ModificaScheda sintetica
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
L’importo dell’ANF è stabilito in misura diversa in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare e in relazione anche al reddito complessivo familiare.
Hanno diritto a fruire dell’ANF tutti i lavoratori dipendenti, disoccupati, i lavoratori in mobilità, i cassintegrati, i soci di cooperative, i pensionati e i parasubordinati.
L’ANF spetta per i componenti del nucleo familiare, cioè:
- il richiedente dell'assegno
- il coniuge non legalmente separato
- i figli aventi un’età inferiore ai 18 anni
- i figli maggiorenni inabili
- i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto
L’ANF viene erogato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.
La legge stabilisce un termine di
prescrizione del diritto all’ottenimento dell’Assegno: esso può cioè essere richiesto anche per un periodo antecedente ma comunque non superiore a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.
E’ quindi consigliabile comunque effettuare la domanda tempestivamente.
La presentazione della domanda deve essere effettuata con apposito modello rilasciato dall’INPS (ANF/DIP) accompagnando la richiesta con i redditi del richiedente e del coniuge.
I redditi devono riferirsi all’anno precedente alla data di inizio dell’erogazione (es.: per richiesta ANF 1 luglio 2007 – 30 giugno 2008 sono necessari i redditi 2006).
Per la presentazione della domanda è possibile rivolgersi ad un Istituto di Patronato.
I documenti necessari per la presentazione sono:
- copia della dichiarazione dei redditi
- fotocopia di documento d’identità
- codice fiscale
Alla domanda deve inoltre essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia. Per i cittadini extracomunitari è necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno.
ModificaNormativa di riferimento
Raccolta di normativa (estratti e stralci) a cura di
Arturo Di Mario:
- D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (G.U. 14-3-1988, n. 61) convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 153. Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti - stralcio
- D.M. 11 maggio 1990. Approvazione della deliberazione n. 75 assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 28 luglio 1989 concernente la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (G.U. 29-5-1990, n. 123)
- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (G.U. 22-8-2000, n. 195) - stralcio
- Decreto Interministeriale 4 aprile 2002. Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. 12-6-2002, n. 136)
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (G.U. 31-12- 2004, n. 306 – S.O. n. 192) - stralcio
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (G.U. 31-5-2006, n. 125 – S.O. n. 133) - stralcio
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. 27-12-2006, n. 299 - S.O. n. 244/L)
- D.P.C.M. 7 marzo 2007. Modalità applicative dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di assegni familiari (G.U. 8-5-2007, n. 105) - stralcio
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. 28-12-2007, n. 300 – S.O. n. 285) - stralcio
ModificaA chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)
ModificaScheda di approfondimento
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori ai limiti reddituali stabiliti ogni anno dalla legge, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
La prestazione è riconosciuta in favore di tutti i
lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai
lavoratori in mobilità, ai
cassintegrati, ai
soci di cooperative, ai pensionati.
L’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ai
lavoratori parasubordinati, iscritti alla
Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati.
Sono esclusi i
lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.
I componenti del nucleo familiare sono considerati il coniuge non legalmente separato, i figli legittimi o parificati ai figli legittimi di età inferiore ai 18 anni, i figli maggiorenni se assolutamente inabili al lavoro, i nipoti minorenni se a carico degli ascendenti diretti ed in stato di bisogno.
Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente se inabili al lavoro (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto ali di pensione ai superstiti ed orfani di entrambi i genitori.
Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall’attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell’assegno, al pari dei figli minori, anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti.
Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc) e deve essere contenuto entro determinati limiti (cfr. circolare INPS n. 81 del 16.6.09).
La domanda deve essere inoltrata al proprio datore di lavoro dai lavoratori dipendenti; direttamente agli uffici Inps competenti per residenza in tutti gli altri casi (pensionati, disoccupati, lavoratori domestici ecc.).
Ulteriori informazioni sono visibili su sito internet
INPS