Provvigioni

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Questa voce è stata curata da Giampaolo Furlan e Ylenia Vasini

 

Sulla provvigione nel contratto di lavoro subordinato

 

Definizione

La provvigione costituisce una forma di retribuzione a incentivo.
La provvigione è espressa in percentuale in relazione ad affari conclusi dal prestatore di lavoro, nel caso in cui la prestazione lavorativa abbia ad oggetto la trattazione di affari in nome e per conto del datore di lavoro (generalmente un rappresentante).

La provvigione, dal momento che è legata alla conclusione di affari e, talvolta, anche solo alla promozione degli stessi, è connotata da una sostanziale aleatorietà e, pertanto, non costituisce, di norma, forma esclusiva di retribuzione, altrimenti rischierebbe di collidere con i principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, dettati dall’art. 36 della Costituzione.
Nella prassi, la provvigione costituisce, di conseguenza, una forma di retribuzione integrativa e si aggiunge, solitamente, ad un compenso minimo fisso, che viene garantito indipendentemente dalla conclusione di affari.

Sempre al fine di garantire la sufficienza della prestazione retributiva, sono previsti un insieme di altri meccanismi, tra cui quello di assicurare al lavoratore subordinato una zona di esclusiva, ovvero la concessione di una diaria per le attività svolte fuori sede ecc.

La provvigione può essere prevista sia in un contratto di lavoro subordinato, sia in un contratto di lavoro autonomo.
Peraltro, parte della dottrina e della giurisprudenza nutre molti dubbi sulla conciliabilità della natura aleatoria della provvigione con il requisito dell’assenza del rischio, tipico della prestazione di lavoro subordinato, puramente intesa, ex art. 2094 codice civile.

Nell’alveo della subordinazione, la retribuzione a provvigione è prevalentemente utilizzata nel settore del commercio (piazzisti, viaggiatori) e della ristorazione (c.d. personale tavoleggiante, ovvero il personale di servizio di alberghi, caffè, ristoranti, per i quali si parla, più che di provvigione, di “percentuale di servizio”).

Nell’alveo del lavoro autonomo, la provvigione si configura come retribuzione tipica del contratto di agenzia e del mandato.

 

Fonti normative

  • Codice civile, art. 2099
  • Contrattazione collettiva

 

 

Misura della provvigione

La base per il calcolo delle provvigioni viene stabilita dalle norme contrattuali aziendali o individuali, che stabiliscono una percentuale provvisionale.
La percentuale della provvigione può essere calcolata sia sugli affari trattati, sia sul fatturato, qualora il lavoratore possa, con la propria prestazione lavorativa, incidere sul fatturato.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in materia di provvigioni (in generale)

La provvigione nel lavoro subordinato

Cass. civ., 18/02/1985, n.1436
Nell’ipotesi in cui, in attuazione di una specifica norma di un contratto collettivo aziendale che nel regolamentare la retribuzione rinvii ad un accordo diretto tra le parti la misura delle provvigioni, il datore di lavoro ed il lavoratore abbiano convenuto l’erogazione di provvigioni in una determinata percentuale, oltre ad una corresponsione mensile fissa in relazione ad una certa qualifica attribuita al dipendente, l’accertamento in giudizio del fatto che il lavoratore abbia in realtà espletato mansioni superiori alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro determina soltanto la sostituzione della parte fissa della retribuzione con quella prevista dalla contrattazione collettiva aziendale per la qualifica superiore, ma non comporta il venir meno anche della pattuizione circa la misura delle provvigioni giacché non si verte in ipotesi di nullità parziale di una clausola per contrarietà a norme imperative con il conseguente effetto della caduta dell’intero contesto della stessa, restando la pregressa determinazione pattizia della parte variabile della retribuzione del tutto efficace senza potere essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro, in assenza di una nuova convenzione bilaterale.

Cass. civ., 05/01/1984, n.35
Il sistema di remunerazione a provvigioni mal si concilia con il rapporto di lavoro subordinato, che è caratterizzato da una retribuzione certa, continua, non riducibile e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, dovendo ritenersi eccezionali le forme di retribuzione del lavoro subordinato con partecipazione agli utili e ai profitti o con provvigione senza contemporanea pattuizione di una retribuzione-base o di minimi garantiti.

Cass. civ., 14/02/1983, n.1153
L’art. 2099, 3° comma c. c. consente di retribuire il lavoratore in tutto o in parte con provvigioni senza alcun riferimento ai minimi tabellari stabiliti dalla contrattazione collettiva; pertanto, qualora le parti abbiano prescelto questa forma di corrispettivo, la provvigione assume a tutti gli effetti carattere di elemento costitutivo della retribuzione, determinandone l’effettiva entità globale, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione il sistema normativo regolante il cottimo.

 

La provvigione e il rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione

Cass. civ., 18/06/1985, n.3674
Nell’ipotesi in cui il lavoratore subordinato sia retribuito in parte in misura fissa, secondo il minimo previsto dalla contrattazione collettiva, ed in parte con provvigioni calcolate sugli affari promossi che superino un certo tetto convenzionalmente fissato, il riscontro dell’adeguatezza della retribuzione secondo i canoni di sufficienza e di proporzionalità stabiliti dall’art. 36 cost. deve essere effettuato con riferimento, non già esclusivamente al minimo contrattuale, bensì anche alle provvigioni; viola pertanto il citato precetto costituzionale l’ulteriore clausola del contratto individuale di lavoro che preveda l’assorbimento delle provvigioni nei miglioramenti retributivi del predetto minimo, costituiti innanzitutto dai periodici aumenti dell’indennità di contingenza, dal momento che da tale pattuizione consegue o che alcuni affari promossi non farebbero maturare provvigioni per il lavoratore (con violazione del principio di proporzionalità della retribuzione alla quantità di lavoro svolto) oppure che il minimo retributivo rimarrebbe sterilizzato nel tempo rispetto all’aumento del costo della vita.

Cass. civ., 21/06/1983, n.4267
Nel rapporto di lavoro subordinato, che è un contratto a prestazioni corrispettive insuscettibile di tramutarsi in contratto aleatorio, la commisurazione della retribuzione, che deve essere rispondente ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza stabiliti dall’art. 36 cost., non può essere integralmente rimessa ad eventi aleatori, indipendenti, in tutto o in parte, dalla prestazione di lavoro, come il valore degli affari trattati e gli utili realizzati dall’imprenditore; è, peraltro, ammissibile, in quanto esclude l’integrale riferimento della retribuzione ad elementi aleatori, la previsione, da parte della disciplina collettiva, di un sistema retributivo che assicuri ad una determinata categoria di personale (nella specie: cosiddetta tavoleggiante), compensando con percentuale di servizio, un minimo garantito, pari al salario base (e alle contingenza) dovuto al personale della corrispondente categoria a paga fissa, maggiorato di una certa percentuale da conguagliarsi ad ogni semestre, ove, in tale periodo, non si raggiunga detto minimo; in ordine a siffatta previsione, lo stabilire se essa rispetti il principio costituzionale della sufficienza della retribuzione, in relazione alla semestralità del conguaglio, si risolve in una questione di interpretazione della volontà contrattuale, con la conseguenza che la valutazione (nella specie: positiva) operata al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata.

 

La provvigione tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo

Cass. civ., 17/12/1982, n.6988
La retribuzione a provvigione, ossia ragguagliata in tutto o in parte ad una data percentuale del valore degli affari conclusi o condotti a buon fine, o soltanto promossi, del prestatore d’opera, può essere dedotta indifferentemente ad oggetto tanto di un contratto di lavoro subordinato, quanto di un contratto di lavoro autonomo. In tema di rapporto di lavoro subordinato con retribuzione a provvigione la prova degli affari conclusi, quale fatto giuridico idoneo a produrre il diritto alle provvigioni, incombe, in applicazione del principio sancito dall’art. 2697, 1° comma c. c., al lavoratore.

Cass. civ., 14/12/1981, n.6606
L’attività del “procacciatore d’affari” o “piazzista” può inquadrarsi sia nello schema del lavoro subordinato che in quello del lavoro autonomo; ricorre il primo caso allorché il rapporto ha per oggetto la prestazione delle energie lavorative ed è caratterizzato dagli elementi della collaborazione e della subordinazione del lavoratore e della totale assunzione di ogni onere dell’attività, con compenso determinato e fisso, da parte dell’imprenditore, dotato di poteri di direttiva e controllo; ricorre, invece, la seconda ipotesi allorché l’attività di raccolta di commissioni si esplica con libertà ed autonoma iniziativa, con connessa incidenza sul guadagno, perché proporzionato alle provvigioni relative, così da evidenziare che oggetto del contratto è il risultato del lavoro, con organizzazione libera e con incidenza di un pur minimo rischio per il lavoratore.

 

La percentuale di servizio del personale “tavoleggiante”

Cass. civ., Sez. lavoro, 13/05/1987, n.4409
Nel caso in cui il personale tavoleggiante sia retribuito nella forma della percentuale di servizio, questa deve essere corrisposta al netto dell’imposta iva; pertanto è legittima la detrazione in tal senso operata dal datore di lavoro sul prezzo della consumazione e del servizio.

Cass. civ., 23/10/1985, n.5209
E’ conforme ai canoni di ermeneutica contrattuale l’interpretazione, operata dal giudice del merito, del combinato disposto degli art. 62 e 85 ccnl 14 luglio 1976 per i dipendenti da imprese alberghiere e da pubblici esercizi, interpretazione secondo cui il sistema normale di retribuzione del personale cosiddetto tavoleggiante è quello a percentuale, mentre trova applicazione quello a retribuzione fissa solo ove vi sia un’opzione in tal senso della maggioranza del personale interessato; consegue ex art. 2697 c. c. che come spetta al lavoratore, il quale pretenda di essere retribuito a paga fissa, di fornire la prova dell’opzione predetta, così fa carico sul datore di lavoro, il quale intenda opporsi alla pretesa del lavoratore di essere retribuito a percentuale di servizio, l’onere di provare che tale sistema normale di retribuzione sia stato derogato mediante l’opzione della maggioranza del personale.

 

Sulla provvigione nel contratto di agenzia

 

Definizione

La provvigione è quel compenso, espresso in percentuale, che spetta all’agente per aver concluso l’affare grazie al proprio intervento.
La provvigione spettante all’agente per gli affari conclusi è diretta a remunerare la sua attività intesa in senso globale, ovvero comprensiva del compenso per l’opera di promozione dei contratti e per eventuali altri compiti a lui affidati.
Sono invece escluse dalla provvigione le spese d’agenzia, ovvero quelle sostenute dall’agente per espletare la propria attività (vitto, alloggio, viaggi, ecc.).
La provvigione, nel contratto di agenzia, rappresenta, in linea generale, il compenso esclusivo dell’agente, tuttavia, talvolta, è possibile che venga previsto, in ogni caso, un compenso minimo garantito.

Per approfondimenti si veda anche la voce Contratto di agenzia

 

 

Fonti normative

  • Codice civile, artt. 1748 e 1749
  • Accordi economici collettivi (AEC)

 

 

Diritto dell’agente alla provvigione

L’agente, pur essendo tenuto a svolgere un’attività continuativa di promozione, matura il diritto alla provvigione solo quando:

  • l’operazione viene conclusa grazie al suo intervento
  • gli affari sono conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo patto contrario (in questo caso si parla di “provvigione indiretta”)
  • gli affari vengono conclusi dopo lo scioglimento del contratto, se la proposta è pervenuta all’agente o al preponente antecedentemente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta. Se risulta rilevante il contributo di altri agenti, potrebbe esservi l’equa ripartizione della provvigione tra gli agenti intervenuti.

Il diritto alla provvigione presuppone che l’attività dell’agente abbia portato, direttamente o indirettamente, alla conclusione di un contratto, mentre la mera promozione di affari non rileva ai fini della maturazione della provvigione stessa.
Deve sussistere, pertanto, il nesso causale tra l’azione dell’agente e la conclusione dell’affare.
Il diritto a percepire la provvigione si ha, salvo patto contrario, dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, altrimenti, la provvigione spetta all’agente, al più tardi, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione, qualora il preponente avesse eseguito quella a suo carico.
L’agente è tenuto alla restituzione della provvigione percepita qualora vi sia la certezza che il contratto con il terzo non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.
Ogni patto contrario che presenta condizioni di peggior favore per l’agente deve essere considerato nullo.
In caso di accordo tra preponente e terzo di non concludere il contratto, l’agente ha comunque il diritto ad una provvigione ridotta (determinata in base ad usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità) per la parte non eseguita.

 

Calcolo della provvigione

La misura della provvigione è stabilita di comune accordo tra le parti e viene calcolata sulla somma degli importi che compaiono nelle fatture emesse ai clienti al netto degli sconti o degli importi per rifusioni di vario titolo.
Gli accordi collettivi vietano di escludere dalla base di calcolo della provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
In generale comunque la misura minima delle provvigioni è stabilita dagli AEC.

 

Tipologie di provvigione

  • Percentuale costante: la percentuale rimane costante, indipendentemente dal numero degli affari conclusi e la provvigione è direttamente proporzionale al loro ammontare.
  • Percentuale costante e premio: la provvigione ricomprende, oltre alla percentuale fissa indipendente dalle vendite, un premio in valore assoluto, in relazione al raggiungimento di predeterminati obiettivi.
  • Percentuale crescente: La percentuale aumenta con l’aumentare del raggiungimento di certi volumi d’affari.
  • Percentuale decrescente: la percentuale diminuisce al raggiungimento di certi scaglioni d’affari.
  • Sovrapprezzo: la percentuale è legata alla differenza, completa o parziale, fra il prezzo di listino e il maggior prezzo di vendita.
  • Percentuale e minimo garantito: L’agente percepisce una percentuale sulle vendite secondo uno dei criteri sopra citati e, in aggiunta, ha diritto a percepire un compenso minimo garantito, a prescindere dall’attività effettivamente svolta.

 

 

Pagamento della provvigione

La provvigione deve essere liquidata entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è stata maturata, al netto dei contributi e delle trattenute fiscali, che sono a carico dell’agente.
Il diritto alla liquidazione della provvigione si prescrive in 5 anni dal momento in cui sorge il diritto alla stessa.
Secondo gli Accordi Economici Collettivi, l’agente ha diritto ad avere un anticipo sulle provvigioni maturate.
Gli anticipi, peraltro, non sono concessi, qualora l’agente risulti debitore ad altro titolo, verso il preponente.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in materia di provvigione nel contratto di agenzia

 

Il compenso dell’agente

Cass. civ., Sez. lavoro, 09/10/1991, n.10588
In relazione alla norma di cui all’art. 1748, c. c., di carattere ordinatorio, le parti stipulanti il contratto di agenzia possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell’agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull’importo degli affari trattati (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso) con l’unico limite costituito dalla natura del contratto, che preclude la fissazione del corrispettivo mediante una retribuzione fissa svincolata dal rapporto con la quantità e l’ammontare degli affari promossi; le stesse parti possono anche derogare alla disposizione del 2° comma della norma citata – secondo cui se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzioni della parte eseguita – non solo stabilendo la nozione di parte eseguita e la misura della proporzione, ma anche ricorrendo a criteri diversi di determinazione del compenso dell’agente.

Trib. Livorno, 31/03/1989
Il principio stabilito dall’art. 1748 c. c., secondo cui la provvigione spettante all’agente deve essere proporzionale al valore dell’affare concluso, può essere derogato dalle parti.

Commiss. Trib. Centr., 22/06/1988, n.5215
In ipotesi di rapporti di agenzia regolati con atto scritto riferito alle norme del codice civile, i costi sostenuti da una società per rimborso spese agli agenti sono indeducibili ai fini irpeg, attesto che l’art. 1748, ultimo comma, c. c. esclude espressamente che l’agente abbia diritto al rimborso spese di agenzia e che l’eventuale deroga al cit. art. 1748 c. c. non può essere validamente provata attraverso l’iscrizione in bilancio della spesa.

Cass. civ., Sez. lavoro, 14/04/1987, n.3718
A norma dell’art. 1748 c.c., l’agente ha diritto alla percentuale contrattualmente stabilita sull’importo effettivamente versato dal cliente e percepito dal preponente, in relazione agli affari procurati dall’agente stesso comunque conclusi nella sua zona di esclusiva; pertanto, il preponente, se ha facoltà di non concludere il contratto procurato dall’agente o di concluderlo a condizioni diverse da quelle generalmente praticate e quindi anche di stabilire un prezzo inferiore a quello di listino e di accollarsi le spese di trasporto della merce, non può però pretendere di detrarre dalle provvigioni l’importo degli sconti praticati o delle spese sostenute; né l’agente può, a sua volta, pretendere che la provvigione sia computata sul prezzo di listino o su quello da lui contrattato, se, in sede di conclusione dell’affare, sia stato stabilito un corrispettivo inferiore o vi sia stato accollo da parte del preponente di spese di norma sostenute dai clienti. Le spese di pubblicità, sostenute dall’agente in vista del proprio interesse all’ampliamento degli affari e quindi all’incremento delle provvigioni, rientrano in quelle di agenzia, per le quali l’art. 1748, ultimo comma, c. c. esclude il diritto al rimborso in capo all’agente stesso, essendo irrilevante che le dette spese di pubblicità siano state sostenute in vista di un proseguimento del rapporto, attesa la funzione del preavviso o dell’indennità sostitutiva di esso di mettere (anche) l’agente in condizioni di adeguare la propria condotta al preannunciato scioglimento o ad alleviare (in misura legalmente o convenzionalmente prestabilita) le conseguenze dannose per non aver potuto prevedere in tempo utile la cessazione del rapporto.

Cass. civ., 30/03/1983, n.2319
La provvigione dovuta all’agente, a norma dell’art. 1748 2° comma c. c., per gli affari direttamente conclusi dal preponente, non può subire decurtazioni in relazione all’incidenza delle spese per tali affari sul preponente medesimo, atteso che, anche nella suddetta ipotesi, la provvigione mantiene la propria natura e funzione di corrispettivo.

Cass. civ., 11/11/1976, n.4176
La provvigione spettante all’agente ha natura e funzione di corrispettivo, non anche di indennizzo delle spese sostenute per la conclusione dell’affare cui si riferisce; queste, infatti, come tutti gli oneri complessivamente inerenti all’organizzazione ed all’attività dell’agenzia, sono esclusivamente a carico dell’agente medesimo; ne consegue che il diritto a percepire la provvigione pattuita anche per gli affari direttamente conclusi dal preponente, riconosciuto in favore dell’agente dall’art. 1748, 2° comma, c.c. non può subire decurtazione alcuna per effetto dell’incidenza sul preponente, anziché sull’agente, delle spese relative agli affari stessi.

Cass. civ., 10/04/1975, n.1346
Il rapporto di agenzia è normalmente fondato sul principio della corrispettività, nel senso che all’obbligazione fondamentale dell’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti in una zona determinata corrisponde, con vincolo di sinallagma, l’obbligazione fondamentale del preponente di corrispondergli la relativa retribuzione, prevista dall’art. 1748, comma 1, c.c., in forma di provvigione per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Tale criterio di retribuzione, in forza dell’autonomia negoziale delle parti, può essere, però, legittimamente integrato da un minimo forfettario.

 

Il diritto alla provvigione e l’onere della prova

Cass. civ., Sez. lavoro, 02/05/2000, n.5467
Anche in base alla normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 (del 18 dicembre 1986) sugli agenti di commercio indipendenti e, in particolare, alla disciplina dettata dall’art. 1748 c.c., nel testo di cui al d.lgs. 15 febbraio 1999 n. 65 – di maggior tutela del diritto dell’agente alle provvigioni sia per quanto riguarda sia il momento genetico che l’onere probatorio – l’agente ha l’onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni, e quindi, in particolare, la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.

Cass. civ., Sez. lavoro, 09/02/1990, n.925
Ai sensi degli art. 1748 e 1749 c. c., all’agente spettano le provvigioni solo per gli affari da lui promossi che hanno avuto regolare esecuzione (andati cioè a buon fine) e per quelli che sebbene accettati dal preponente non sono stati eseguiti per causa imputabile a quest’ultimo; tali fatti (regolare esecuzione degli affari o loro inesecuzione per causa imputabile al preponente), costituendo il fondamento del diritto alle provvigioni, debbono essere provati dall’agente che rivendichi i compensi di sua spettanza. (In questo senso anche Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/1991, n.422, Cass. civ., Sez. lavoro, 05/03/1987, n.2345, Cass. civ., 19/11/1983, n.6902)

Cass. civ., Sez. lavoro, 01/06/1992, n.6586
Ai sensi dell’art. 1748 c. c., l’agente ha diritto alle provvigioni sulle vendite di macchinari del preponente sia nel caso in cui tali vendite siano effettuate in leasing, cioè mediante trasferimento della proprietà dei beni ad una società finanziaria che li concede in locazione ai clienti, non potendo escludersi il buon fine dell’affare per una clausola che obblighi il preponente a ritirare quei macchinari in ipotesi di fallimento o insolvenza del cliente, sia nel caso di vendite aventi ad oggetto macchinari con ritiro di quello usato, in relazione anche al residuo valore di questo.

Cass. civ., 18/12/1985, n.6475
Nel caso di rifiuto sistematico (e ingiustificato) del preponente di accettare gli affari proposti dall’agente questi non ha diritto alla provvigione (che spetta solo nel caso di affari che abbiano avuto regolare esecuzione, ex art. 1748 c. c., oppure che, conclusi, non siano stati eseguiti per causa imputabile al preponente, secondo quanto disposto dall’art. 1749 c. c.); tuttavia, in caso di rifiuto sistematico e pregiudiziale del preponente di dar corso alle proposte dell’agente, questi avrà il diritto al risarcimento dei danni e, ricorrendone i presupposti, alla risoluzione del contratto di agenzia.

 

La c.d. provvigione “indiretta”

Cass. civ., Sez. lavoro, 06/06/2008, n.15069
In materia di rapporto di agenzia, il preponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell’agente ma, ai sensi dell’art. 1748, secondo comma, cod. civ., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell’agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l’intervento del preponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 cod. civ. e non alla prescrizione “breve” ex art. 2948, n. 4, cod. civ..

Trib. Grosseto, 08/01/2008
L’art. 1748, comma 2, c.c., sancisce un vero e proprio diritto dell’agente alle provvigioni per gli affari conclusi dal preponente con terzi appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente. Il diritto alle provvigioni ex art. 1748, comma 2, c.c., non può, pertanto, essere qualificato come diritto al risarcimento del danno per violazione dell’art. 1743 c.c., che sancisce il diritto di esclusiva. Il diritto a tali provvigioni presuppone, però, l’esistenza del diritto di esclusiva in favore dell’agente.

Trib. Napoli, 25/06/2002
Affinché possa ritenersi sussistente il diritto alle provvigioni in capo all’agente mandatario per gli affari conclusi direttamente dal preponente nella zona di sua competenza deve essere ravvisabile un diritto di esclusiva ai sensi dell’art. 1748 II comma, al fine di tutelare l’agente da indebite invasioni del preponente nella zona di sua competenza con sottrazioni di affari e risultati dell’attività promozionale dell’agente.

Trib. Napoli, 25/01/2002
Il diritto dell’agente alla provvigione prevista dall’art. 1748 c.c. per gli affari conclusi direttamente dal preponente che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente presuppone che questi abbia espletato almeno in minima parte l’attività pattuita, concludendo o tentando di concludere dei contratti e svolgendo attività informativa nei confronti del preponente. Nell’ipotesi di svolgimento di attività aggiuntiva e concettualmente distinta dalla mera attività agenziale, iniziata nel corso del rapporto e proprio per ciò insensibile alla onnicomprensiva pattuizione provvigionale concordata originariamente, deve essere riconosciuto all’agente – ex art. 2225 c.c. – un corrispettivo per l’opera prestata, da determinarsi in via percentualistica (fattispecie relativa ad attività di merchandising).

Cass. civ., Sez. lavoro, 22/08/2001, n.11197
Il diritto dell’agente a conseguire le provvigioni per le vendite concluse direttamente dal preponente nella zona riservata allo stesso agente, ex art. 1748, comma 2, c.c., presuppone che si tratti di vendite concluse da un soggetto, appunto il preponente, in immediato rapporto con la controparte acquirente, nelle quali, cioè, lo scambio fra le prestazioni corrispettive avvenga in maniera immediata e diretta tra le due parti, senza l’intervento di soggetti interposti e senza ulteriori passaggi intermedi. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la provvigione in relazione a vendite effettuate da un grossista, che aveva acquistato i prodotti commerciati presso il preponente e li aveva successivamente posti in vendita al dettaglio mediante propri venditori).

Cass. civ., Sez. lavoro, 11/04/1990, n.3056
In tema di contratto di agenzia, la disposizione dell’art. 1748, 2° comma, c. c. – a norma della quale la provvigione è dovuta anche in caso di affari conclusi direttamente dal preponente e destinati ad avere esecuzione nella zona riservata all’agente – ha la funzione di tutelare quest’ultimo rispetto alla così detta sottrazione di affari, con la conseguenza che, ove l’agente stesso ne invochi la concreta applicazione, grava su di lui l’onere di provare che gli affari di cui trattasi effettivamente rientrano nell’ambito del mandato conferitogli, tenuto anche conto della possibilità che questo risulti legittimamente limitato a determinate linee di prodotto o a particolari categorie di clientela.

Trib. Palermo, 03/06/1989
L’art. 1743 c. c. non vieta al preponente di concludere direttamente affari nella zona riservata all’agente; in tal caso, ai sensi dell’art. 1748, 2° comma, c. c., all’agente è riconosciuto il diritto alla provvigione (c.d. provvigione indiretta) con la quale si mira a tutelarlo, nell’ambito della zona esclusiva, da ogni invasione del preponente che si traduca in sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati dell’opera organizzatrice e promozionale dell’agente medesimo.

Cass. civ., Sez. lavoro, 29/10/1988, n.5888
Nel caso di affari conclusi direttamente dal preponente e da eseguirsi nella zona riservata all’agente, il diritto del secondo alle provvigioni (art. 1748, 2° comma, c. c.) non può essere escluso per il fatto che gli affari siano intercorsi con società collegate economicamente alla preponente ed aventi una unica direzione finanziaria, e pure se amministrate dalla medesima persona fisica, atteso che gli enti collegati conservano la loro autonomia sotto l’aspetto tecnico, economico e giuridico senza che il diritto alla provvigione presupponga l’accertamento della validità dei contratti stipulati dall’unico amministratore.

Cass. civ., Sez. lavoro, 19/01/1988, n.359
Il 2° comma dell’art. 1748 c. c. – secondo cui la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente – va interpretato estensivamente nel senso che la provvigione spetta in tutti i casi in cui, indipendentemente dai singoli mezzi giuridici adottati e dalle modalità dei negozi posti in essere, il preponente abbia invaso in concreto l’ambito operativo dell’agente inserendosi nella sfera d’azione di quest’ultimo e sottraendogli affari che il medesimo avrebbe potuto condurre a termine, anche quando il luogo di conclusione del contratto e quello di consegna delle merci si trovino fuori di detta zona, atteso che rileva non tanto lo sviamento in sé della clientela quanto lo occulto stornare di essa, che, sulla base di un’approfondita indagine e dell’accorta valutazione del giudice del merito, deve essere represso con il riconoscimento a favore dell’agente delle provvigioni che esso preponente vuole eludere.

Cass. civ., 19/01/1985, n.156
L’art. 1748, 2° comma, c. c., nel prevedere il diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente (cosiddetta provvigione indiretta), mira a tutelare l’agente, nell’ambito della zona esclusiva, da ogni invasione del preponente, che si traduca in sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati dell’opera organizzatrice e promozionale dell’agente medesimo.
La provvigione spettante all’agente ha natura e funzione di corrispettivo, non anche di indennizzo delle spese sostenute per la conclusione dell’affare cui si riferisce; queste, infatti, come tutti gli oneri complessivamente inerenti all’organizzazione ed alla attività dell’agenzia, sono esclusivamente a carico dell’agente medesimo; ne consegue che il diritto a percepire la provvigione pattuita anche per gli affari direttamente conclusi dal preponente, riconosciuto in favore dell’agente dall’art. 1748 2° comma c. c., non può subire decurtazione alcuna per effetto dell’incidenza sul preponente, anziché sull’agente, delle spese relative agli affari stessi. (In questo senso anche Cass. civ., 18/06/1981, n.3989)

 

Gli affari conclusi dall’agente dopo lo scioglimento del suo contratto

Trib. Salerno, 10/05/2002
L’art. 1748, terzo comma, c.c. prescrive la corresponsione all’agente di casa editrice, delle provvigioni relative agli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, a patto che la conclusione degli affari stessi sia il frutto dell’attività svolta dall’agente (nella specie, è stata riconosciuta anche l’indennità – stabilita equitativamente ai sensi dell’art. 1751 c.c. – a titolo del portafoglio clienti lasciato dal cessato agente, del monte prenotazioni e crediti nonché degli abbonati).