Questa voce è stata curata da
Simone PeregoModificaScheda sintetica
Con il
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 è stata introdotta la disciplina dei fondi pensione privatistici, cioè di quelle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, aventi lo scopo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Le forme di previdenza complementare costituiscono il c.d. secondo pilastro del nostro sistema previdenziale, che si affianca al sistema pensionistico pubblico (c.d. primo pilastro).
Avendo trovato scarsissimo seguito tra i lavoratori, il legislatore del 2004 (
Legge 243/2004) si è prefisso l’obiettivo di sviluppare su larga scala la previdenza complementare incentivandone il finanziamento mediate la devoluzione del
Tfr.
In attuazione della delega contenuta nella citata legge, è stato emanato il
D.Lgs. 252/2005 che ha operato una riforma complessiva della previdenza complementare, disponendo in un unico testo normativo tutta la disciplina della materia.
La riforma, per effetto della
Legge 296/2006, art. 1, c. 749, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2007. Da tale data, ciascun lavoratore dipendente deve decidere se destinare il proprio
Tfr da maturare alle forma pensionistiche complementari o mantenere lo stesso presso il
datore di lavoro.
E’ bene rilevare che il nuovo regime riguarda esclusivamente il
Tfr che matura dal 1° gennaio 2007.
Il Tfr maturato fino alla data di esercizio dell’opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del
rapporto di lavoro.
ModificaNormativa di riferimento
ModificaA chi rivolgersi
ModificaModalità di scelta del lavoratore
Entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007 (i lavoratori già in servizio all’entrata in vigore della riforma hanno dovuto esprimere la scelta entro il 30/06/2007), il lavoratore dipendente del settore privato deve effettuare la scelta di adesione o meno alla previdenza complementare.
A tale scopo, il
datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse opzioni; il datore di lavoro è altresì tenuto a fornire al lavoratore appositi modelli tramite i quali operare la scelta e a conservare gli stessi compilati dal lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta (D.M. 30 gennaio 2007).
Pertanto, il lavoratore può:
- decidere di aderire alla previdenza complementare, indicando il fondo pensione prescelto e dichiarando la propria volontà di conferirvi a titolo di contribuzione il Tfr maturando (assenso esplicito); l’adesione determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla forma indicata e godrà di tutti quei diritti di informazione e partecipazione alla forma previdenziale cui ha aderito;
- decidere di non aderire, dichiarando espressamente il proprio diniego (rifiuto esplicito) e optando per il mantenimento del Tfr maturando presso il proprio datore di lavoro; in tal caso, il prestatore di lavoro può sempre successivamente revocare tale scelta e conferire il Tfr ad un fondo pensione complementare.
Qualora il lavoratore lasci passare inutilmente i 6 mesi di tempo previsti dalla legge, l’adesione al fondo pensione categoriale avviene automaticamente, e comporta la devoluzione integrale e obbligatoria del
Tfr maturando (silenzio – assenso).
Il
datore di lavoro è obbligato a trasferire il Tfr maturando del dipendente al fondo pensione individuato secondo i criteri definiti dall’art. 8, c. 7, lett. b,
D.Lgs. 252/2005.
La scelta relativa alla previdenza complementare comporta per i lavoratori una trasformazione del regime concernente il
Tfr.
Infatti:
- se il lavoratore aderisce, volontariamente o per effetto del silenzio-assenso, alla previdenza complementare, tale decisione è irrevocabile e dovrà devolvere obbligatoriamente il Tfr maturando al fondo pensione. Al termine del rapporto di lavoro pertanto non gli verrà corrisposto il Tfr, ma riceverà, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, una pensione integrativa nella forma di una rendita periodica; se l’adesione proviene da un lavoratore con rapporto in corso al 1° gennaio 2007, il Tfr maturato precedentemente sarà corrisposto in regime di retribuzione differita alla cessazione del rapporto;
- se il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare, continuerà a maturare il Tfr che sarà liquidato in regime di retribuzione differita al temine del rapporto.
Un regime particolare è previsto per quei lavoratori con rapporto già in essere al 29 aprile 1993, che hanno la possibilità di trasferire anche solo una parte del
Tfr maturando, con le seguenti modalità:
- i soggetti che al 1° gennaio 2007 erano già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono decidere di contribuire al fondo con la stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il datore di lavoro la quota residua di Tfr. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 49 dipendenti, il residuo Tfr è trasferito dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria Inps;
- i lavoratori che al 1° gennaio 2007 non erano iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di trasferire il Tfr futuro a una forma pensionistica complementare, nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza, in misura non inferiore al 50%.
In entrambi i casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota di Tfr futuro da versare alla forma pensionistica complementare.
La riforma ha inciso anche per quanto riguarda la funzione di riserva di liquidità che il Tfr ha svolto nei confronti delle imprese. Le quote venivano infatti accantonate presso il
datore di lavoro per tutta la durata del rapporto e, salvo anticipazioni, venivano materialmente corrisposte solo al termine del
rapporto di lavoro.
Ora invece, l’adesione dei dipendenti alle forme pensionistiche complementari comporta l’obbligo per i datori di lavoro di versare mese per mese la quota di
retribuzione accantonata a titolo di
Tfr al fondo pensione cui il lavoratore aderisce.
Ma anche nel caso in cui il lavoratore non aderisca alla previdenza complementare, nelle aziende con almeno 50 dipendenti, il datore perde di fatto la disponibilità di tali quote dovendole conferire ad un apposito fondo (c.d. Fondo Tesoreria) istituito dalla
Legge 296/2006 presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’
Inps.
Il Fondo Tesoreria erogherà le prestazioni secondo le modalità previste dall’art. 2120 c.c.
Per ottenere il
Tfr, il lavoratore deve presentare un’unica domanda al
datore di lavoro che provvede alla liquidazione del Tfr in misura integrale.
Il datore riscatterà quanto anticipato al Fondo attraverso conguaglio delle quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria e, in caso di incapienza, dei contributi dovuti all’Inps.