Redditi a tassazione separata

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Questa voce è stata curata da Marco Rovello

Definizione

La tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR – Testo Unico Imposte sul Reddito) consiste nel calcolare l’imposta in misura diversa dagli altri redditi.
La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR) consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d’imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).
La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d’imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato.
Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell’anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.

Ad esempio:

  • per il TFR, in base all’aliquota media di tassazione calcolata in base a particolari regole previste nell’articolo 19 del TUIR (in via generale è determinata in relazione ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione);
  • per gli arretrati (gli emolumenti arretrati sono tutti quelli che per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, sono corrisposti per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti), applicando all’ammontare percepito l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

L’imposta corrispondente alle somme percepite, ad esempio, a titolo di TFR (o indennità equipollenti) e di arretrati di lavoro dipendente è trattenuta e versata, nella maggior parte dei casi, direttamente dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) attraverso una ritenuta alla fonte. Pertanto, poiché le somme sono riscosse al netto dell’imposta dovuta, chi le riceve non deve indicarle nella dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio il datore di lavoro privato che ha alle proprie dipendenze una colf, un giardiniere, eccetera), è lo stesso lavoratore che deve determinare l’imposta dovuta. In tali ipotesi, egli deve riportare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite e versare l’imposta, nella misura del 20 per cento, a titolo d’acconto (NB: si utilizza il Modello F24, indicando il codice tributo 4200). Dal 1997 (redditi 1996) è infatti dovuto un anticipo, nella misura del 20%, per i redditi soggetti a tassazione separata, d indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Il relativo versamento si effettua in corrispondenza del saldo Irpef annuale con le stese modalità previste per le imposte sui redditi.

Le tipologie di reddito assoggettate all’acconto e i relativi termini di versamento sono riassunti nel quadro seguente:

Proventi derivanti da:

  • Plusvalenze da cessione di aziende possedute/esercitate da più di 5 anni
  • Plusvalenze da cessione di terreni edificabili
  • Indennità per perdita avviamento (locazione, immobili urbani e farmacie)
  • Indennità risarcitorie per perdita di redditi relativi a più anni
  • Redditi da recesso di società di persone
  • Reddito di alcuni proventi di capitale
  • Rimborsi di oneri o imposte
  • TFR, compresi anticipi e arretrati (se non soggetti a ritenute alla fonte)
  • Indennità cess. Collaborazione Coordinata e continuativa (se committente non sostituto d’imposta)
  • Indennità sostitutiva del preavviso
  • Somme percepite dagli eredi o legatari di diritto del deceduto (esclusi redditi fondiari o di imprese)


Versamento: Acconto 20% sui redditi a tassazione separata

  • Va effettuato nei termini e con le modalità previsti per quelli a saldo delle imposte sui redditi


Per i rapporti di lavoro cessati dall’1/1/1998 la deduzione è stata elevata a € 309,87 (era £ 300.000 fino al 31/12/1997) per ogni anno di anzianità effettiva. La deduzione è inoltre ridotta per i rapporti di lavoro con un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto nazionale e per gli iscritti ad un Fondo pensionistico.
Dal 1993 il TFR non deve essere indicato nella dichiarazione delle persone fisiche in quanto soggetto a ritenuta alla fonte; gli Uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte tassandolo separatamente o facendolo concorrere nell’imponibile dell’anno in cui è percepito, se ciò è più favorevole per il contribuente.

E’ importante sottolineare che ai redditi assoggettati a tassazione separata non si applicano le addizionali comunali e regionali dell’Irpef. In alcuni casi, inoltre, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria. Detta opzione deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è avvenuta la percezione, in tutto o in parte, del reddito. In presenza di più redditi dello stesso tipo (tassabili separatamente), ma non appartenenti a categorie diverse, l’opzione in questione esercitata per uno di essi è vincolante per tutti gli altri.

L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, effettua la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria (cioè facendo concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti). In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più vantaggiosa per il contribuente.

Se dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata emergono somme da versare l’Agenzia delle Entrate invia direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento delle maggiori imposte. Se le imposte pagate risultano invece superiori a quanto dovuto, l’eccedenza sarà rimborsata.

Come già accennato l’articolo 17 del TUIR contiene le tipologie di reddito cui è applicabile la tassazione separata. In realtà, i redditi a tassazione separata sono attualmente indicati dalle seguenti norme del TUIR e disposizioni speciali:

  • l’art. 17 già citato;
  • il co. 3 dell’art. 7 TUIR, relativo ai redditi percepiti da eredi;
  • l’art. 18 TUIR, concernente l’imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera dei residenti non assoggettati a ritenute o imposta sostitutiva all’atto dell’erogazione;
  • redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1.4.1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
  • i redditi di impresa ordinaria e di partecipazione in società di persone conseguiti dal 2008 da persone fisiche

Le principali innovazioni in materia di tassazione separata sono:

  • l’inserimento, tra i redditi di lavoro soggetti a tassazione separata, delle indennità di cessazione da funzioni notarili e delle indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell’attività; dall’anno 2001 è prevista la tassazione separata delle rendite pensionistiche derivanti dal riscatto di posizioni individuali, purché non volontario;
  • la tassazione separata delle plusvalenze e dell’avviamento, realizzati in sede di liquidazione (ora anche concorsuale) di imprese individuali commerciali, è subordinata al possesso o all’esercizio diretto da più di 5 anni; la tassazione separata va richiesta nella dichiarazione dei redditi;
  • l’esclusione della tassazione separata delle plusvalenze (e dell’avviamento) derivanti dalla cessione di aziende commerciali per le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) ed assimilate per i soggetti Ires; inoltre l’opzione per la tassazione separata qualora tali redditi siano conseguiti da imprenditori individuali;
  • l’allargamento della tassazione separata a tutte le indennità per perdita dell’avviamento commerciale e ai compensi spettanti al conduttore in caso di cessazione di locazioni non abitative; inoltre sono aggiunte le indennità di avviamento per le farmacie spettanti al precedente titolare;
  • l’esplicita previsione che i risarcimenti (anche assicurativi) possono essere tassati separatamente quando sono a fronte di perdite di reddito (lucro cessante) verificatesi in più anni;
  • l’inclusione dei redditi derivanti da recesso, esclusione, riduzione di capitale e liquidazione (anche concorsuale) realizzati da soci di società (o dagli eredi dei soci) sia di persone che di capitale e cooperative, quando il periodo intercorso tra la costituzione della società e l’inizio del recesso, esclusione, riduzione, liquidazione ecc. è superiore a 5 anni (per il calcolo di questi redditi le Disposizioni Attuative rimandano all’art 47 TUIR all’1.1.2004, per effetto dell’abrogazione della lett. m dell’art. 17 non è più applicabile la tassazione separata a tali redditi quando conseguono da società soggette all’Ires. Ora questi redditi rientrano tra gli utili da partecipazione tassati in base al comma 7, dell’art. 47 TUIR;
  • l’inclusione dei redditi di capitale derivanti alla scadenza dei seguenti contratti e titoli aventi durata superiore a 5 anni e quando non sono soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta definitiva, quali:
    • utili da mutui, depositi, conti correnti;
    • utili da obbligazioni e titoli similari;
    • utili da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza;
    • utili da mandati ad enti che gestiscono collettivamente massa patrimoniali;
  • l’opzione per la tassazione ordinaria su cui ci si è soffermati in precedenza.

 

 

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti ai redditi di lavoro dipendente si veda anche:

 

 

Fonti normative

  • Articolo 17 TUIR

 

 

A chi rivolgersi

  • CAAF – Centri Servizi Fiscali
  • Professionisti abilitati

 

 

TUIR, art. 17: Tassazione separata


Nota: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.

Testo: in vigore dal 01/01/2007
1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di
pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (Ai sensi dell’art. 1, comma 9 legge 27 dicembre 2006 n.296, ai fini della presente lettera, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.)
a-bis) (lettera abrogata);
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (NDR: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell’attività sportiva ai sensi del settimo comma dell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n.91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lett. a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;
h) indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;
m) (lettera abrogata);
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del
contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c),quinto e sesto
periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.