Lavoratore disabile

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Definizione

I lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro, sono destinatari di un regime di collocamento obbligatorio, la cui finalità è quella di promuovere la loro integrazione sociale, il pieno sviluppo della loro persona, nonché la creazione di occasioni di lavoro.
Ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua.
Le principali categorie di lavoratori (soggetti beneficiari) coinvolti dal collocamento obbligatorio, attualmente disciplinato dalla legge n. 68/1999, in parte modificata dai decreti legislativi n. 185 del 24 settembre 2016 e n. 151 del 14 settembre 2015, sono:

  1. affetti da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, nonché le persone nelle condizioni di cui all’articolo 1 comma 1 legge n. 222/1984, e, quindi, considerati invalidi, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall’Istituto Nazionale del/la Previdenza Sociale, in quanto la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
  2. invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
  3. non vedenti colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla Legge 3 aprile 2001, n. 138;
  4. sordi colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
  5. invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e di servizio.

L’accertamento delle condizioni di disabilità – ai sensi dell’art. 1 comma 4 legge n. 68/1999 – avviene a seguito dell’accertamento dei requisiti sanitari effettuato dalle competenti Commissioni:

  • l’accertamento dell’invalidità, cecità e sordità civili è effettuato dalle Commissioni operanti presso le Aziende U.S.L. competenti per territorio, al fine di individuare per ogni lavoratore:
    • il grado di invalidità,
    • l’idoneità al lavoro;
    • la capacità lavorativa presente e potenziale, nonché le modalità per migliorarla;
  • l’accertamento dell’invalidità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale è effettuato dalla competente Commissione INAIL;
  • l’accertamento dell’invalidità derivante da causa di guerra, civile di guerra o di servizio, effettuato in precedenza dalle Commissioni Mediche Ospedaliere degli Ospedali Militari, è stato successivamente trasferito alle Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell’Economia e Finanze, attribuito con la finanziaria 2007 alle AUSL.

A seguito dell’accertamento della condizione di disabilità, qualora la persona si trovi in stato di disoccupazione, può iscriversi negli appositi elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato; è possibile, inoltre, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco di precedente iscrizione. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis dell’art. 8 legge n. 68/1999 – come introdotto dall’art. 7 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 151/2015 – annota in un’apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura ed il grado della disabilità ed analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La nuova formulazione dell’art. 7 legge n. 68/1999, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151/2015, prevede il superamento della disciplina che regolamentava l’avviamento numerico del personale disabile.
Oggi, ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 11.
Fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015 l’assunzione di lavoratori disabili avveniva tramite chiamata nominativa solo per le aziende da 15 a 35 dipendenti (quindi, con obbligo di assumere una sola persona disabile), ed attraverso la chiamata numerica per l’assunzione di un lavoratore successivo al primo, per le aziende con dipendenti da 36 a 50.
Resta, comunque, in capo al servizio pubblico, l’avviamento numerico, qualora il datore di lavoro non abbia ottemperato nei termini indicati dall’art. 9 comma 1.

Il datore di lavoro potrà chiedere al servizio pubblico anche un’attività di preselezione dei possibili candidati per le qualifiche richieste.
L’art. 3 della legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori con disabilità, ed in particolare:

  1. il 7% dei lavoratori se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti;
  2. 2 lavoratori se il datore di lavoro occupa da 36 a 50 dipendenti;
  3. 1 lavoratore se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, in base alle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 151/2015, l’obbligo di avere alle proprie dipendenze personale con disabilità sorgerà automaticamente al raggiungimento di 15 lavoratori dipendenti (art. 3 comma 2 legge n. 68/1999). Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2017, la precedente disciplina, laddove era previsto che l’assunzione di un lavoratore disabile, nelle aziende che raggiungono un organico da 15 a 35 unità, scattasse solo nel caso di una nuova assunzione, è stata ora abrogata.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva deve essere computata esclusivamente con riferimento al personale tecnico – esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

 

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