Lavoro sportivo

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Questa voce è stata curata da Arturo Di Mario

Normativa di riferimento

  • Legge 8 agosto 2019, n. 86, art. 5 (legge delega)
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, artt. 25-30 e 32-37
  • D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163
  • D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, conv, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, art. 16, c. 1 (decreto milleproroghe)
  • D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, art. 1

A seguito della delega conferita al Governo dall’art. 5 della L. n. 86/2019, al fine di «garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport», il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che, abrogando la L. 23 marzo 1981, n. 91, ha riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e disciplinato il rapporto di lavoro sportivo seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’attività sportiva, sia per il miglioramento della qualità della vita e della salute che per l’educazione e lo sviluppo sociale;
  • riconoscimento del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al rtivo sia nel settore dilettantistico e sia nel settore professionistico;
  • individuazione della figura del lavoratore sportivo senza alcuna distinzione di genere, indipendelavoro spontemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta;
  • definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
  • tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva;
  • valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
  • riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti;
  • disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

Lavoratore sportivo

(D.Lgs. n. 36/2021, art. 2, c. 1, lett. dd) e art. 25, c. 1)

È considerato lavoratore sportivo:

  • l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (ASD), nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali (FSN), delle Discipline sportive associate (DSA), degli Enti di promozione sportiva (EPS), delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;
  • ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo – a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. – le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

La disciplina del lavoro sportivo non trova applicazione per altre figure in forza alle società sportive quali, ad esempio, i receptionist, i custodi, gli addetti alle pulizie, i manutentori ecc.

Lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche

(D.Lgs. n. 36/2021, art. 25, c. 6; D.I. 14 novembre 2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 12)

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente delle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari.

Qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la prestazione può essere svolta solo previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se decorso il termine non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

L’autorizzazione viene rilasciata quando si verificano, congiuntamente e per tutta la durata dell’attività di lavoro sportivo, le seguenti condizioni:

  • assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;
  • insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’Amministrazione.

L’attività di lavoro sportivo:

  • deve essere eseguita al di fuori dell’orario di lavoro;
  • non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
  • non deve intaccare l’indipendenza del lavoratore esponendo l’Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno la prestazione di lavoro sportivo non deve prevalere in relazione al tempo e alla durata, tenendo presente che si considera prevalente l’attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal ccnl di riferimento.

Prestazione di lavoro sportivo

(D.Lgs. n. 36/2021, art. 25, c. 2 e 5)

L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3, c.p.c.

È prevista la certificazione dei contratti di lavoro (art. 78, D.Lgs. n. 276/2003) tenendo conto degli indici individuati dagli accordi collettivi o, in mancanza di questi, degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Per quanto riguarda le disposizioni non diversamente disciplinate si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

(D.Lgs. n. 36/2021, art. 27 e 38, c. 1; Circ. INL n. 2/2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 4.1)

L’area del professionismo comprende «le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale».

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

La prestazione sportiva può costituire anche oggetto di rapporto di lavoro autonomo qualora sia presente almeno uno dei seguenti requisiti:

  • l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
  • lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
  • la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

In caso di lavoro autonomo non è prevista l’assicurazione Inail.

È possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 del cod. proc. civ.

Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all’accordo collettivo stipulato.

La società ha l’obbligo di depositare entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici:

  • il contratto;
  • gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

L’approvazione dell’avvenuto deposito secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.

Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici e le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

(D.Lgs. n. 36/2021, artt. 28 e 38, c. 1-bis; D.M. 27 ottobre 2023; Circ. INL n. 2/2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 4.2)

L’area del dilettantismo «comprende le associazioni e le società … che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria».

Lo sportivo dilettante può essere assunto con contratto di:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo;
  • collaborazione coordinata e continuativa.

Le Associazioni o Società sportive dilettantistiche nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva affiliante, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinatarie delle prestazioni sportive devono trasmettere telematicamente le comunicazioni – che hanno ad oggetto l’inizio (entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto), la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo – nelle seguenti modalità alternative:

  • utilizzando il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito presso il Dipartimento dello sport (registro.sportesalute.eu);
  • compilando il mod. “UNILAV-Sport” (servizi.lavoro.gov.it).

La comunicazione al RASD equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al Centro per l’impiego di cui all’art. 9-bis, c. 2 e 2-bis, del D.L. n. 510/1996 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa quindi disponibile a Inps e Inail in tempo reale.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni amministrative (da euro 100 a euro 500) previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato del lavoro.

Prestazioni sportive dei volontari

(D.Lgs. n. 36/2021, art. 29; Circ. INL n. 2/2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 4.2)

Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che «mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali».

Le prestazioni sportive dei volontari:

  • sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti;
  • non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ma possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente;
  • sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;
  • sono soggette all’obbligo assicurativo privato che comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Gli enti dilettantistici devono tutelare i volontari con un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (RCT).

Lavoro subordinato

(D.Lgs. n. 36/2021, art. 26; Circ. INL n. 2/2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 3.1)

Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le disposizioni riguardanti:

  • gli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4, L. n. 300/1970);
  • gli accertamenti sanitari (art. 5, L. n. 300/1970);
  • il licenziamento (art. 18, L. n. 300/1970; artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, L. n. 604/1966; artt. 2, 4, 5, L. n. 108/1990; D.Lgs. n. 23/2015);
  • la riduzione del personale (art. 24, L. n. 223/1991);
  • le mansioni e il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra (art. 2013 c.c.);
  • le disposizioni sulle sanzioni disciplinari (art. 7, L. n. 300/1970);
  • le disposizioni sul lavoro a tempo determinato (artt. 19-29, D.Lgs. n. 81/2015).

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

È ammessa:

  • la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
  • la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Nel contratto può essere inserita una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale, mentre non possono essere inserite clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

I lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato, sia professionisti che dilettanti, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps.

Apprendistato

(D.Lgs. n. 36/2021, art. 30; Circ. INL n. 2/2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 7; Circ. Inail n. 46/2023, par. E)

Apprendistato di 1° e 3° livello

Dal 1° luglio 2023 le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato di 1° e 3° livello con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

A decorrere dal 25 settembre 2023 possono essere assunti con un contratto di 1° livello, nell’ottica di una valorizzazione non solo sportiva ma anche culturale-sociale, i giovani atleti che abbiano compiuto 14 anni.

La formazione può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

Al termine del periodo formativo il contratto si risolve automaticamente.

La società o associazione sportiva che stipula con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo, successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest’ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica in favore della diversa società o associazione presso la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

Non si applicano le disposizioni riguardanti:

  • i c.d. limiti numerici e dimensionali per le assunzioni (art. 42, c. 7, D.Lgs. n. 81/2015);
  • gli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4, L. n. 300/1970);
  • gli accertamenti sanitari (art. 5, L. n. 300/1970);
  • il licenziamento (art. 18, L. n. 300/1970; artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, L. n. 604/1966; artt. 2, 4, 5, L. n. 108/1990; D.Lgs. n. 23/2015);
  • la riduzione del personale (art. 24, L. n. 223/1991);
  • le disposizioni sulle sanzioni disciplinari (art. 7, L. n. 300/1970);
  • le sanzioni per il licenziamento illegittimo (art. 42, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015);
  • le mansioni e il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra (art. 2013 c.c.).

Apprendistato di 2° livello

Le società e le associazioni sportive professionistiche possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 15 e i 23 anni (art. 1, c. 154, L. n. 234/2021 e art. 18, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 163/2022).

Ai lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato di tutte le tipologie si applicano le disposizioni per:

  • la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva;
  • l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
  • la malattia, l’infortunio, la gravidanza, la maternità, la genitorialità e la disoccupazione involontaria;
  • l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • gli assegni per il nucleo familiare;
  • la NASpI;
  • il lavoro minorile.

Tutti gli apprendisti sono assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e non al Fondo previdenziale degli sportivi professionisti (FPSP).

Collaborazione coordinata e continua (co.co.co)

(D.Lgs. n. 36/2021, artt. 25, c. 2, 28, 35 e 37; Circ. INL n. 2/2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 4.2 e 11)

 

Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 del cod. proc. civ.

Lavoratori sportivi dilettanti

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

– la durata della prestazione sportiva, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

– la prestazione sportiva risulta coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo, come previsto dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

L’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (LUL) per le collaborazioni può essere adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) e l’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

I lavoratori sportivi dilettanti hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono quindi iscritti alla Gestione separata Inps. L’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Attività di carattere amministrativo-gestionale

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa da lavoratori in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di co.co.co. Sono esclusi i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro devono essere trasmesse al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

L’attività è regolata, ai fini previdenziali, dall’art. 35, c. 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. n. 36/2021.

Ai suddetti rapporti si applica:

  • l’assicurazione infortuni Inail. Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal T.U. n. 1164/1965 e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente (v. Circ. Inail n. 46/2023, par. F);
  • l’assicurazione previdenziale e assistenziale Inps, con iscrizione alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.

I lavoratori sportivi professionisti, titolari di una co.co.co, sono assicurati (IVS) al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP) gestito dall’Inps.

I lavoratori sportivi dilettanti, titolari di una co.co.co, sono assicurati alla Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. n. 335/1995.

Lavoro occasionale

(D.Lgs. n. 36/2021, artt. 25, c. 3-bis; Circ. Inail n. 46/2023, par. F)

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente, ovvero facendo riferimento sia al rapporto di lavoro autonomo occasionale (art. 2222 cod. civ.) e sia al contratto di prestazioni occasionali (PrestO ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 conv., con modificazioni, dalla L. n. 96/2017).

I prestatori di lavoro occasionale rientranti nell’ambito dell’art. 54-bis D.L. n. 50/2017 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non sono invece tutelati dall’assicurazione obbligatoria Inail i lavoratori autonomi occasionali.

Sono interamente a carico dell’utilizzatore sia la contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps (33% del compenso), sia il premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Inail (3,5% del compenso).

Previdenza e assistenza sociale

(D.Lgs. n. 36/2021, artt. 33, c. 2-5, 34 e 35; Circ. INL n. 2/2023; Circ. Inps n. 88/2023, par. 5 e 6; Circ. Inail n. 46/2023)

Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi (FPSP), a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le seguenti tutele:

Malattia e Maternità

Ai lavoratori sportivi subordinati si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell’indennità economica di malattia e per il finanziamento dell’indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tab. G della L. n. 41/1986 (2,22% per la malattia) e dall’art. 79, c. 1, lett. a del D.Lgs. n. 151/2001 (0,46% per la maternità).

Assegni familiari

Ai lavoratori sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al D.P.R. n. 797/1955 e dal D.L. n. 69/1988 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive (0,68%) previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito, con D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l’Assegno unico universale (AUU) per i figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età (ricorrendo determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili, mentre possono continuare ad essere inoltrate le richieste per ottenere l’Assegno per il nucleo familiare (ANF), esclusivamente per i nuclei familiari senza figli o orfanili.

Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI)

Ai lavoratori sportivi, in mancanza di disposizioni speciali di legge, si applica la vigente disciplina contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, in particolare si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è pari all’1,61% (1.31% contribuzione ordinaria + 0,30% Fondi interprofessionali) dell’imponibile contributivo, sia per i lavoratori a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.

Il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo (c.d. ticket licenziamento) dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando al lavoratore viene riconosciuto il teorico diritto all’indennità NASpI.

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dal Fondo di integrazione salariale (FIS) o dai Fondi territoriali.

Il FIS o i Fondi di solidarietà territoriali, per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale ai lavoratori sportivi subordinati, versano alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione (0,50% fino a 5 dipendenti; 0,80% oltre 5 dipendenti) correlata alla prestazione. Detta contribuzione è utile sia per il conseguimento del diritto che per la determinazione della misura della pensione.

Invalidità e vecchiaia (IVS)

Sono iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP) gestito dall’Inps:

  • i lavoratori sportivi, operanti nel settore professionistico, con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di co.co.co.;
  • i lavoratori sportivi, operanti nel settore dilettantistico, con rapporto di lavoro subordinato.

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità;
  • pensione di invalidità specifica;
  • supplemento di pensione;
  • pensione supplementare.

La contribuzione IVS pari al 33% (23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore) è calcolata sulla retribuzione/compenso giornaliero.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Il comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 («Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario») non esclude per i lavoratori sportivi subordinati l’applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civ.), peraltro non esclusa nemmeno dall’art. 26, c. 1, dello stesso decreto legislativo.

Al riguardo, puntualizza l’Inps, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 26, c. 4, del D.Lgs. citato, ovvero le «Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile».

Conseguentemente, prosegue l’Inps, qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al TFR ai sensi dell’art. 2123 cod. civ., o nei casi in cui le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del Fondo di cui sopra, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate al Fondo Tesoreria, quando ricorrano i necessari presupposti e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

L’assicurazione Inail è obbligatoria per i lavoratori sportivi subordinati, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Non sono tutelati gli infortuni occorsi agli atleti durante l’attività svolta a favore delle squadre nazionali in quanto tale attività è stata inquadrata dalla giurisprudenza (Cass. n. 3303/1990 e n. 5866/1999) nell’ambito del lavoro autonomo.

Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Per la determinazione del premio occorre fare riferimento al D.M. 21 novembre 2022.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

(D.Lgs. n. 36/2021, artt. 32 e 33, c. 1; D.Lgs. n. 81/2008, art. 41; Circ. INL n. 2/2023)

Ai lavoratori sportivi, per tutto quanto non regolato dal D.Lgs. n. 36/2021, si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell’esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente (art. 2, c. 1, lett. h, D.Lgs. n. 81/2008) il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

I lavoratori sportivi che ricevono compensi non superiori ai 5.000 euro annui hanno la facoltà di:

  • beneficiare della sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di lavoro sportivo

In genere

  1. È pacifico che il pur speciale rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive e sportivi professionisti (caratterizzato dalla particolare natura dell’attività erogata dal lavoratore) sia da ricondurre nell’alveo del lavoro subordinato, così come ha espressamente stabilito la L. n. 91/1981, benchè sussistano per la peculiarità dell’ordinamento sportiv, notevoli differenziazioni rispetto alla disciplina del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.). Tuttavia, considerare gli sportivi professionisti, i quali non godono per legge della tutela reale, come computabili ai fini del calcolo dei quindici dipendenti, appare contraddittorio per la soluzione alla quale si dovrebbe giungere perché si dovrebbe arrivare a sostenere l’applicabilità dell’art. 18 a qualsiasi società sportiva poiché tutte supererebbero il limite dei quindici dipendenti ove nel calcolo fossero inclusi gli sportivi. (Trib. Siena 12/2/2004 ord., Pres. Cavoto Rel. Serrao, in Lav. nella giur. 2004, 786, con commento di Luca Tartaglione, 786)
  2. Non rileva che ai lavoratori “subordinati” sportivi, non si applichi, tra le altre, la norma contenuta nell’art. 18, L. n. 300/1970, come espressamente previsto nell’art. 4, comma 9, L. n. 91/1981, potendo, in ipotesi, il lavoratore sportivo (nonostante la sua “subordinazione” presenti aspetti del tutto singolari) entrare comunque nel computo del requisito dimensionale del datore di lavoro. Non vi è in tale situazione alcuna contraddizione logica e l’ordinamento offre esempi di simile dissociazione tra inammissibilità della tutela reale del lavoratore e computabilità del medesimo ai sensi e per gli effetti dell’’rt. 18 L. n. 300/1970. (Trib. Siena 26/11/2003 ord., Est. Cammarosano, in Lav. nella giur. 2004, con commento di Luca Tartaglione, 785)
  3. Nell’esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione , con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squdre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti-nel caso di specie, calciatore-sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli artt. 1218 e 2049 c.c. dell’operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni. La condotta del medico sportivo, (nella specie, medico di una società calcistica a livello professionistico) in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessità di adeguare i suoi interventi alla natura ed al livello di pericolosità dell’attività sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità professionale: in particolare, il suddetto medico ha l’obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuità, anche in sede di allenamenti o di ritiri pre-campionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l’eventuale dissimulazione da parte dell’atleta dell’esistenza di condizioni di rischio per la propria salute. (Cass. 8/1/2003, n. 85, Pres. Mercurio, Rel. Vidiri, in Lav. nella giur. 2003, 544, con commento di Giorgio Mannacio)
  4. Sussiste il vincolo di subordinazione nel caso in cui il preparatore di una quadra di calcio giovanile, pur non essendo mai stato retribuito, abbia assiduamente svolto la sua attività sotto la direzione dell’allenatore, sia stato inserito nell’organigramma sanitario del settore, abbia osservato un orario di lavoro prefissato in relazione alla disponibilità del terreno di gioco e nel periodo in questione non abbia lavorato in favore di soggetti diversi dalla società convenuta (Pret. Napoli 14/2/95, est. Manna, in D&L 1995, 627)
  5. L’accordo preliminare di prestazioni professionali, stipulato tra una società sportiva e un calciatore, è valido anche se non è redatto su uno dei moduli predisposti dalla Lega e anche se non è depositato presso la sede della stessa Lega competente. In caso di inadempimento di tale accordo, il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, può pertanto ordinare, con provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc, alla società di consentire al calciatore la partecipazione agli allenamenti e alla preparazione pre – campionato con la prima squadra, scaturendo dall’esclusione a detta partecipazione un pregiudizio imminente e irreparabile ai danni dell’atleta in termini di immagine e di conservazione della sua professionalità (Trib. Roma 3/8/94, pres. De Fiore, est. Pititto, in D&L 1995, 353, nota VIDIRI, Una nuova forma di supplenza giudiziaria: quella sportiva (in margine al caso del calciatore Garzya))
  6. In tema di rapporto di lavoro tra società sportiva e tesserati della Figc l’arbitrato instauratosi sensi dell’art. 4 c. 5 L. 23/8/81 n. 91 e delle norme interne delle federazioni ha natura irrituale. Non essendo attribuito a tale arbitrato carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nell’ipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire un via diretta e immediata il giudice ordinario a tutela dei propri diritti (Pret. Roma 9/7/94, est. Cappelli, in D&L 1995, 354, nota VIDIRI, Una nuova forma di supplenza giudiziaria: quella sportiva (in margine al caso del calciatore Garzya)