Permesso di soggiorno – Contratto di soggiorno

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Nozione

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato è un normale contratto di lavoro che deve essere stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) entro 8 giorni dall’ingresso dello straniero in Italia e consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello stato; non può eccedere la durata di:

  • 9 mesi per il lavoro stagionale
  • 1 anno per il lavoro subordinato a termine
  • 2 anni per il lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Una volta scaduto può essere rinnovato per un tempo non superiore a quello stabilito dal rilascio iniziale.

In un’ ottica di semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati, l’art. 17, comma 1 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con mod. nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che gli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all’articolo 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, possono essere assolti, a tutti gli effetti di legge, anche dalla comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conv. con mod., dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 3 del 2007 statuisce che lo straniero, che possiede un permesso di soggiorno con almeno 5 anni di validità, possa richiedere per sé e per la propria famiglia il rilascio di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, il c.d. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, salvo al contempo provare che:

  1. abbia un reddito sufficiente al mantenimento suo e della propria famiglia
  2. disponga di un alloggio adeguato come precisato all’art. 9, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Sono previste sanzioni penali nei confronti del datore di lavoro che impieghi uno straniero privo del permesso di soggiorno.

Per approfondimenti si veda la voce Immigrazione