Precettazione in caso di sciopero

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Definizione

Col termine precettazione s’intende il provvedimento amministrativo straordinario col quale la competente autorità impone il termine di uno sciopero.

Il provvedimento è oggetto di specifica disciplina nella legge n. 146 del 1990, come modificata dalla successiva legge n. 83 del 2000: la precettazione è prevista nel caso in cui “sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 1°, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1, conseguente all’esercizio dello sciopero o dell’astensione collettiva da parte dei lavori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori” (art. 8 della legge).
Il riferimento operato dal legislatore alla necessaria gravità e imminenza del pericolo deve essere interpretato nel senso che l’astensione dal lavoro non deve causare un semplice fastidio all’utenza ma deve pregiudicare in modo non tollerabile l’esercizio dei diritti degli utenti e che tale pregiudizio deve essere ritenuto molto probabile – anche se non attuale – sulla base di una valutazione previsionale.

L’ ordinanza di precettazione deve essere adottata, su richiesta della Commissione di garanzia oppure, in caso di necessità e urgenza, d’ufficio, da parte di un organo del potere esecutivo, ossia dal Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato, nel caso in cui il conflitto presenti rilevanza nazionale, oppure dal Prefetto negli altri casi. Il legislatore ha previsto che tale atto possa essere emanato solo all’esito di un apposito procedimento che si apre con una comunicazione da parte dell’autorità precettante competente ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Successivamente, in un’ottica di prevenzione dell’astensione, la stessa autorità invita le parti coinvolte a desistere dai comportamenti che causano la situazione di pericolo, promuovendo anche un tentativo di conciliazione, e, solo nel caso in cui questo tentativo fallisca, pronuncia un’ordinanza di precettazione volta a prevedere misure tali da impedire il verificarsi il pregiudizio dei diritti costituzionalmente tutelati elencati nell’art. 1 della l. n. 146/1990.
E’ stato altresì previsto che l’ordinanza debba essere adottata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio dell’astensione collettiva, salvo il caso in cui sia ancora in corso il tentativo di conciliazione oppure sopravvengono ragioni di urgenza.

In particolare, i possibili contenuti dell’ordinanza sono:

  • differimento dell’astensione (anche tramite l’unificazione di scioperi già proclamati);
  • riduzione della durata dell’astensione;
  • imposizione di livelli minimi di funzionato del servizio, compatibili col godimento dei diritti della persona.

In ogni caso, l’autorità precettante deve tenere conto delle indicazioni già fornite dalla Commissione di garanzia al momento della segnalazione iniziale, in modo che vi sia un coordinamento tra l’operato dei due soggetti
Inoltre, alla luce dello scopo della legge, non potrebbe certamente essere previsto un divieto puro e semplice di scioperare e, in ogni caso, nell’ordinanza deve essere espressamente indicato il preciso lasso di tempo entro cui le parti dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute.

La legge prevede inoltre adeguate modalità di comunicazione dell’ordinanza. Quest’ultima deve essere portata a conoscenza dei soggetti che promuovono l’azione, delle amministrazioni o delle imprese erogatrici del servizio, nonché delle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa.
Il provvedimento può essere giudizialmente contestato dai destinatari, con impugnazione avanti al TAR, entro un termine brevissimo, che peraltro non sospende l’immediata esecutività della precettazione.
Tuttavia, se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l’esigenza di salvaguardia dei diritti costituzionalmente tutelati che rischiano di essere pregiudicati dall’estensione.

La sanzioni previste dal legislatore, in caso di inadempimento a quanto previsto nell’ordinanza, differiscono a seconda che la violazione sia stata commessa dai lavoratori e dalle [sindacati|organizzazioni sindacali, oppure da parte delle amministrazioni pubbliche e delle imprese.
Nel primo caso, il mancato rispetto del contenuto del provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con decreto della stessa autorità che ha emanato l’ordinanza ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro. Se la sanzione viene irrogata nei confronti dei singoli prestatori, professionisti o piccoli imprenditori, il relativo ammontare deve essere proporzionato alla gravità dell’infrazione e alle condizioni economiche del destinatario; inoltre, la somma deve comunque essere compresa tra euro 5.000 e euro 50.000. Nel caso in cui invece il destinatario della sanzione sia un’organizzazione sindacale la sanzione può oscillare tra euro 2.500 e euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell’organizzazione e della gravità delle conseguenze dell’infrazione.

Laddove la violazione sia stata commessa dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese, è prevista la sanzione amministrativa della sospensione dall’incarico per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

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