Assegno di invalidità (ordinario e privilegiato)

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

 

Nozione

L’assegno di invalidità è una prestazione assistenziale che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi che siano stati colpiti da un evento morboso che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa (Legge 222/1984)

 

Assegno ordinario

L’assegno ordinario di invalidità spetta all’assicurato di qualunque età che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • sia riconosciuto invalido, ossia si sia accertato che la sua capacità di lavoro, in attività confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità fisica o mentale, a meno di un terzo;
  • sia iscritto all’assicurazione da almeno 5 anni;
  • possa far valere almeno 5 anni di contribuzione, di qualunque tipo e anche se non continuativa, di cui almeno 3 nel quinquennio immediatamente precedente alla domanda di assegno.

L’assegno ha carattere temporaneo. Esso viene, infatti, riconosciuto per un periodo di tre anni e può essere rinnovato per periodi di pari durata, sempre che continuino a sussistere i requisiti elencati più sopra. In ogni caso, dopo la terza conferma consecutiva, l’assegno di invalidità viene automaticamente confermato.
Il titolare dell’assegno può, inoltre, essere sottoposto in qualunque momento ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità, su iniziativa dell’ente previdenziale o su sua stessa richiesta.

 

Assegno privilegiato

Qualora, non sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la prestazione ordinaria, l’assicurato puó chiedere comunque il cd. assegno di invalidità privilegiato.
Esso può essere concesso a condizione che:

  • l’invalidità o inabilità risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
  • dall’evento non derivi il diritto ad una rendita a carico dell’assicurazione contro gi infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero un diritto a trattamenti di carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

In entrambi i casi, per presentare la domanda è necessario compilare un modulo e allegare specifica documentazione medica. Non ci sono termini di presentazione.

 

A chi rivolgersi

  • Istituto di patronato, ad es. INCA-CGIL