Impresa familiare

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Questa voce è stata curata da Chiara Bovenga

 

Scheda sintetica

L’istituto dell’impresa familiare, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, è regolato dagli artt. 230-bis e 230-ter (quest’ultimo introdotto nel 2016) del Codice Civile.
La norma definisce impresa familiare quell’impresa in cui collaborano i familiari. Per tali devono intendersi, secondo quanto disposto dalla norma stessa, “il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”.
L’impresa familiare non va confusa con la piccola impresa (secondo l’art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e coloro che svolgono la loro attività professionale prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari). Le due fattispecie possono coincidere, ma non necessariamente: può esistere piccola impresa che non sia familiare poiché l’imprenditore non utilizza i familiari nello svolgimento dell’attività d’impresa o non quei familiari indicati dal co. 1 dell’art. 230-bis) e può aversi impresa familiare non piccola.
Va preliminarmente considerato che sussiste impresa familiare solo ove non sia configurabile un diverso rapporto: ciò significa che la norma ha carattere residuale e si applica solo qualora le parti non abbiamo deciso di dar vita a un diverso rapporto; se invece non avessero optato per alcun tipo di rapporto, inevitabilmente la disciplina codicistica andrebbe applicata.

 

Normativa di riferimento

  • Art. 230-bis c.c.
  • Art. 230-ter c.c.

 

 

A chi rivolgersi

  • Studio legale esperto in diritto del lavoro e/o in diritto commerciale

 

 

Scheda di approfondimento

Affinché possa applicarsi la disciplina dell’impresa familiare è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  1. Prestazione dell’attività lavorativa da parte dei familiari (coniuge; parenti entro il terzo grado; affini entro il secondo): l’attività lavorativa può essere una qualsiasi attività idonea a rientrare nella nozione di lavoro subordinato o autonomo.
  2. Continuità e prevalenza della prestazione lavorativa da parte dei familiari: l’attività lavorativa non deve essere prestata in modo saltuario o occasionale, ma può non essere a tempo pieno e non è incompatibile con lo svolgimento di un’altra attività lavorativa.
  3. Durata del rapporto familiare per tutta la durata dell’impresa (il divorzio, per esempio, interrompe l’esistenza del rapporto tra l’ex coniuge e l’impresa).
  4. Assenza di diverso tipo di rapporto tra familiari e impresa: le parti possono sempre definire il rapporto in modo diverso, configurandolo – ad esempio – come un rapporto di lavoro subordinato, nell’ipotesi in cui sussistano tutti i requisiti della subordinazione.

 

 

Chi sono i familiari

I familiari che possono partecipare all’impresa familiare sono:

  • Coniuge: il divorzio spezza il vincolo familiare, la separazione no.
    • È il caso di segnalare poi l’orientamento della Cassazione secondo il quale anche la moglie casalinga che concorra alla produttività dell’impresa (curando, per esempio, la contabilità o la gestione amministrativa) è da considerarsi lavoratore familiare e quindi partecipante dell’impresa.
    • Non rientra invece all’interno delle prestazioni lavorative che comportano l’applicazione della disciplina dell’art. 230-bis il lavoro domestico derivante dai normali obblighi gravanti sui coniugi.
  • Parenti entro il terzo grado. Questi possono essere:
    • Discendenti: figli (sono compresi i figli adottivi e quelli naturali); nipoti (figli di figli) e pronipoti (figli di nipoti)
    • Ascendenti: genitori; nonni e bisnonni
    • Collaterali: sorelle e fratelli; nipoti (figli di sorelle e fratelli) e zii.
  • Affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado. Questi possono essere:
  • Suoceri; generi e nuore
  • Cognati e cognate.

 

 

Tutele per i familiari che prestano attività lavorativa all’interno dell’impresa e natura dell’impresa

Il lavoro familiare all’interno dell’impresa era un fenomeno già largamente diffuso prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, ma largamente abusato poiché si presumeva spesso a titolo gratuito. Non solo: nessun diritto (patrimoniale o amministrativo) era riconosciuto ai familiari lavoratori. Proprio per tali ragioni il legislatore ha voluto introdurre una tutela minima e inderogabile di carattere, come già detto, residuale, in quanto applicabile solo qualora non sia configurabile un diverso rapporto giuridico che garantirebbe un qualsiasi altro mezzo di tutela.

 

Diritti patrimoniali

  • Diritto al mantenimento: il diritto al mantenimento consiste nel diritto a ricevere quanto necessario per soddisfare le esigenze di vita e spetta a chi non ha redditi propri o comunque non adeguati. È di contenuto identico per tutti i familiari, a prescindere dalla quantità e dalla qualità del lavoro prestato da ciascuno e a prescindere dall’andamento dell’impresa. Qualora i familiari siano già titolari per diverso titolo del diritto al mantenimento, è da ritenere non si possano cumulare.
  • Diritto alla partecipazione agli utili: si utilizzano essenzialmente due paramenti per ripartire gli utili: i) il corrispettivo normalmente spettante a un lavoratore subordinato o autonomo che svolga le stesse funzioni del familiare; ii) il valore globale dell’azienda. Secondo parte della dottrina la distribuzione degli utili dovrebbe avvenire al momento della cessazione dell’impresa o della prestazione lavorativa poiché i lavoratori familiari già godono del diritto al mantenimento e poiché con gli utili possono essere acquistati, come espressamente fa intendere la stessa norma, dei beni.
  • Diritto sui beni acquistati con gli utili: non comporta una contitolarità di questi beni, ma rappresenta un credito che i familiari vantano nei confronti dell’imprenditore e che potranno far valere nel momento di cessazione dell’impresa o della prestazione lavorativa.
  • Diritto sugli incrementi dell’azienda: anche questo in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato da ciascun familiare.
  • Diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda: consiste nel diritto a essere preferiti – a parità di condizioni – ad altri possibili acquirenti, nel caso di trasferimento d’azienda, e ad altri eredi, nel caso di divisione ereditaria. Il diritto di prelazione spetta ai lavoratori familiari a prescindere dalla quantità e dalla qualità del lavoro prestato. Potrà essere esercitato congiuntamente o disgiuntamente. Per il trasferimento d’azienda, il diritto di prelazione spetta ai lavoratori familiari sia nelle ipotesi di trasferimento dell’azienda nel suo complesso sia nelle ipotesi di trasferimento di un singolo ramo (poiché il ramo d’azienda è quella parte d’azienda in grado di funzionare autonomamente), ma non per il trasferimento di singoli cespiti. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 732 c.c. per quanto attiene al profilo procedurale (l’imprenditore che intende alienare l’azienda -o un ramo- deve notificare la decisione a tutti i lavoratori-familiari, indicando il prezzo).

 

 

Diritti amministrativi

I familiari hanno poteri gestori nelle scelte di maggiore importanza: in tali casi le decisioni infatti vengono prese a maggioranza. Ai fini del computo della maggioranza i voti si considerano tutti uguali e chi non gode della piena capacità di agire viene rappresentato da chi ne esercita la potestà.
Il silenzio della norma sugli atti di ordinaria amministrazione viene inteso nel senso che questi vengono posti in essere esclusivamente dall’imprenditore.
Le decisioni per le quali i familiari hanno potere decisivo sono quelle che riguardano:

  • l’impiego degli utili e degli incrementi
  • la straordinaria amministrazione
  • gli indirizzi produttivi
  • la cessazione dell’impresa

I poteri di amministrazione dei familiari non valgono all’esterno dell’impresa e quindi nei confronti dei terzi. Pertanto, le decisioni assunte e gli atti posti in essere dall’imprenditore contro la volontà dei familiari mantengono la loro efficacia nei confronti dei terzi, mentre sono illegittimi nei rapporti interni e i familiari avranno perciò diritto al risarcimento dei danni.
L’imprenditore agisce nei confronti dei terzi in nome e per conto proprio, non in quanto rappresentante dell’impresa. Pertanto, saranno imputabili solo all’imprenditore gli effetti degli atti posti in essere nell’esercizio dell’impresa e solo lui sarà responsabile nei confronti dei terzi.
Se poi l’impresa è un’impresa commerciale, sarà solo l’imprenditore a poter fallire.
L’impresa è dunque, secondo la tesi maggioritaria sia in dottrina che in giurisprudenza, un’impresa individuale il cui rischio d’impresa rimane interamente a carico dell’imprenditore familiare-datore di lavoro.

 

Intrasferibilità della partecipazione

Il diritto di partecipazione è, secondo quanto disposto dal co. 4 dell’art. 230-bis c.c., intrasferibile, a meno che il trasferimento non avvenga a un familiare, come inteso dal co. 1 dello stesso articolo, con il consenso di tutti gli altri familiari che partecipano all’impresa. Si richiede perciò il consenso di quei familiari che prestano attività lavorativa all’interno dell’azienda per la partecipazione alla vita dell’impresa di un familiare che non presterà la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa stessa. In assenza del consenso da parte di tutti i lavoratori familiari, l’atto di trasferimento è inefficace e inidoneo a produrre effetti fino a che non intervenga l’unanimità del consenso.

 

Aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi

  • Aspetti fiscali: la partecipazione agli utili per ciascun lavoratore familiare non può superare il 49% del totale, come dispone l’art. 5, co. 4, TUIR. I redditi delle imprese familiari sono imputati in misura proporzionale alla partecipazione agli utili. Vi sono delle condizioni da rispettare: i) i familiari nella propria dichiarazione dei redditi devono indicare di aver svolto attività lavorativa presso l’impresa; ii) le quote di partecipazione devono risultare da atto scritto dell’imprenditore; iii) l’indicazione dei familiari-lavoratori e il loro grado di parentela o affinità con l’imprenditore deve risultare da atto pubblico o scrittura privata sottoscritta sia dall’imprenditore che dai lavoratori familiari anteriore al periodo d’imposta.
  • Aspetti previdenziali: il titolare dell’impresa e i lavoratori familiari devono iscriversi alla gestione lavoratori autonomi INPS e versare i contributi. I contributi verranno di fatto corrisposti dall’imprenditore che vanterà un diritto di rivalsa per la quota nei confronti dei lavoratori familiari.
  • Aspetti assicurativi: l’INAIL con la Circolare n.67/70 del 1° dicembre 1988 ha stabilito che i collaboratori di cui all’art. 230-bis devono essere assicurati anche in assenza del requisito della subordinazione o di un vincolo societario (a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 470 del 10 dicembre 1987) che ha dichiarato incostituzionale la norma di cui all’art. 4, co. 1, n. 6), D.P.R. n. 1124/1965, che elencava i soggetti da assicurare contro gli infortuni e le malattie sul lavoro, richiedendo la natura subordinata del rapporto di lavoro e finendo, perciò, per escludere dal proprio ambito di applicazione i familiari-lavoratori).

 

 

L’introduzione dell’art. 230-ter

Con la L. 20 maggio 2016, n. 76 (“legge sulle unioni civili”) il legislatore, adeguandosi alle nuove realtà, ha introdotto nel Codice Civile una norma, all’art. 230-ter, destinata a disciplinare l’ipotesi in cui a prestare attività lavorativa sia il convivente dell’imprenditore titolare.
Qualora dunque il convivente di fatto presti stabilmente la propria attività lavorativa all’interno dell’impresa di cui è titolare il convivente, gli spetterà una partecipazione agli utili e ai beni acquistati con gli utili, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Anche in questo caso, al lavoratore convivente non spetteranno tali diritti se il rapporto sia di lavoro subordinato o di società.

 

Un’ipotesi particolare: l’impresa coniugale

In taluni casi si può parlare di impresa coniugale e non di impresa familiare. Ciò accade qualora l’impresa sia gestita alla pari da entrambi i coniugi, i quali possono entrambi prendere decisioni valevoli anche nei confronti dei terzi. È necessario che nessuno dei due coniugi sia sottoposto al potere direttivo e organizzativo dell’altro, essendo necessaria una situazione di assoluta parità. Altrimenti si configurerebbe un’impresa familiare e non coniugale.
L’impresa coniugale è impresa collettiva, a differenza dell’impresa familiare.
In questo caso i creditori potranno rivalersi su tutti i beni della comunione (anche estranei all’azienda) e indifferentemente sul patrimonio personale di ciascun coniuge, ma solo in via sussidiaria e solo nella misura della metà del credito.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di impresa familiare

  1. “Nel predisporre, con funzione residuale o suppletiva, una tutela minima ed inderogabile ai lavoratori nelle imprese familiari, l’art. 230 bis ha istituito una solidale partecipazione di tutti i componenti la comunità familiare agli oneri e ai vantaggi economici connessi al loro comune lavoro, non solo respingendo ogni presunzione di gratuità, ma configurando questa categoria di rapporti, nei loro aspetti interni, come associativi anziché di scambio” (Cass., sez. I, 8 aprile 1981, n. 2012, in www.iusexplorer.it).
  2. “Nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c., caratterizzato dalla mancanza di un vincolo societario e di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo dell’impresa (riconosciuto come tale dai partecipanti, in virtù della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun partecipante, ed un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare-imprenditore, effettivo gestore dell’impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente (e solidalmente) con i propri beni personali, diversi dai beni comuni ed indivisi dell’intero gruppo, anch’essi oggetto di garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.: ne consegue che il fallimento dell’imprenditore come sopra individuato e definito non si estende automaticamente al semplice partecipante dell’impresa familiare” (massima Cass., sez. I civ, 27 giugno 1990, n. 6559, in www.iusexplorer.it).
  3. “È vero che l’art. 230 bis considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione in modo continuativo dell’attività di lavoro nella famiglia, tuttavia, dovendosi tale attività tradursi (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato) in una quota di partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all’accrescimento della produttività dell’impresa, procurato dall’apporto dell’attività del partecipante” (Cass., SS.UU., 4 gennaio 1995, n. 89, in www.iusexplorer.it).
  4. “Sulla natura della impresa familiare va subito osservato che non è condivisibile la tesi che la ritiene collettiva. La questione della individuazione della natura dell’impresa familiare, dibattuta dopo l’introduzione dell’istituto con la legge di riforma della famiglia, è attualmente superata: la maggior parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza è orientata nel senso del carattere individuale dell’impresa familiare” (Cass., sez. IV lav., 18 gennaio 2005, n. 874, in www.iusexplorer.it).
  5. “Ai sensi dell’art. 230 bis c.c., lo svolgimento da parte del coniuge del titolare di impresa familiare del lavoro casalingo non è sufficiente, di per sé, a giustificare la partecipazione del coniuge stesso all’impresa familiare, in quanto ai fini del riconoscimento dell’istituto – residuale – della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell’accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi)” (massima Cass., sez. IV lav., 16 dicembre 2005, n. 27839, in www.iusexplorer.it).
  6. “Va rilevato che l’art. 230 bis c.c., rinvia alla disposizione dell’art. 732 c.c., letteralmente, non per la disciplina dell’esercizio del diritto di prelazione ma per il diritto di prelazione tout – court. Orbene, l’art. 732 c.c., sotto rubrica “diritto di prelazione” disciplina non solo l’esercizio del diritto di prelazione, ma anche il possibile sviluppo di tale istituto in direzione del riscatto presso terzi acquirenti. Ne consegue che dal tenore letterale della disposizione emerge l’indicazione secondo cui il limite della compatibilità non è stato posto dal legislatore per discriminare la parte dell’art. 732 c.c., relativa all’esercizio della prelazione da quella relativa al riscatto, ma attraversa ambedue le discipline. Se dall’analisi letterale della disposizione di passa a ricercarne la ratio, sembra preferibile ritenere che con l’istituto in esame il legislatore abbia inteso predisporre una più intensa protezione al lavoro familiare, favorendo nell’acquisto dell’azienda coloro che hanno dato un contributo attivo all’impresa nell’ambito della comunità familiare. A fondamento dell’istituto sono pertanto rinvenibili giustificazioni ispirate alla tutela del lavoro cui partecipa la comunità familiare, con un particolare occhio di riguardo, anche se non esplicitato, ma evidente dato il momento storico di riferimento, al lavoro femminile. Trattasi pertanto di valori espressivi di principi di rilievo costituzionale, che devono indurre, in sede di interpretazione, ad individuare un ambito quanto più possibile esteso dell’istituto in esame. Anche la ratio legislativa, come individuata, conduce dunque a ritenere l’applicabilità al partecipe della impresa familiare anche della disciplina del riscatto di cui all’art. 732 c.c., nei limiti di compatibilità” (Cass., sez. IV lav., 19 novembre 2008, n. 27475, in www.iusexplorer.it).
  7. “Il carattere residuale dell’impresa familiare, quale risulta dall”‘incipit” dell’art. 230 bis cod. civ., mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto – parente entro il terzo grado o affine entro il secondo – che non rientrino nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l’effetto di confinare in un’area limitata quella del lavoro familiare gratuito. Nei casi nei quali un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa, il giudice di merito deve tuttavia valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all’impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare” (Cass., sez. IV lav., 22 agosto 2014, n. 19925, in www.iusexplorer.it).
  8. “L’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. non può essere esercitata in forma societaria. Nonostante infatti l’utilizzo nella disposizione codicistica del termine “impresa”, la disciplina patrimoniale sulla partecipazione del familiare agli utili, il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio e la natura residuale dell’istituto sono indici che depongono a favore della incompatibilità dell’impresa familiare con la disciplina di qualsiasi tipo di società” (massima Cass., SS.UU., 6 novembre 2014, n. 23676, in www.iusexplorer.it).