Congedi formativi

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Questa voce è stata curata da Emil Bertocchi

 

Scheda sintetica

L’art. 6 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 ha posto i principi in base ai quali la contrattazione collettiva deve attuare il diritto del lavoratore alla formazione continua.
In particolare la Legge rimanda alla autonomia collettiva per la definizione del monte ore da destinare a tali congedi, dei criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
Tali permessi retribuiti sono fruibili per la frequenza di corsi di formazione professionale tenuti presso sedi operative pubbliche o private e selezionati tra i corsi e le istituzioni già accreditate dalle Regioni ai sensi dell’art. 17, legge n. 196/97.
A titolo esemplificativo, riportiamo nel seguito la disciplina dei permessi retribuiti per la formazione professionale di cui al Contratto Collettivo Nazionale dell’Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 (art. 7, lett. B, Sezione Quarta, Titolo VI).

  • Il monte ore disponibili è da calcolarsi all’inizio di ogni triennio a partire dal 1° gennaio 2004 ed è pari a 7 ore moltiplicate per tre per il numero totale dei dipendenti in forza: 150 ore è la soglia massima per i permessi relativi alla formazione professionale (vi è la possibilità di fruirne anche nel corso di un solo anno).
  • La fruizione dei permessi è limitata quantitativamente in relazione ai lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per la frequentazione dei corsi: essi non potranno superare rispettivamente il 2 per cento del totale della forza occupata (per ciascuna tipologia di permesso: diritto allo studio e formazione professionale) nonché, comunque, il 3 per cento complessivo.
  • Il permesso è concesso a condizione che il corso a cui il lavoratore intende accedere abbia durata almeno doppia rispetto al numero di ore di permesso richieste; il lavoratore si vedrà accordata una priorità nell’utilizzo dei propri crediti orari accumulati presso il Conto ore individuale e la Banca ore (Artt. 5 e 7, sezione quarta, Titolo III del CCNL).
  • La disciplina descritta si applica sia con riferimento a corsi organizzati presso Enti formativi selezionati tra quelli accreditati sia in caso di corsi di formazione professionali concordati esclusivamente a livello aziendale.
  • La richiesta dovrà essere presentata, in forma scritta, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, mentre altre previsioni di dettaglio potranno essere concordate a livello aziendale. Oltre a ciò è previsto che il lavoratore dia prova della propria iscrizione ai corsi per cui richiede i permessi, nonché, con cadenza trimestrale, fornisca prova della frequenza delle ore previste.

La norma prevede altresì una procedura apposita per dirimere in via stragiudiziale i casi in cui insorgano dubbi e/o contrasti in riferimento alla corretta fruizione dei permessi.
Ad esempio, in caso si verifichi un numero eccessivo di richieste, superiore ad un terzo del monte ore triennale, ovvero in caso il datore di lavoro ritenga violato il proprio interesse allo svolgimento dell’attività produttiva in seno ad ogni reparto, la Direzione e la RSU potranno incontrarsi per dare applicazione, innanzitutto, ai criteri di priorità fissati.
Qualora, invece, insorgano controversie circa la l’osservanza delle condizioni previste (certificazione contestata, contrasti in relazione alla natura del corso, etc. …) la Direzione e la [RSU sono chiamate ad esperire un esame congiunto, esaurito il quale, in caso permangano divergenze, la questione sarà rimessa alla Commissione territoriale competente (che giudicherà all’unanimità entro il termine di venti giorni).

Per una panoramica completa su congedi e permessi e per la normativa di riferimento si veda la voce Permessi retribuiti