ModificaScheda sintetica
Il licenziamento è l’atto con cui il
datore di lavoro risolve il
rapporto di lavoro.
Oltre al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, esistono altre motivazioni che possono dare origine al licenziamento:
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo avviene quando il lavoratore abbia posto in atto comportamenti disciplinarmente rilevanti del dipendente ma non tali da comportare il
licenziamento per giusta causa, e cioè senza
preavviso.
Anche il giustificato motivo soggettivo pertanto rientra nell’ambito dei
licenziamenti di tipo disciplinare, costituendo pur sempre una sanzione a comportamenti ritenuti tali da incidere in modo insanabile nel regolare proseguimento del
rapporto di lavoro.
Ricordiamo che il licenziamento di tipo disciplinare è soggetto ad una specifica
procedura, la cui violazione rende nullo il licenziamento stesso.
Vengono fatte rientrare nell’ambito del giustificato motivo soggettivo anche le figure dello scarso rendimento e/o del comportamento negligente del dipendente.
Trattandosi comunque di valutazioni sul comportamento del dipendente, anche nelle ipotesi di “scarso rendimento”, costituisce condizione di legittimità del recesso la preventiva contestazione degli addebiti con diritto del dipendente a svolgere adeguatamente le proprie difese.
ModificaNormativa - Cosa fare - Tempi - A chi rivolgersi
Per informazioni dettagliate su questi aspetti si veda la scheda sul
Licenziamento individuale
ModificaCasistica di decisioni della Magistratura in tema di giustificato motivo soggettivo
Si vedano le casistiche ripoRtate per le voci: