TAR – Tribunale Amministrativo Regionale

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Questa voce è stata curata da Giorgio Albani

Scheda sintetica

I TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) sono organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare su ricorsi proposti avverso atti amministrativi da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo.

Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Sono stati istituiti con Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (v. anche il regolamento di esecuzione emanato con DPR 21 aprile 1973 n. 214 relativo al funzionamento interno dei tribunali ed al reclutamento del personale), in seguito alla dichiarazione di incostituzionalità di numerosi organi di giurisdizione amministrativa periferica.

I TAR sono venti (20), con circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione ed hanno sede nel capoluogo regionale.

In alcune regioni particolarmente popolose ed estese (Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Trentino Alto Adige) sono state istituite sezioni distaccate.

La sfera di competenza di ciascun TAR comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell’ambito regionale, nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell’atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del TAR.
Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo è competente il TAR della regione in cui ha sede l’ente stesso; per gli atti degli organi centrali dello stato, ha competenza il TAR Lazio.

Il termine previsto per il ricorso avverso gli atti della P.A. è alquanto breve dovendo il soggetto leso notificare il ricorso all’autorità che ha emanato il provvedimento e ad almeno un controinteressato (per tale intendendosi un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso) entro sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza.

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento.

Tuttavia qualora l’esecuzione sia idonea a causare danni gravi ed irreparabili, il TAR, su istanza del ricorrente, può disporre la sospensione del provvedimento.

Con la propria decisione il Tribunale, ove ritenga fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e l’autorità amministrativa dovrà uniformarsi ai criteri in essa fissati.

Le decisioni del TAR (sentenze ed ordinanze) – che sono immediatamente esecutive – possono essere impugnate davanti al Consiglio di Stato che ha sede a Roma.

Fonti normative

  • Legge 6 dicembre 1971 n. 1034
  • D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993
  • D.Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998
  • D.Lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998
  • D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
  • Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104

 

TAR e rapporto di pubblico impiego

Per quanto attiene al rapporto di lavoro i TAR avevano, fino a qualche anno fa, una competenza esclusiva in tema di rapporto dei pubblici dipendenti.

A seguito delle leggi di privatizzazione del pubblico impiego emanate nel corso degli anni ’90 (in particolare D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, D.Lgs. 80/1998 e D.Lgs. 387/1998 del 29 ottobre 1998) come modificati dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. n. 150/2009, ai TAR è rimasta una competenza residuale (come si chiarirà in seguito) per alcuni soggetti e per la materia dei pubblici concorsi.

Infatti, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 (e fatta salva la disciplina transitoria prevista dall’art. 45, 17° comma del D.Lgs. 80/1998) al giudice ordinario vengono devolute tutte le controversie inerenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

La medesima fonte normativa (art. 1, 2° comma del D.Lgs. 165/2001) ricomprende nel concetto di pubblica amministrazione le amministrazioni dello Stato, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dotate di ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane (ivi compresi i consorzi e le associazioni tra questi), le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria ed artigianato e agricoltura, nonché tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle predette amministrazioni sono attribuite alla competenza del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro).

Nel caso in cui emerga la rilevanza degli atti amministrativi presupposti, il legislatore ha affermato il principio per cui il giudice sarà tenuto alla loro disapplicazione.

L’art. 63 del D.Lgs. 165/2001 assegna al giudice ordinario la giurisdizione generale per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e, tra queste, anche quelle relative:

  • all’assunzione al lavoro
  • all’indennità di fine rapporto qualunque ne sia la denominazione e le modalità di corresponsione
  • al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali e alla responsabilità dirigenziale
  • le controversie relative ai comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 28 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
  • le controversie promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni relative alle procedure di contrattazione collettiva (comprese le controversie relative all’elezione della RSU, quelle concernenti le deleghe sindacali, la ripartizione delle materie di contrattazione nazionale o decentrata, le controversie per l’individuazione delle OO.SS. ammesse alla contrattazione).

La competenza esclusiva (cd. soggettiva) del TAR in materia di pubblico impiego

Sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario (e restano pertanto di competenza del TAR in primo grado e del Consiglio di Stato in grado di appello) alcune categorie di lavoratori escluse dal processo di privatizzazione ai sensi dell’art. 2, 4° comma del D.Lgs. 29/1993 (ora art. 3 del D.Lgs. 165/2001; cfr. anche art. 133, lett. i del D.Lgs. 104/2010) e per le quali il permanere del carattere pubblico del rapporto e della natura amministrativa degli atti di relativa organizzazione comporta il perdurare della giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo.

Si tratta di:

  • magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili
  • avvocati dello stato
  • personale militare e delle forze di polizia
  • personale della carriera diplomatica e prefettizia
  • professori e ricercatori universitari
  • personale della Banca d’Italia, della Consob e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e di altre Autorità garanti (per la regolazione dei servizi di pubblica autorità, per le comunicazioni ecc)
  • personale della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale
  • personale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Legge 3 agosto 2007 n. 124)
  • personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 6 D.Lgs. 15/2/2006 n. 63)

Con il D.Lgs. 80/1998 è venuta meno la deroga inizialmente prevista per i soggetti incaricati della gestione di uffici di livello dirigenziale generale interessati dalla privatizzazione sia sostanziale che processuale al pari degli altri dirigenti.

Per quanto attiene alla competenza territoriale l’art. 13, 2° comma del D.Lgs. 104/2010 stabilisce che è inderogabilmente competente il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del pubblico dipendente. Resta salva la competenza del Tar Lazio per gli atti ad efficacia diretta ultraregionale e per le ipotesi di competenza funzionale ora enunciate nell’art. 135.

Le controversie sulle procedure concorsuali

Al Giudice amministrativo (art. 63 D.Lgs. 165/2001) è riservata in via esclusiva la giurisdizione sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, trattandosi di atti che conservano natura pubblicistica in quanto antecedenti alla costituzione del rapporto e, quindi, non influenzati dalla sua privatizzazione.

Al giudice amministrativo è pertanto affidata la valutazione della fase precedente l’assunzione, mentre il giudice ordinario è competente per le controversie che dovessero sorgere mentre il rapporto è già in atto.

Il riparto di giurisdizione ha dato luogo a pronunce contrastanti con interventi sia della Corte Costituzionale (sent. n. 2 del 2001) sia della S.C.

Allo stato è prevalso il principio secondo il quale in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione (ex art. 63, 4° comma D.Lgs. 165/2001) si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali tutte le procedure aperte a candidati esterni ancorché vi possano partecipare soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni destinati cioè, a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizioni di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori ai sensi dell’art. 52, 1° comma del D.Lgs. 165/2001, sono affidate, invece, a procedure poste in essere dall’amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato.

Nel senso sopra esposto, tra le tante, cfr. Cass. Sez. Un., ord. n. 9168 del 20.4.2006; Cass. Sez. Un., ord. n. 10419 dell’8.5.2006; Cass. Sez. Un. n. 13051 del 4.6.2007; Cass. Sez. Un. n. 11559 del 18.5.2007; cfr., per la giurisprudenza di merito, Corte d’Appello di Milano, sent. n. 140 del 12/2/2007, est. De Angelis.

Componendo il dibattito insorto anche con alcune sezioni del Consiglio di Stato la Suprema Corte ha pertanto fornito un vero e proprio decalogo sulle questioni di riparto di giurisdizione nella controversa materia dei concorsi per l’assunzione nei ranghi della P.A. stabilendo, in linea generale, che sussiste:

  • giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie in materia di concorsi per soli candidati esterni;
  • giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi misti (candidati interni ed esterni), restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni;
  • giurisdizione amministrativa nelle controversie relative a concorsi per soli candidati interni che comportino passaggio da un’area funzionale ad un’altra, spettando poi al giudice ordinario la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura del concorso all’esterno;
  • residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli candidati interni che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della medesima area funzionale.

Sono invece escluse dalla giurisdizione sui del giudice ordinario sia di quello amministrativo le controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti che continuano ad essere riservate alla Corte dei Conti cui permane anche la giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti (c.d. danno erariale).