Contratto di portierato

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Questa voce è stata curata da Andrea Leone D’Agata

 

Scheda sintetica

Il portierato è un rapporto di lavoro subordinato contraddistinto da alcuni elementi di specialità.
In prima approssimazione, tra le peculiarità del rapporto di cui si dice devono essere ricordate:

  • il contesto in cui viene svolta l’attività lavorativa (essenzialmente: un condominio);
  • le mansioni svolte (vigilanza dello stabile, apertura e chiusura del portone, pulizia e manutenzione dell’immobile, distribuzione della corrispondenza, sorveglianza dell’uso del citofono);
  • la retribuzione (al portiere spetta un salario mensile, alcune indennità specifiche previste dal contratto collettivo e, soprattutto, l’alloggio gratuito);
  • la possibilità di essere sostituito (nei periodi di assenza);
  • la normativa applicabile (proprio in virtù della particolarità della prestazione lavorativa, numerose disposizioni della disciplina generale del lavoratore subordinato non trovano applicazione come, ad esempio, quelle relative all’orario di lavoro);
  • la previsione di una specifica causa di risoluzione del rapporto (ossia, la decisione di eliminare il servizio di portineria).

 

 

Fonti normative

  • DPR 1403/1971
  • Art. 62 RD 18 giugno 1931 n. 773 (TU Pubblica Sicurezza)
  • CCNL corporativo 30/4/38 (in forza del D.L. 23/11/44 n. 369)
  • CCNL
  • DPR 24 luglio 1977 n. 616.

 

 

A chi rivolgersi

  • Organizzazioni sindacali di categoria e loro uffici vertenze
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Documenti necessari

 

 

Documenti necessari per l’assunzione

All’atto dell’assunzione i lavoratori normalmente devono presentare solamente la carta d’identità, il codice fiscale e, se del caso, la documentazione necessaria per l’ottenimento degli assegni familiari.
Vi sono, tuttavia, delle mansioni che, per loro natura, richiedono il possesso da parte del lavoratore di specifiche licenze e/o autorizzazioni; tra queste vi sono quelle di portieri e custodi. In particolare i lavoratori devono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Comune dove svolgono l’attività.
La domanda di iscrizione al registro, su carta da bollo, che deve essere rinnovata ogni anno, va inoltrata al Sindaco indicando le proprie generalità ed il proprio codice fiscale.
La stessa deve essere accompagnata dal certificato di residenza del richiedente, da una marca da bollo nonché da una dichiarazione del proprietario dell’immobile (o, comunque, dal datore di lavoro).
La predetta domanda non è richiesta, tuttavia, per quei lavoratori che, pur essendo inquadrati nell’ambito del CCNL per i dipendenti di proprietari di fabbricati, svolgono unicamente mansioni di pulizia e/o manutenzione degli immobili o funzioni amministrative (Profili professionali B e C).
La mancanza della licenza di cui sopra, in ogni caso, non determina – secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale – l’illiceità del contratto per illiceità dell’oggetto, ma la mera invalidità.
Il lavoratore avrà dunque, in applicazione dell’art. 2126 c.c. diritto alla retribuzione maturata nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (Cass. 21/3/56 n. 813, in Dir.lav. 1956,, 351).
Infine per l’assunzione in qualità di portiere è necessario l’attestato di frequenza al corso ex D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, con copia del verbale di accesso relativo al fabbricato cui sarà addetto il lavoratore.

 

Scheda di approfondimento

Il rapporto di portierato si costituisce tra uno o più stabili condominiali, abitati da proprietari o affittuari, e un lavoratore preposto a servizi di vigilanza, custodia e pulizia.
I proprietari dello stabile (ovvero dei singoli appartamenti) fungono da datore di lavoro (normalmente attraverso l’amministratore del condominio).
Per quanto le mansioni concretamente svolte siano simili – se non le medesime – non rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro di portierato:

  • quelle rese dal portiere di una casa di abitazione di una sola famiglia (la disciplina applicabile è, infatti, quella del lavoro domestico);
  • quelle rese dai custodi di stabilimenti industriali o imprese commerciali (parificati al restante personale dell’azienda);
  • quelle dei portieri d’albergo (inquadrati nel personale alberghiero).

Non vi è dubbio che, per quanto il rapporto di lavoro sia speciale, esso sia riconducibile all’alveo della prestazione di tipo subordinato (in questo senso si vedano: Cass. 4/12/90 n. 11638, in Archivio locazioni, 1991, 290; Cass. 2/7/91 n. 7257, in Foro it. 1992, I, 1498).
Tuttavia, proprio in virtù degli elementi di specialità che contraddistinguono la prestazione lavorativa del portiere, numerose disposizioni della disciplina generale del lavoro subordinato non trovano applicazione.
Il lavoro dei portieri, infatti, è regolato da una normativa speciale, dettata dal DPR 1403/1971 e, soprattutto dalla contrattazione collettiva, mentre la legislazione generale sul lavoro subordinato si applica solo in quanto compatibile con la specialità del rapporto.
Tra le fonti, peraltro, non va dimenticato il CCNL corporativo in data 30/4/38 ritenuto tuttora in vigore in forza del D.L. 23 novembre 1944 n. 369 (Cass. 15/12/79 n. 6539).
Quanto alla prestazione che il portiere è chiamato a rendere, questa si sostanzia nella vigilanza dello stabile, nell’apertura e chiusura del portone d’ingresso, nella pulizia e manutenzione dell’immobile (scale, androni, cortili, ecc.), nella distribuzione della corrispondenza ai condomini, nella sorveglianza dell’uso del citofono e dell’ascensore.
Quanto alla retribuzione, questa è un tipico esempio di retribuzione parzialmente in natura essendo composta da un salario mensile e dal diritto ad usufruire gratuitamente di un alloggio, con energia elettrica, acqua e riscaldamento.
L’alloggio – come stabilisce il CCNL – non è garantito al portiere tout court ma, esclusivamente, ai lavoratori inquadrati nel livello a2) e a4) a norma dell’art. 15 CCNL. L’art 16 del CCNL determina altresì la composizione dell’alloggio (oltre allo spazio guardiola, devono esserci due ambienti).
Per contro, per i portieri inquadrati nei profili professionali a1), a3) e a5) è prevista unicamente una guardiola con servizi igienici.
L’alloggio, sebbene sia uno degli elementi caratterizzanti la tipologia contrattuale di cui si dice, non è di per se sufficiente (almeno secondo un recente orientamento giurisprudenziale) a testimoniare in modo univoco – in mancanza di altre prove determinanti – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 16/5/02 n. 7119 in riv. It. Dir. Lav. 2003, 241, nota Fontana). Peraltro, non manca chi al fine qualificare un rapporto di portierato come di natura subordinata ha fatto leva proprio sull’utilizzo gratuito di un alloggio ubicato nell’edificio condominiale (Cass. 4/12/90 n. 11638, in Mass. Foro it.).
L’assegnazione di un alloggio e, dunque, la determinazione dell’inquadramento professionale, peraltro incide anche sull’orario di lavoro settimanale che il portiere è tenuto a seguire (artt. 42 e 45 CCNL).
Oltre al salario mensile cui si è fatto cenno e all’alloggio di cui pure si è detto, spettano al portiere una serie di indennità – specificamente dettagliate dal CCNL – non rinvenibili in altre fattispecie contrattuali.
In particolare, devono essere menzionate, a titolo di esempio, quelle per:

  • ogni dieci vani catastali;
  • ogni ascensore;
  • ogni scala oltre la prima;
  • ogni citofono;
  • ogni piano a partire dal 6°;
  • la pulizia dei cortili;
  • la pulizia degli spazi verdi;
  • il servizio di esazione, ecc.

Altre caratteristiche peculiari del rapporto sono:

  • la possibilità per il portiere di farsi sostituire, nei periodi di assenza di quest’ultimo dal servizio, con un altro soggetto denominato sostituto. I proprietari dell’immobile hanno potere di scelta, è tuttavia previsto che nella designazione del sostituto essi debbano sentire il portiere titolare (art. 23 CCNL);
  • la reperibilità del portiere: se il contratto di lavoro è a tempo pieno, ha carattere di obbligatorietà (eccezion fatta per il riposo settimanale, per le ferie e per le festività) al fine di garantire il completo assolvimento del servizio di portierato in situazioni di emergenza.
  • è prevista una specifica causa di risoluzione del rapporto individuata nella eliminazione del servizio di portineria. A voler ben guardare, l’ipotesi contemplata rientra nella più ampia fattispecie del giustificato motivo che qui risulta semplicemente tipizzato. In ogni caso, a tutela del lavoratore, è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di osservare un preavviso di 12 mesi.
  • Infine, è fatto divieto al datore di lavoro – in caso di risoluzione del rapporto – di convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva ai sensi dell’art. 2121 c.c. se non con il consenso espresso del lavoratore.