Diritto soggettivo alla formazione

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Questa voce è stata curata da Carlo Valenti

 

Scheda sintetica

Il diritto soggettivo alla formazione corrisponde ad un percorso formativo della durata complessiva di 24 ore, che risulta usufruibile dal lavoratore nell’arco del triennio di riferimento per acquisire competenze tecniche, gestionali, trasversali, linguistiche o informatiche. Tale misura nasce principalmente con l’obiettivo di colmare le lacune nelle conoscenze digitali attraverso lo sviluppo professionale dei dipendenti, favorendone così l’acquisizione di abilità impiegabili nel contesto lavorativo dell’azienda.

L’introduzione della formazione continua all’interno del contratto di lavoro come diritto individuale è ascrivibile al CCNL del 26 novembre 2016 di Federmeccanica e Assistal per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e all’installazione di impianti. Nello specifico, all’articolo 7, quarta sezione, titolo VI viene prevista la definizione di percorsi didattici individuali della durata complessiva di 24 ore nell’arco del triennio 2017-2019 sia per i lavoratori a tempo indeterminato, sia per quelli a tempo determinato e part-time; per questi ultimi, possono comunque essere previste differenti modalità di attuazione o rimodulazioni orarie. In ogni caso, non risulta possibile comprendere in tale ipotesi la formazione in materia di sicurezza obbligatoria di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008.

Essendo ad oggi il diritto soggettivo alla formazione unicamente presente nel CCNL del 26 novembre 2016 di Federmeccanica e Assistal, tali disposizioni valgono solamente per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e all’installazione di impianti che rientrano nell’applicazione del suddetto contratto. Occorre comunque menzionare l’introduzione di simili disposizioni nel rinnovo contratto collettivo nazionale del settore elettrico, che per il periodo 2019-2022 garantisce ad ogni addetto a tempo indeterminato non meno di 28 ore di formazione continua a carico del datore di lavoro e afferma, di conseguenza, il riconoscimento del diritto individuale alla formazione continua.
Tale modello, pur essendo limitato a specifiche categorie professionali, richiama nella sua struttura al droit individuel à la formation (DIF) francese, introdotto con la legge n. 2004-391 del 4 maggio 2004. Quest’ultimo, prima di essere successivamente sostituito in favore del compte personnel de formation (CPF), veniva applicato a tutti i dipendenti con almeno un anno di anzianità e prevedeva la possibilità di maturare 20 ore di formazione individuale ogni anno su un massimale di 120 ore nell’arco di sei anni.

 

Modalità di esercizio

Come previsto dall’accordo, le iniziative devono essere svolte in coincidenza con l’orario di lavoro ed essere realizzate tramite l’attivazione di specifici progetti aziendali o l’adesione a fondi interpersonali. I lavoratori hanno facoltà di esercitare il proprio diritto alla formazione continua facendo richiesta all’azienda entro dieci giorni lavorativi dall’inizio dell’attività scelta.
In particolare, i soggetti abilitati ad attivare i percorsi didattici sono:

  1. enti di cui all’articolo 1 della legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
  2. enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua;
  3. enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative;
  4. Università pubbliche e private riconosciute e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
  5. l’azienda.
    Le aziende possono definire la programmazione dei piani didattici fino al 31 dicembre 2018, mentre la formazione deve essere effettuata necessariamente entro il 31 dicembre 2019. A tal proposito, nel caso in cui i dipendenti non siano stati coinvolti in percorsi formativi ad hoc entro le scadenze previste, le aziende saranno tenute a garantire entro la fine del triennio 24 ore di formazione continua (2/3 retribuite e 1/3 a carico del lavoratore). Inoltre, qualora i percorsi formativi scelti dai lavoratori prevedano un costo di partecipazione, le aziende dovranno assumersi l’onere di versare direttamente al soggetto erogatore un contributo fino a 300 euro nel triennio.

Per quanto riguarda la percentuale di assenza contemporanea dal lavoro da parte dei dipendenti per la frequenza alle suddette iniziative, viene stabilita una soglia massima del 3% della forza lavoro occupata nell’unità produttiva. Nel caso in cui le esigenze tecnico-organizzative delle aziende dovessero impedire l’erogazione delle 24 ore previste entro il termine previsto, le ore non fruite andranno a cumularsi con quelle del triennio successivo. Al contrario, qualora siano i lavoratori a non attivarsi per esercitare il proprio diritto alla formazione, non sarà possibile cumulare le ore ancora da fruire con quelle del triennio successivo e, pertanto, risulteranno decadute.