Malattia nel pubblico impiego – Certificazione e visite medico fiscali

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Questa voce è stata curata da Giorgio Albani

 

Scheda sintetica

Così come per i dipendenti privati anche i dipendenti pubblici sono soggetti a particolari adempimenti in caso di malattia la cui sussistenza può essere controllata dall’amministrazione.

 

Certificazione medica

Secondo la contrattazione collettiva l’assenza per malattia deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla sua eventuale prosecuzione.

La disciplina contrattuale è da intendersi tuttavia integrata dalle recenti disposizioni legislative.
In particolare, riprendendo quanto già contenuto, in parte, nella Legge 133 del 2008, l’art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009, ha previsto che in ipotesi di malattia superiore a 10 giorni ovvero a partire dal terzo evento nell’anno solare (da intendersi come anno di calendario 1° gennaio – 31 dicembre) la malattia può essere giustificata solo da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica o da un medico di base.

La certificazione medica deve, per tutte le assenze (quindi anche per quelle di un solo giorno), essere trasmessa dal medico all’INPS in via telematica secondo le modalità già in uso per il settore privato e dall’Istituto inviata immediatamente all’amministrazione.

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica costituisce illecito disciplinare per il medico il quale – riprendendo quanto analogamente previsto per il caso del medico che abbia redatto un certificato falso ovvero abbia rilasciato attestazioni di dati clinici non direttamente constatati o non oggettivamente documentati (art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/2001) – in caso di reiterazione è soggetto, se dipendente dell’amministrazione a licenziamento ovvero, se convenzionato con le Asl, alla decadenza dalla convenzione.

 

Controllo sulla malattia

La medesima norma (art. 55 septies D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/2009) ha altresì ribadito il principio in merito alla possibilità per il datore di lavoro pubblico di controllare la malattia del dipendente.

Le fasce orarie di reperibilità, indicate dalla contrattazione collettiva come per il settore privato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, e poi fissate (con il D.L. 112/2008) dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20, sono state rideterminate – come previsto dal 5° comma dell’art. 55 septies – con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 18.12.2009 (pubblicato sulla G.U. del 20.1.2010) nel seguente modo:

  • dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di per tutti i giorni anche non lavorativi e festivi.

Secondo quanto previsto dal D.M. 18 dicembre 2009 sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è causalmente riconducibile alle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  2. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
  3. stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta.

Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

 

Fonti normative

  • art. 55 septies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
  • Decreto Ministero Funzione Pubblica 18 dicembre 2009
  • Contrattazione collettiva di comparto

 

 

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