Concordato preventivo

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Questa voce è stata curata da Silvia Albani

 

Scheda sintetica

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale finalizzata ad evitare il fallimento dell’impresa che si trovi in stato di crisi economica.
La procedura si sostanzia in un accordo tra il debitore ed i creditori, in forza del quale il primo si obbliga a pagare i propri debiti, proponendo un piano ai creditori che può prevedere:

  1. la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualunque forma;
  2. l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (soggetto che si occupa dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla procedura di concordato, gestendo l’impresa dell’imprenditore e utilizzando i ricavi per il saldo dei debiti in essere);
  3. la suddivisione in classi dei creditori, secondo la posizione giuridica di ciascuna ed interessi economici omogenei;
  4. trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (creditori privilegiati e creditori chirografari).

 

 

Fonti normative

  • Art. 1, 160 e ss L.F. (Regio Decreto, 16/3/1942, n. 267) così come modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e da ultimo dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

 

 

A chi rivolgersi

Per la predisposizione delle domande volte ad ottenere il pagamento dei crediti di lavoro rivolgersi:

  • ad una struttura sindacale (taluni sindacati hanno appositi uffici relativi alle procedure concorsuali)
  • ad uno studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Documenti necessari

  • Contratto di assunzione
  • Buste paga
  • Prospetto TFR

 

 

Scheda di approfondimento

La disciplina sul concordato preventivo è stata modificata in maniera incisiva dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale da ultimo è stato corretto e modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (pubblicato in G.U. 16 ottobre 2007, n. 241).
Tra le novità apportate al concordato preventivo ricordiamo che:

  1. presupposto per poter accedere alla procedura di concordato preventivo
    non è più lo stato di insolvenza dell’imprenditore, ma è sufficiente uno stato di crisi economica che può essere anche semplicemente, temporaneo;
  2. con la riformulazione dell’ art. 1 L.F. vi è stata l’eliminazione della nozione di piccolo imprenditore commerciale per delimitare l’area dei soggetti esonerati dalle predette procedure concorsuali e l’introduzione del criterio dell’ammontare dell’indebitamento complessivo e di due requisiti dimensionali massimi che l’imprenditore commerciale deve dimostrare di possedere congiuntamente per non essere assoggettato alle disposizioni sul concordato preventivo e sul fallimento;
  3. nel riformato articolo 160 L.F. sono scomparsi i requisiti minimi di pagamento che assicuravano il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e del 40% dei creditori chirografari;
  4. all’imprenditore non sono più richiesti particolari requisiti soggettivi per poter accedere alla procedura, quali la regolare tenuta della contabilità e la rituale iscrizione nel registro delle imprese dall’avvio dell’attività;
  5. è richiesta l’iscrizione obbligatoria nel registro dei revisori contabili per i professionisti a cui viene affidato l’incarico di verifica della relazione sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione;
  6. in caso di inammissibilità della domanda, oltre a poter concedere un termine di 15 giorni al debitore per integrare la documentazione presentata, il Tribunale, all’esito del procedimento di verifica, se ritiene che non ricorrano i presupposti previsti dalla legge, dichiara inammissibile la proposta di concordato. Solo su istanza di parte o del pubblico ministero il Tribunale può dichiarare il fallimento dell’impresa, previa contestazione al debitore dello stato di insolvenza;
  7. si può proporre reclamo ai sensi dell’art. 18 LF. da parte del debitore o da chiunque vi abbia interesse avverso la sentenza di fallimento con la possibilità di far valere motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.

 

 

La disciplina generale

I soggetti che possono accedere alla procedura di concordato preventivo sono gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale.
Sono invece esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti:

  1. abbiano investito, nei tre anni che precedono il deposito dell’istanza di fallimento o l’avvio dell’attività commerciale (se di durata inferiore) un capitale inferiore € 300.000,00 euro;
  2. abbiano realizzato un guadagno, nei tre anni che precedono il deposito dell’istanza di fallimento o l’avvio dell’attività commerciale (se di durata inferiore) inferiore a € 200.000,00 euro;
  3. abbiamo un ammontare di debiti non superiore a € 500.000,00.

 

 

Procedura

La domanda di concordato preventivo, da presentarsi nella forma di ricorso, deve essere sottoscritta dal debitore e deve essere inoltrata al Tribunale competente (sezione Fallimenti) ovvero al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa.
La predetta domanda deve essere correlata dai seguenti documenti:

  • relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • stato analitico ed estimativo delle attività;
  • nel caso di società, nominativo dei soggetti che vantano un credito particolare esclusivamente nei confronti dei soci illimitatamente risposabili;
  • elenco dei creditori, distinti tra chirografi e privilegiati con l’indicazione dei rispettivi crediti;
  • elenco dei soggetti che possono far valere una causa di prelazione sui beni di cui l’imprenditore è proprietario o di cui ha il possesso;
  • relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso (relazione redatta da un professionista).

Le fasi principali della procedura possono essere così riassunte:

  1. ammissibilità alla procedura: valutazione preliminare da parte del Tribunale della documentazione allegata alla domanda, e in caso di sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, emanazione del decreto con cui si apre la procedura di concordato preventivo con contestuale nomina di un giudice delegato e di un commissario giudiziale. Inoltre, il Tribunale fissa la data di convocazione dei creditori;
  2. adunanza dei creditori: i creditori devono esprimere il loro voto in merito all’approvazione o meno della proposta di concordato presentata dal debitore. Il concordato è approvato se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso contrario, il Tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore;
  3. omologazione del concordato con decreto: in caso di raggiungimento della maggioranza dei voti, il Tribunale approva il concordato preventivo con decreto. Ciò determina la chiusura della procedura.

Nel caso in cui la procedura di concordato, benché approvata, non vada comunque a buon fine, il concordato può essere:

  1. risolto, nel caso in cui l’imprenditore non rispetti il piano di rientro e di risanamento proposto;
  2. annullato, nel caso in cui l’imprenditore sottragga parte del proprio attivo a danno dei creditori oppure il passivo raggiunga livelli non più gestibili e recuperabili.

In entrambi i casi si procede con l’apertura di una procedura fallimentare.

 

Termini

Il Tribunale, nell’ipotesi di ammissione dell’imprenditore alla procedura di concordato, fissa la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento di ammissione.
Inoltre, il Tribunale stabilisce un termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare il 50% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura o la minor somma, comunque non inferiore al 20% di tali spese, se determinato dal giudice.
L’omologazione del decreto con cui si chiude la procedura di concordato deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della domanda e detto termine può essere prorogato dal tribunale, solo una volta, di 60 giorni.
Avverso la sentenza che dichiara il fallimento dell’impresa il debitore o chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d’Appello nel termine perentorio di 30 giorni.
Il termine per il debitore decorre dalla notifica della sentenza.