Videoterminali – VDT

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Scheda sintetica

Il lavoro continuativo al videoterminale può provocare danni alla salute.
Allo scopo di cercare di tutelare la salute dei lavoratori, la legge stabilisce che i dipendenti che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale (vale a dire uno schermo alfanumerico o grafico) in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali abbiano diritto a un’interruzione, attraverso delle pause, ovvero a un cambiamento provvisorio di attività.
Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.
Tuttavia, in mancanza di una disposizione contrattuale specifica, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale ai sensi dell’art. 175 c.3 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’intero Titolo VII di questo decreto legislativo, infatti, è relativo alla normativa prevenzionale applicabile a tutte le attività lavorative che comportano appunto l’uso di attrezzature munite di videoterminali, con le poche eccezioni previste dall’art. 172.
Il datore di lavoro ed i dirigenti hanno in particolare una serie di obblighi, la cui inosservanza è sanzionata anche penalmente, che vanno dalla valutazione puntuale di questo rischio specifico, alla predisposizione di appropriate misure per eliminarlo o ridurlo, alla specifica informazione e formazione dei lavoratori sulle misure e protezioni applicabili nonché sulle modalità di svolgimento della attività, alla effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente.

Per approfondimenti in tema di salute sui luoghi di lavoro si veda la voce Salute e sicurezza.

 

 

Scheda di approfondimento

Sulle problematiche legate alla contrattazione collettiva in questa materia si richiama una interessante decisione del Tribunale di Roma (ordinanza 1.9.99) al quale si erano rivolti alcuni impiegati di una grossa società addetti stabilmente ai VDT aziendali contestando l’accordo aziendale che era stato stipulato dal loro datore di lavoro con alcune organizzazioni sindacali, proprio in materia di pause.

Le ragioni della contestazione erano da ricercarsi non solo nel fatto che quegli impiegati erano iscritti a sindacati diversi da quelli che avevano stipulato l’accordo aziendale, ma anche e soprattutto nel fatto che il regime concordato delle pause era a loro parere inidoneo a proteggerli, in quanto peggiorativo rispetto a quello stabilito dalla legge.

Il Tribunale di Roma ha così avuto modo di affermare tre importanti principi.

In primo luogo ha chiarito che i contratti collettivi hanno efficacia vincolante solo per gli iscritti ai sindacati stipulanti, mentre l’efficacia erga omnes dei contratti deve considerarsi evenienza eccezionale, espressamente prevista da alcune specifiche disposizioni di legge.
In tali casi la legge individua anche con precisione i soggetti sindacali legittimati a trattare: in caso contrario si rischierebbe l’assurda conseguenza di consentire al datore di lavoro di scegliere il sindacato con il quale trattare accordi vincolanti per tutti i dipendenti.
Nel caso in questione il Tribunale ha quindi riconosciuto che l’accordo stipulato solo da alcune sigle sindacali non era da considerarsi efficace nei confronti dei lavoratori aderenti a sindacati che non avevano sottoscritto l’accordo.

In secondo luogo il Tribunale di Roma ha rilevato che il regime delle pause determinato nell’accordo aziendale era più gravoso per i lavoratori di quello legale, ed ha pertanto affermato il diritto dei lavoratori ricorrenti a godere delle pause previste dalla legge (quindici minuti ogni due ore di lavoro consecutive al terminale).

Il terzo principio affermato nella decisione in oggetto è rilevante sotto un profilo processuale: si afferma infatti che ogni diritto che sia suscettibile di realizzazione in termini reali e non di solo ristoro successivo, una volta ritenuto probabilisticamente accertato, non può vedere procrastinata la sua tutela, se il ritardo comporta uno svantaggio di fatto per il suo titolare, per i lunghi tempi del processo ordinario: si è dunque ritenuta ammissibile la tutela d’urgenza, attraverso un provvedimento cautelare, anticipatorio di quello definitivo di merito.

 

Normativa

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81