2° comma della norma, sussiste anche per il personale addetto agli spettacoli; sono pertanto nulle, per contrasto con norme di rango superiore, le contrarie disposizioni del Ccnl applicabile (nella fattispecie Ccnl Enti Lirici). (Trib. Milano 2/5/2002, Est. Atanasio, in D&L 2002, 653)
  10. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultima parte, l. 27/5/49, n. 260, come modificato dalla l. 31/3/54, n. 90, il compenso aggiuntivo fisso (corrispondente all’aliquota giornaliera e, quindi, slegato dalle ore di lavoro) ivi previsto per il caso in cui le festività del 25 aprile e del 1° maggio (ora residuali, in quanto quelle del 2 giugno e del 4 novembre, già ivi comprese, sono state spostate alla prima domenica di giugno e di novembre dall’art. 1, l. 5/3/77, n. 54) coincidano con la domenica, spetta al lavoratore che in tali giorni riposi e non presti quindi attività (come vorrebbe la ricorrente, la cui tesi non è fondata su lacuna base normativa). Tale compenso aggiuntivo fisso (corrispondente all’aliquota giornaliera) che trova giustificazione – come già asserito da Cassazione nn. 11117/95, 6983/98 e 12731/98, cui si presta piena adesione – nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di una giornata in più di riposo, è espressamente previsto dall’art. 2 della citata l. n. 90/54 alla lettera e) per i lavoratori assenti nel caso (tra l’altro) di “sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica” (Cass. 25/1/01, n. 1018, pres. De Musis, est. D’Agostino, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 360)

 

 

Le segnalazioni della Newsletter di Wikilabour in tema di lavoro festivo

  1. La clausola del contratto collettivo aziendale che impone l’obbligo di lavorare nelle giornate festive è nulla, e l’accordo non può rientrare tra i contratti di prossimità, non rientrando il lavoro festivo tra le materie per le quali questi sono possibili.
    Il Giudice dichiara nulla la clausola del contratto collettivo aziendale che impone l’obbligo di lavorare nelle giornate festive infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. Il Tribunale, qualificato come diritto soggettivo quello al godimento delle festività, ammette che i lavoratori possano rinunciarvi mediante un accordo individuale, od anche in forza del contratto collettivo ma solo se l’organizzazione sindacale riceva specifico mandato dal lavoratore. Il Tribunale esclude che l’accordo impugnato integri un “contratto di prossimità” ai sensi dell’art. 8 L. 148/11, che consente di derogare alle disposizioni di legge con efficacia erga omnes in determinate materie, non emergendo inequivocabilmente l’intento derogatorio della legge prescrittiva di tali festività, e dovendosi in ogni caso escludere che il diritto all’astensione dal lavoro in occasione di tali festività possa annoverarsi tra le materie tassativamente elencate dalla disposizione di legge. (Trib. Milano 30/7/2020, Giud. Pazienza, in Wikilabour, Newsletter n. 15/2020)