ModificaNozione
Il
contratto di soggiorno per
lavoro subordinato è un normale contratto di lavoro che deve essere stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) entro 8 giorni dall’ingresso dello straniero in Italia e consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il
permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello stato; non può eccedere la durata di:
- 9 mesi per il lavoro stagionale
- 1 anno per il lavoro subordinato a termine
- 2 anni per il lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Una volta scaduto può essere rinnovato per un tempo non superiore a quello stabilito dal rilascio iniziale.
L’art. 1 del D.Lgs. n. 3 del 2007 statuisce che lo straniero, che possiede un permesso di soggiorno con almeno 5 anni di validità, possa richiedere per sé e per la propria famiglia il rilascio di un
permesso di soggiorno a tempo indeterminato, il c.d. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, salvo al contempo provare che:
- abbia un reddito sufficiente al mantenimento suo e della propria famiglia
- disponga di un alloggio adeguato come precisato all’art. 9, del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Sono previste sanzioni penali nei confronti del
datore di lavoro che impieghi uno straniero privo del permesso di soggiorno.