Sospensione amministrativa dell’attività di impresa

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Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

Fonti normative

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), art. 14 come sostituito dall’art. 13, c. 1, lett. d), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

 

L’attività imprenditoriale può essere sospesa in caso di:

  • impiego di lavoratori irregolari;
  • gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 

Lavoro irregolare

(Circ. INL n. 3/2021, Circ. Ministero del lavoro n. 33/2009, Note Ministero del lavoro n. 14184/2013 e n. 7127/2015)

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale viene adottato quando gli ispettori del lavoro verificano, al momento dell’accesso ispettivo nell’unità produttiva, che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa risulta occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Nel computo dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro vanno conteggiati tutti coloro che rientrano nella definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2, lett. a), del TUSL, considerando anche i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro (prestazioni non ricorrenti) e i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società, non disponendo dei poteri datoriali tipici.

Il provvedimento di sospensione non viene applicato:

  • ai lavoratori per i quali non è richiesta la comunicazione, come i coadiuvanti familiari o i soci;
  • al lavoratore che risulti l’unico occupato dall’impresa (c.d. microimpresa), tuttavia in questo caso, in via cautelare, il lavoratore in “in nero” potrà essere sospeso dal lavoro fino alla regolarizzazione della sua posizione e il ripristino delle condizioni di lavoro per quanto riguarda la sicurezza e la salute.

Con riferimento all’impiego di lavoratori autonomi occasionali, il committente, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, deve inviare, tramite SMS o posta elettronica, una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio riguardo:

  • all’inizio della prestazione lavorativa;
  • alla durata della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. L’omessa o ritardata comunicazione per ogni singolo lavoratore autonomo occasionale comporta la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500. Non si applica la procedura di diffida.

 

Gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(Circ. INL n. 4/2021 e Lettera-circolare Ministero del lavoro n. 22277/2013)

Il provvedimento di sospensione è applicato anche nel caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, elencate nell’Allegato 1 del T.U., ovvero:

 

  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il provvedimento di sospensione può essere adottato solo in mancanza della redazione del DVR. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito, sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.

La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Per le seguenti fattispecie, in cui l’illecito è punito solo con l’arresto, non viene applicata la prescrizione:

– aziende di cui all’art. 31, c. 6, lett. a), b), c), d), f) e g) del TUSL;

– aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’art. 268, c. 1, lett. c) e d) del TUSL, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

– attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

In tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria elaborazione del DVR quale condizione della revoca.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.

 

  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Anche in questo caso il provvedimento viene applicato nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano.

La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

 

  • Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.

– utilizzo di attrezzatura da lavoro (art. 73 TUSL, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato- Regioni del 22/02/2012)

– utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (art. 77, c. 5, TUSL);

– sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116 TUSL);

– lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi (art. 136, c. 6, TUSL);

– movimentazione manuale dei carichi (art. 169 TUSL). Considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento potrà essere sospeso a seguito di presentazione della prenotazione della formazione – fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’All. I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute – atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.

Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.

 

  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile è oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

 

  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui il POS non sia stato elaborato.

L’elaborazione può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.

La mancata elaborazione del POS è oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

 

  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

 

  • Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

 

  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

 

  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’All. IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

 

  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’All. IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

 

  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

 

  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

 

 

Soggetti affidatari del potere

I soggetti affidatari del potere di sospensione sono:

  • l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti o su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. Il potere di sospendere l’attività imprenditoriale è previsto sia per la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori irregolari e sia per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 3, T.U.);
  • i servizi ispettivi delle A.S.L. nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 8, T.U.);
  • il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente per le violazioni in materia di prevenzione incendi.

Si fa presente che il prefetto può disporre, fino all’adempimento dell’obbligo, la sospensione dell’attività per quelle imprese i cui soggetti responsabili omettano di:

– presentare la segnalazione certificata di inizio attività;

– presentare la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;

– richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori (D.Lgs. n. 139/2006, art. 20, c. 3 come sostituito dall’art. 3, c. 8, D.Lgs. n. 97/2017).

 

 

Ambito di applicazione e decorrenza del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione è adottato

  • in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni Gli effetti del provvedimento vanno circoscritti «alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere.» Circ. Ministero del lavoro n. 33/2009;

o, alternativamente

  • dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle seguenti violazioni:

– mancata formazione ed addestramento;

– mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Nel caso in cui durante l’accertamento sia rilevata la presenza di più violazioni utili all’adozione del provvedimento di sospensione (siano queste riferibili tutte all’All. I ovvero in parte all’All. I e in parte alla occupazione di personale irregolare), il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione “della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Nell’ipotesi di sospensione dell’attività di impresa (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza), gli effetti possono essere fatti decorrere:

  • dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo;
  • dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

 

 

Discrezionalità del provvedimento

La sospensione dell’attività imprenditoriale è a discrezione degli organi di vigilanza e di norma va sempre applicato quando se ne presentano i presupposti (lavoro irregolare o gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), ad eccezione di alcune circostanze particolari che necessitano di una attenta valutazione:

  • quando l’interruzione dell’attività determini una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente, necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi);
  • quando si rischia di compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in concessione (attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas ecc.), così pregiudicando il godimento di diritti costituzionalmente garantiti;
  • quando il mancato impiego di lavoratori “in nero” possa determinare un grave danno agli impianti o alle attrezzature (attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (frutti giunti a maturazione o allevamento animali).

Il provvedimento di sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa, tuttavia il lavoratore dovrà essere allontanato fino a quando il datore di lavoro non avrà regolarizzato la posizione anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza (visite mediche, formazione e informazione ecc.).

Per lavoratore “occupato” si intende qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.).

 

 

Revoca del provvedimento

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  • nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Somme raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione;
  • nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie. Somme raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

La regolarizzazione dei rapporti va verificata anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione eventualmente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ferma restando l’adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

– quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica, potendosi comunque ritenere sufficiente l’esibizione della prenotazione della stessa purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità;

– quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.

Il datore di lavoro può ottenere la revoca del provvedimento versando il 20% della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

 

 

Comunicazioni alle Autorità

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

 

 

Ricorso avverso il provvedimento

Avverso il provvedimento di sospensione adottato per l’impiego di lavoratori irregolari è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.