Pensione anticipata (ex pensione di anzianità)

Tu sei qui:

Questa voce è stata curata da Fabio Ravelli e Francesca Ajello

 

 

Nozione

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico che il lavoratore può conseguire anche prima del compimento dell’età anagrafica prevista dalla legge per il pensionamento, purché egli sia in possesso di specifici requisiti contributivi.
La pensione anticipata, dall’ 1.01.2012, sostituisce la cd. pensione di anzianità, che era stata introdotta, per la prima volta, con la L. 153/1969 ed è stata oggetto di numerosi interventi normativi volti a perfezionarne i requisiti e ad eliminare le frequenti distorsioni che il primo sistema aveva creato.
Con il D.L. 201/2011 conv. In L. 22.12.2011 n. 214 (cd. Decreto Salva Italia), la prestazione pensionistica in esame è stata del tutto riformata.

 

Requisiti di accesso alla pensione anticipata

Per accedere al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dall’ 1.01.2012, sono previsti due differenti sistemi, che si applicano nei confronti di tutti i lavoratori la cui pensione debba liquidarsi nel sistema contributivo o misto a decorrere dallo stesso 1.01.2012 (quindi a coloro che sono stati assunti per la prima volta dall’1 gennaio 1996 e a coloro che, pur essendo stati già assunti, avevano maturato a quella data un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni).
Il primo sistema permette ai lavoratori dipendenti di accedere al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore (quindi, a qualunque età), purché questi sia in possesso di una particolare anzianità contributiva e, in particolare:

  • dall’1.1.2012, devono risultare accreditati 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne;
  • dall’ 1.1. 2013, devono risultare accreditati 42 anni e 2 mesi per il gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne;
  • dall’ 1.1.2014, devono risultare accreditati 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne.

Il secondo sistema prevede, invece, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato (per i lavoratori assunti dopo l’1.1.1996) che possiedano i seguenti requisiti:

  • Risoluzione del rapporto di lavoro (ai fini della liquidazione);
  • Età di 63 anni;
  • Almeno 20 anni di contribuzione effettiva;
  • La pensione spettante non deve risultare inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale ed è soggetto a rivalutazione annuale.

Il pensionamento anticipato viene comunque disincentivato dal legislatore, attraverso un sistema di riduzione del trattamento percepito. Il decreto Salva Italia, infatti, prevede:

  • Una riduzione annua dell’1% per ogni anno d anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni;
  • Una riduzione annua del 2% per ogni ulteriore anno anticipo rispetto ai due anni.

Tale riduzione si applica sulla quota di trattamento relativa ai contributi maturati prima dell’1.1.2012.

 

La domanda di pensione

Per ottenere la pensione di anzianità è sufficiente presentare la domanda per mezzo di un apposito modulo reperibile presso gli uffici dell’ente previdenziale (ovvero scaricabile dal sito internet dell’ente medesimo) e presso gli enti di patronato.
Nel modulo di domanda sono indicati anche i certificati anagrafici (o equivalenti dichiarazioni sostitutive) che vanno allegati.
Il modulo di domanda deve essere presentato, insieme agli altri documenti, presso gli uffici dell’ente previdenziale o presso un ente di patronato riconosciuto dalla legge

 

Normativa

  • Legge 23 agosto 2004, n. 243 “”Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma Dini”
  • Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”
  • D.L. 201/2011 conv. In L 214/2011 cd. decreto Salva Italia

 

 

La pensione di anzianità prima della Riforma

Requisiti di accesso al trattamento di anzianità

La Legge 247/2007, n. 247 aveva previsto i seguenti requisiti (anagrafici e contributivi) di accesso al trattamento di anzianità.
Fino al 30 giugno 2009:

  • i lavoratori dipendenti avevano diritto alla pensione di anzianità qualora avessero almeno 58 anni di età e 35 di contribuzione;
  • i lavoratori autonomi avevano diritto alla pensione di anzianità qualora avessero almeno 59 anni di età e 35 di contribuzione.

A partire dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore il c.d. “sistema delle quote”: significa che il diritto alla pensione poteva essere conseguito quando venisse raggiunta dal lavoratore una “quota” data dalla somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva (almeno 35 anni).

Il sistema delle quote funzionava secondo uno schema che, mantenendo fisso il requisito di una contribuzione di almeno 35 anni, prevedeva quanto segue.
In ogni caso, a prescindere dall’età anagrafica, si poteva andare in pensione se era stata maturata una contribuzione di 40 anni.

La Legge 122/2010 aveva poi introdotto una novità nella determinazione delle decorrenze dei trattamenti pensionistici.
Per coloro che avevano maturato il diritto a pensione entro il 31 Dicembre 2010 si applicavano le vecchie disposizioni sull’apertura delle finestre /vedi tabella successiva).

Per coloro che avevano maturato il diritto a pensione dopo il 31 Dicembre 2010 si applicavano le nuove decorrenze che prevedono:

  • per gli iscritti al fondo lavoratori dipendenti e fondi speciali: il diritto a pensione maturava 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti
  • per gli iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi e alla gestione separata: il diritto a pensione maturava 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti.


Requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità

Decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità