ModificaDefinizione
La c.d. tutela reale, prevista dall’art. 18 della
Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) si applica nei confronti dei
datori di lavoro,
imprenditori o non imprenditori, che occupino più di quindici dipendenti nell’
unità produttiva nella quale è occupato il lavoratore licenziato oppure nell’ambito dello stesso comune; e in ogni caso ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze globalmente più di sessanta lavoratori, indipendentemente dal frazionamento organizzativo delle unità produttive.
Entro questo ambito di applicazione, il
giudice con sentenza che annulla il licenziamento intimato senza
giusta causa o giustificato motivo (
oggettivo o
soggettivo), ordina al
datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Inoltre, il medesimo giudice dovrà condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno patito dal lavoratore, liquidando al lavoratore un’indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali; in ogni caso la misura di tale risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
E’, inoltre, facoltà del lavoratore esercitare la c.d.
opzione, che consiste nel richiedere, al posto della
reintegrazione, la corresponsione di un’indennità pari a 15 mensilità (da sommarsi a quanto dovuto a titolo di risarcimento).