Patto di stabilità

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Questa voce è stata curata da Simona Rizzello

 

Definizione

Nel caso di contratto stipulato a tempo indeterminato, le parti possono inserire la clausola c.d. “di stabilità” con la quale si impegnano, per un termine minimo stabilito, a non recedere dal contratto.
Tale clausola, sia ai fini della validità, sia ai fini della prova, non richiede necessariamente la forma scritta.

Nel caso in cui le parti contravvenendo alla clausola stipulata, recedano ingiustificatamente prima della scadenza del termine convenuto si determina:

  • risarcimento del danno in favore del datore di lavoro qualora il recesso sia stato effettuato dal lavoratore: importo in genere già quantificato in apposita clausola penale contenuta nel patto;
  • risarcimento del danno in favore del lavoratore, qualora il recesso sia stato effettuato dal datore di lavoro, che si commisura con la corresponsione delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito qualora il recesso non fosse avvenuto.

Vi sono tuttavia due casi nei quali è prevista la possibilità di recedere legittimamente prima della scadenza del termine pattuito:

  • per giusta causa (licenziamento o dimissioni): ossia, una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto lavorativo
  • impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche parziale.

 

Per dettagli e approfondimenti si veda la voce Contratto individuale di lavoro