Permessi per motivi personali e/o familiari

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Questa voce è stata curata da Emil Bertocchi

 

Scheda sintetica

L’art. 4 della L. 8 marzo 2000 n. 53 (la cui disciplina è stata integrata dal regolamento di cui al DM 21 luglio 2000 n. 278, oltre che dalle norme di dettaglio previste dai contratti collettivi) prevede che i lavoratori possano fruire di permessi retribuiti e congedi per motivi personali specificamente previsti.
Durante l’astensione dal lavoro i lavoratori conservano il posto di lavoro e al termine del periodo hanno diritto, salvo rinuncia espressa, di rientrare nella medesima unità produttiva o altra ubicata nello stesso comune e di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

In sintesi, è previsto che il lavoratore possa godere di un permesso retribuito pari a tre giorni all’anno (nel corso dei quali non si conteggeranno festivi e non lavorativi) qualora si verifichi il decesso ovvero la grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (anche se non convivente) ovvero di un convivente (purché con stabile convivenza risultante da certificazione anagrafica).

Il lavoratore è tenuto al preavviso rispetto sia all’evento che dà titolo al permesso sia in riferimento ai giorni pianificati per l’astensione dalla prestazione lavorativa, nonché a fornire idonea certificazione; in ogni caso i permessi (o l’eventuale riduzione di orario alternativa) dovranno essere utilizzati entro il termine di sette giorni dalla data del decesso ovvero dall’insorgenza della grave infermità (o, ancora, dal momento in cui insorgano necessità di procedere a specifici interventi terapeutici).

Nel caso di permessi richiesti in occasione dell’insorgenza di gravi infermità, il lavoratore dovrà fornire idonea documentazione medica (si considera idonea la documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o di struttura ad esso convenzionata, oltre che i certificati del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o, ancora, della struttura sanitaria presso la quale sia avvenuto l’eventuale ricovero. In linea con quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con Nota del 25 novembre 2008, n. 25/I/0016754 dovrà considerarsi “idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.”, fermo restando che debba trattarsi di specialista operante presso strutture ospedaliere ovvero presso AA.SS.LL.) entro il termine di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

In tale caso è previsto altresì che il lavoratore, mediante una procedura azionata dal lavoratore stesso e che prevede il recepimento in accordo scritto, possa optare per il godimento, in alternativa al permesso, di riduzioni di orario per un monte ore complessivamente non inferiore ai giorni di permessi sostituiti.
Ovviamente la riduzione potrà riguardare un numero di giorni superiore a tre, mentre è previsto un controllo del datore di lavoro circa l’evoluzione dell’infermità, in quanto il contratto prevede espressamente l’obbligo del lavoratore a riprendere servizio a tempo pieno qualora venga meno la ragione giustificatrice del permesso (la cadenza nella presentazione delle certificazioni all’uopo rilevanti dovrà essere disciplinata dall’accordo).

Per una panoramica completa su congedi e permessi e per la normativa di riferimento si veda la voce Permessi retribuiti