Gestione separata

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Questa voce è stata curata da Simona Rizzello e Francesca Ajello

 

Nozione

La cd. Gestione separata è la gestione, operante in seno all’INPS, che garantisce l’assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti a tutti quei lavoratori autonomi che non svolgono nessuna delle attività rientranti nelle gestioni speciali INPS, né una libera professione in riferimento alla quale è previsto di una assicurazione presso una specifica Cassa previdenziale di categoria.

Devono assicurarsi presso la Gestione separata dell’INPS le seguenti categorie di lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli svolti nella modalità del lavoro a progetto ed in modo occasionale;
  • titolari di rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio;
  • associati in partecipazione che apportano lavoro;
  • medici con contratto di formazione specialistica;
  • lavoratori autonomi occasionali che abbiano un reddito annuo superiore ad € 5.000;
  • incaricati della vendita a domicilio che abbiano un reddito annuo superiore ad € 5.000;
  • spedizionieri doganali;
  • beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • percettori di assegni di ricerca;
  • liberi professionisti privi di Cassa di previdenza;
  • liberi professionisti con tutela previdenziale, per i redditi non assoggettati alla Cassa di appartenenza.

 

 

Scopo e origine della Gestione separata

La contribuzione rappresenta lo strumento attraverso il quale si attua il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Esso viene effettuato attraverso il versamento di somme di denaro, dette contributi, calcolate attraverso l’applicazione di un’aliquota percentuale sul compenso ricevuto dal lavoratore in relazione all’attività dallo stesso svolta.
La contribuzione si classifica a seconda dello scopo assicurativo da raggiungere:

  • contributi previdenziali: versamenti effettuati all’ente previdenziale (Inps per settore privato e Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
  • contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail al fine di ottenere la copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità e alla malattia.

Si distingue, inoltre, fra contribuzione obbligatoria e volontaria.
La contribuzione è obbligatoria quando il versamento di tali somme di denaro è imposto dalla legge in relazione al tipo di lavoro ed ha lo scopo di alimentare a monte i fondi con cui vengono poi erogate a favore del lavoratore le prestazioni economiche necessarie a garantire la continuità del reddito al verificarsi di determinati eventi protetti, quali:

  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • diminuzione della capacità lavorativa;
  • necessità di sostegno del reddito familiare;
  • liquidazione della pensione alla fine della vita lavorativa.

L’onere contributivo obbligatorio sorge, generalmente, all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi di ulteriori condizioni previste dalla legge.
La base imponibile, la misura e le modalità di versamento dei contributi variano a seconda del tipo di lavoro svolto dal prestatore.
In particolare, il nostro ordinamento prevede sistemi diversi per le seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati;
  • collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti per la cui categoria non è prevista una Cassa di previdenza;
  • lavoratori autonomi.

Per vero, l’esigenza di una tutela previdenziale per i lavoratori autonomi è stata avvertita successivamente rispetto a quanto accaduto per i lavoratori subordinati.
La Gestione separata, infatti, è stata creata in seno all’INPS con la legge 335/1995 ed opera a decorrere dal 1.01.1996.
Essa ha lo scopo di creare il fondo necessario per la tutela previdenziale e assistenziale per i collaboratori e per tutti gli altri lavoratori autonomi non appartenenti a categorie specifiche; pertanto, rappresenta la forma di assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti prevista a favore di tali prestatori.

 

Disciplina

Iscrizione

Il lavoratore ha l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata mediante comunicazione all’INPS recante la data di inizio dell’attività lavorativa, la tipologia dell’attività, i propri dati anagrafici, il codice fiscale e il proprio domicilio.
L’iscrizione deve essere effettuata telematicamente entro 30 giorni dall’inizio del primo rapporto di lavoro ed è unica: il lavoratore non ha l’onere di comunicare eventuali cessazioni o sottoscrizioni di ulteriori contratti di collaborazione, a meno che il mutamento di inquadramento non comporti una modifica della gestione di appartenenza (ad esempio, nel caso in cui egli venga assunto come lavoratore subordinato).

 

Contribuzione

La contribuzione è così ripartita:

  • 1/3 a carico del collaboratore
  • 2/3 a carico del committente.

La base imponibile è rappresentata da tutte le somme e dai valori a qualunque titolo ricevuti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali.
La sua misura si ottiene applicando sul corrispettivo un’aliquota pari, per il 2016 (circolare INPS del 29 gennaio 2016, n. 13):

  • al 27,72%, per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • al 31,72%, per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • al 24%, per i liberi professionisti e i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

 

 

Denuncia e versamento

Gli adempimenti formali sono a carico del committente.
Questi, infatti, deve:

  • trasmettere all’INPS i dati retributivi di ciascun lavoratore necessari alla determinazione dei contributi dovuti, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;
  • rilasciare la certificazione dei compensi ricevuti dal prestatore (cd. modello CUD) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stato corrisposto il compenso (o entro 12 giorni dalla richiesta del collaboratore in caso di cessazione di rapporto;
  • versare mensilmente l’intero contributo (quindi anche la parte dovuta dal prestatore) mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.