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Simona RizzelloModificaContributi: Scheda sintetica
I contributi rappresentano le quote della
retribuzione (nel caso di rapporti di
lavoro subordinato) o del
reddito di lavoro (nel caso del
lavoro autonomo, in
collaborazione o
associato) destinate al finanziamento delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge.
Il loro versamento è, di norma, obbligatorio: l’onere contributivo sorge generalmente all’avvio di una qualunque attività lavorativa, ovvero al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
La loro riscossione, unitamente all’erogazione delle prestazioni ed al controllo della corretta applicazione delle norme, è affidata agli
enti di previdenza.
I contributi si possono classificare in due differenti tipologie:
- contributi previdenziali: versamenti obbligatori effettuati dal datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale (Inps per settore privato; Inpdap per settore pubblico) al fine di ottenere la prestazione pensionistica;
- contributi assistenziali: versamenti effettuati all’Inps o all’Inail, al fine di ottenere una copertura dei rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali, all’invalidità, malattia.
L’instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato, determina automaticamente l’insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo.
Nello specifico, l’onere contributivo incombe sia sul lavoratore (mediante una trattenuta effettuata sulla retribuzione lorda mensile) sia sul
datore di lavoro. Tuttavia, l’obbligo di pagamento dei contributi è gravante esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto a versare le trattenute all’ente previdenziale – assistenziale.
Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga: il datore di lavoro è infatti sia civilmente sia penalmente responsabile dell’obbligo di tale versamento.
Il lavoratore può in ogni caso verificare l’avvenuto versamento dei contributi: o tramite l’attestazione che viene rilasciata annualmente dai datori di lavoro, oppure inoltrando la richiesta dell’estratto contributivo direttamente all’ente previdenziale.
- Per ulteriori approfondimenti si veda anche la voce Contributi
ModificaIl fondo Inps Gestione separata
Il regime ordinario di contribuzione descritto, non opera nei seguenti casi:
- lavoratori che esercitano attività di lavoro autonomo, per professione abituale, ma non esclusiva;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- collaborazioni a progetto;
- incaricati della vendita a domicilio (in caso di reddito superiore a 5.000 €)
- studenti universitari beneficiari di borse di studio integrative:
- medici in formazione specialistica;
- assegnatari di borse di studio relative a dottorati di ricerca, ed assegnisti di ricerca.
Nei confronti di tali soggetti, qualora gli stessi non siano iscritti ad altre casse previdenziali, vige l’obbligo di iscrizione al Fondo della gestione separata Inps, che va effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio o dell’assegno di ricerca.
Tale disciplina si applica altresì a coloro che sono in possesso di partita Iva, qualora esercitino un’attività che non richieda l’iscrizione ad un albo ovvero un ordine dotato di cassa previdenziale specifica.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione a tale fondo di gestione separata coloro che svolgono
collaborazioni occasionali che non maturano un reddito annuo superiore ad €. 5.000.
ModificaA chi rivolgersi
- Istituto di Patronato (ad esempio INCA-Cgil)