ModificaDefinizione
Col termine precettazione s'intende il provvedimento amministrativo straordinario col quale la competente autorità impone il termine di uno sciopero.
Il provvedimento è oggetto di specifica disciplina nella
legge n. 146 del 1990, come modificata dalla successiva
legge n. 83 del 2000, la precettazione è prevista nel caso in cui “sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 1°, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1, con-seguente all’esercizio dello sciopero o dell’astensione collettiva” (art. 8 della legge)
Si tratta di una ordinanza adottata da un organo del potere esecutivo (il Presidente del Consi-glio o un Ministro da lui delegato, se il conflitto presenta rilevanza nazionale; il Prefetto negli altri casi), su richiesta della
Commissione di garanzia o, in ca-so di necessità e urgenza, d’ufficio, preceduta da un invito alle parti a desistere dai comporta-menti che determinano la situazione di pericolo e da un tentativo di conciliazione. Nel caso che il tentativo non riesca, l’ordinanza contiene “le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 1”.
I possibili contenuti dell’ordinanza sono esemplificati nel secondo comma dell’art. 8 (differi-mento dell’astensione, riduzione della sua durata, imposizione di livelli minimi di funzionato del servizio, compatibili col godimento dei diritti della persona); alla luce dello scopo precipuo della legge, essi non potrebbero sicuramente essere rappresentati da un divieto puro e semplice di scioperare.
La legge prevede inoltre adeguate modalità di comunicazione dell’ordinanza, che può essere giudizialmente contestata dai destinatari, con impugnazione avanti al
TAR, entro un termine brevissimo, la quale peraltro non sospende l’immediata esecutività della precettazione.
L’inadempimento a quanto prescritto nell’ordinanza espone gli autori a sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall’autorità precettante.