Disabilità – Permessi per disabilità

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Scheda sintetica

Si definiscono persone con disabilità coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che determina una difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale.
Le persone disabili e i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni assistenziali.

Il quadro legislativo italiano prevede una serie di permessi ed aspettative che consentono il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità o paternità per i genitori con figli affetti da disabilità.

La legge che tutela la lavoratrice madre ed il lavoratore padre prevede normalmente una astensione facoltativa, nella generalità dei casi, di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino, astensione che può essere prolungata fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori.
Nel caso di figli con disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all’astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino.
In alternativa all’astensione facoltativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell’orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino.

Ai genitori spettano altresì tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età.
I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.

Hanno diritto a questa tipologia di permessi:

  • lavoratori disabili
  • genitori di figli disabili maggiorenni conviventi e non conviventi
  • parenti o affini entro il secondo grado
  • parenti o affini entro il terzo grado nell’ipotesi che il genitore o coniuge del disabile sia ultrasessantacinquenne, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per quanto attiene la durata, i riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto, perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo.

I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
Se un genitore gode dell’astensione facoltativa, l’altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli con disabilità.
Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e l’astensione facoltativa.

La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.
Per avere diritto ai permessi è necessario presentare una domanda corredata dai documenti che provino la disabilità, agli uffici Inps e al proprio datore di lavoro, con il quale deve accordarsi circa la modalità di fruizione.
E’ necessario che la condizione di grave infermità si attestata dalla Commissione Medica dell’ Asl preposta a tal fine.

La domanda può essere presentata utilizzando i modelli distribuiti dall’INPS:

  • Hand 1: genitori di minori disabili
  • Hand 2: genitori/familiari di maggiorenni disabili
  • Hand 3: lavoratori disabili


La normativa (Legge 388/2000, art. 80, comma 2 e Legge 53/2000, art. 4) prevede altresì una ulteriore forma di permesso non retribuito: il cd. congedo straordinario della durata massima di due anni.
Tale congedo è finalizzato all’assistenza di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
In particolare il congedo è fuibile per l’assistenza del figlio non ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate e spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre (anche adottivi). Dopo la loro scomparsa il diritto spetta eventualmente ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

Per maggiori dettagli si veda la voce Congedo straordinario

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)
  • Legge 104/1992, Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
  • Legge 53/2000, Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
  • Legge 388/2000
  • Legge 183/2010 (cd. “Collegato lavoro”)
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 

 

A chi rivolgersi

Per informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi a:

  • Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)
  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro