Contenzioso previdenziale

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

Nozione

Il contenzioso previdenziale è il rimedio previsto dall’ordinamento a favore dell’assicurato a cui non sia stata accolta una domanda volta ad ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale.
In linea generale, in materia di previdenza e assistenza, vige il cd. principio della domanda. Ciò significa che chi intende accedere ad una prestazione previdenziale deve presentare una specifica domanda all’ente di riferimento, corredata della documentazione di volta in volta necessaria.
Tuttavia, è possibile che tale domanda non venga totalmente o parzialmente accolta dall’ente a cui è stata presentata. Qualora ciò avvenga, il richiedente può esperire gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.
In particolare, il sistema del contenzioso amministrativo prevede due differenti fasi:

  1. Fase amministrativa
  2. Fase giudiziale

 

 

La fase amministrativa

Contro il mancato accoglimento della domanda volta ad ottenere una prestazione previdenziale, il richiedente deve innanzi tutto presentare un ricorso amministrativo.
Tale ricorso deve essere presentato allo stesso ente che non ha accolto la domanda ed è finalizzato ad ottenere un riesame del provvedimento di rifiuto della domanda.
La disciplina dei ricorsi amministrativi varia a seconda del tipo di domanda presentata e dell’ente previdenziale di riferimento.
La pubblica amministrazione può accogliere o rigettare il ricorso e ha a disposizione 180 per pronunciarsi. Qualora ciò non accadesse, il silenzio dell’ente è qualificato dal legislatore come silenzio-rigetto, che l’assicurato può impugnare davanti al giudice ordinario alla stessa stregua di un rifiuto espresso.
Si sottolinea che il ricorso amministrativo costituisce una condizione di procedibilità della domanda procedimentale. Ciò significa che se non viene presentato il ricorso amministrativo, il richiedente non può poi rivolgersi al giudice ordinario per ottenere la tutela giurisdizionale.

 

La fase giurisdizionale (giudiziale)

Qualora il ricorso amministrativo abbia avuto esito negativo oppure l’ente previdenziale non si sia pronunciato o si sia pronunciato in ritardo, il richiedente può presentare ricorso all’autorità giudiziaria.
La presentazione della domanda giudiziale è sottoposta a specifici termini, decorsi i quali non è più possibile rivolgersi al giudice ordinario:

  • per le prestazioni di natura pensionistica, il termine è di tre anni
  • per le prestazioni di natura non pensionistica il termine è di un anno

In entrambi i casi esso decorre dalla data di comunicazione decisione definitiva del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza dei 180 giorni concessi all’ente previdenziale per decidere.
Una volta presentato il ricorso, qualora il giudice si accorgesse rilevasse la mancanza dell’obbligatorio e preventivo ricorso amministrativo, deve sospendere il giudizio e fissare all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la sua presentazione.
Solo una volta esperita la fase amministrativa, l’assicurato ha 180 giorni per riattivare il giudizio.
Sono previsti due differenti procedimenti a seconda dell’oggetto della controversia:

  • controversie in materia di invalidità civile
  • Altre controversie

 

 

Controversie in materia di invalidità civile

Questa prima tipologia di procedimenti riguarda le controversie in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, inabilità ed invalidità.
In questo caso la manovra economica del 2011 (D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011), ha introdotto l’obbligo di esperire il cd. accertamento tecnico preventivo, finalizzato a verificare preventivamente le condizioni sanitarie della persona a favore della quale è richiesta la prestazione previdenziale o assistenziale.
A seguito dell’istanza e terminate le operazioni di consulenza, il giudice fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Si possono profilare tre ipotesi:

  • non vi è contestazione e il giudice omologa l’accertamento sanitario. In tal caso, l’esito dell’accertamento viene notificato agli enti competenti per il pagamento delle prestazioni richieste;
  • non vi è contestazione, ma il giudice dispone il rinnovo della consulenza;
  • vi è contestazione della parte. In tal caso, essa deve presentare presso il giudice il ricorso giudiziale entro 30 giorni. Il ricorso deve contenere o motivi della contestazione. A questo punto, il processo segue le regole previste in materia di Processo del lavoro (su cui si veda l’apposita voce)

 

 

Altre controversie

La seconda tipologia di procedimenti riguarda le altre controversie riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari e ogni altra forma di previdenza e assistenza.
In questi casi la fase giudiziale segue immediatamente le disposizioni che regolano il processo del lavoro (su cui si veda l’apposita voce).

 

Normativa di riferimento

  • Artt. 409 e ss. Codice civile
  • Art. 47 D.P.R. 639/1970
  • Legge 111/2011

 

 

A chi rivolgersi

  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro e previdenza sociale