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Questa voce è stata curata da Isabella Digiesi




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Scheda sintetica

Per responsabilità solidale si intende la situazione in cui due o più soggetti sono obbligati a una medesima prestazione.

Ai sensi dell’art. 1292 c.c., ciascun debitore può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione e in tal caso, l’adempimento da parte di un coobbligato libera tutti gli altri.

Il debitore che ha pagato l’intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. azione di regresso).

La responsabilità solidale mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento della prestazione ad uno qualunque dei debitori.









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Fonti normative










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A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro









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Scheda di approfondimento

La responsabilità è solidale quando più soggetti sono chiamati a rispondere per la stessa obbligazione.

Ai sensi dell’art. 1292 c.c., per aversi obbligazione solidale sono necessari i seguenti presupposti:
  • pluralità di soggetti;
  • medesima prestazione da eseguire, da intendere nel senso di prestazione identica e diretta al soddisfacimento del medesimo interesse creditorio;
  • medesima fonte da cui scaturisce la prestazione (irrilevanza dell’unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l’obbligo ad adempiere quella prestazione).

Le obbligazioni solidali sono quindi riconducibili nell’ambito della categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse e si caratterizzano a seconda dei casi per la presenza di:
  • una pluralità di debitori (solidarietà passiva);
  • una pluralità di creditori (solidarietà attiva);
  • una pluralità di debitori e creditori (solidarietà mista).

Con riferimento alla solidarietà passiva è necessario porre l’accento sul suo carattere presuntivo: in presenza di più soggetti debitori, ove nulla si è disposto, l’obbligazione è da considerarsi solidale.

La ragione di quanto detto è da ricercarsi nel vantaggio che la solidarietà passiva arreca al creditore: il creditore vede rafforzata la propria garanzia in ordine al soddisfacimento delle proprie pretese in quanto, ove un debitore dovesse risultare insolvibile, può sempre contare sugli altri condebitori. Il creditore, trovandosi dinanzi a più debitori, sceglie il debitore a cui richiedere l’adempimento dell’intero ed ha il diritto di ottenere da questi quanto dovuto.

Dell’adempimento dell’intero da parte di un debitore beneficiano, nei rapporti esterni, tutti gli altri in quanto essi sono liberati nei confronti del creditore. Tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità, opera anche nei confronti di altro coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l’estinzione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito dall’altro coobbligato.

Rilevante è anche ciò che accade nei rapporti interni in quanto il debitore che ha pagato l’intero ha il diritto di ottenere da ciascun condebitore la propria parte (cd. azione di regresso). La libertà del creditore di scegliere tra i vari debitori quello che deve adempiere, può essere compressa attraverso l’inserimento nel titolo da cui consegue l’obbligazione del c.d. beneficium ordinus in virtù del quale si stabilisce un ordine che il creditore deve seguire nell’individuare il debitore a cui rivolgere per primo la richiesta di adempimento.

Oltre al beneficio della preventiva richiesta le parti possono anche inserire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del soggetto indicato. In tal caso il creditore intanto può rivolgere la propria richiesta di adempimento ad un altro debitore in quanto l’azione esecutiva sul patrimonio di quello precedentemente scelto non abbia prodotto alcun risultato.

Si parla di responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (art. 2055, 1°comma, c.c.), anche nel caso in cui vi sia un evento dannoso imputabile a fatti illeciti succedutisi nel tempo e commessi da più persone, purché ciascuno di essi abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa.

Pertanto è irrilevante nel rapporto tra danneggiante e danneggiato la diseguale efficienza causale delle singole condotte o la diversa gravità delle colpe dei corresponsabili, rilevante invece nei rapporti interni per la ripartizione dell’onere risarcitorio tra loro (art. 1292, 1°comma c.c., e 2055, 2°comma c.c.)









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Responsabilità solidale in caso di appalto

La finalità della disciplina sulla responsabilità solidale tra i soggetti che intervengono nel contratto di appalto (committente, appaltatore e subappaltatore) è quella di coinvolgere tali parti nel controllo riguardo la effettuazione e il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi, nonché delle ritenute fiscali, riferibili ai lavoratori che sono utilizzati nell’appalto stesso.





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Responsabilità solidale tra committente e appaltatore

L’art. 29, 2° comma del D.Lgs. 276/2003, sancisce che in caso di appalto di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Si deve rilevare che ai fini della sussistenza della responsabilità solidale del committente in relazione ai debiti di lavoro gravanti sull'appaltatore non è più richiesta la sussistenza di un rapporto di credito tra i due, così come richiesta dall'art. 1676 c.c. (Trib. Roma 16/1/2008, Rel. Mimmo, in Lav. nella giur. 2008, 736), essendo al contrario sufficiente:
  • la sussistenza di un rapporto di appalto,
  • l'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori alle proprie dipendenze,
  • il decorso di un tempo non superiore a un anno dalla cessazione dell'appalto.





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Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

L’art. 3, comma 8, del D.L. n.97/08 ha abrogato i commi da 29 a 35 della Legge 248/2006 (cd. “Legge Bersani”) ed il regolamento adottato con il Decreto Interministeriale n. 74 del 25 febbraio 2008, “concertato” tra il Ministro dell’Economia e quello del Lavoro che conteneva tutto l’iter procedimentale di esclusione dal principio della solidarietà.

Di tutti i commi della Legge Bersani che regolamentavano la materia è restato il comma 28, il quale stabilisce, in ogni caso, una solidarietà piena tra appaltatore e subappaltatore quando afferma che il primo risponde in solido con il secondo:
  • dell’effettuazione e del versamento dell’Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente;
  • del versamento dei contributi previdenziali;
  • del versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Tuttavia, si precisa che tale responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.





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Responsabilità solidale in caso di appalti pubblici

La regola della responsabilità solidale del committente si applica anche nel caso di appalti conferiti dalla pubblica amministrazione. A tal riguardo, l'art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003 dispone che, salvo diverse previsioni da parte della contrattazione collettiva, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza del 29/4/06 (in Riv. Critica Dir. Lav. 2006, 539, n. Capurro), ha ritenuto che la responsabilità solidale di cui si è detto operi anche nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento agli appalti dalla stessa conferiti. A tale riguardo, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'art. 1 c. 2 D.Lgs. 276/2003 escluda dal campo di applicazione dello stesso D.Lgs. 276/2003 le pubbliche amministrazioni e il loro personale.

Infatti, si è osservato che il D.Lgs. 276/2003, trattandosi di legge emanata dal governo sulla base di una delega da parte del parlamento (L. 30/03), deve rispettare la delega, altrimenti sarebbe costituzionalmente illegittima.

A tale riguardo, l'art. 6 c. 1 della legge delega (Legge 30/2003)dispone che le materie delegate alla legislazione da parte del governo non possono trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: come si vede, la legge delega non fa alcun riferimento alle pubbliche amministrazioni in quanto tali, ma solo ai loro dipendenti.

Pertanto, l'art. 1 c. 2 D.Lgs. 276/2003, quando contempla le pubbliche amministrazioni, necessariamente si riferisce alle stesse in quanto datori di lavoro, e ciò per ribadire con maggior chiarezza che costoro non possono utilizzare le forme contrattuali previste dallo stesso D.Lgs. nei confronti dei propri dipendenti.

Se invece il riferimento della norma in questione riguardasse la pubblica amministrazione come ente istituzionale, la norma stessa contrasterebbe con la legge delega, e sarebbe - come si diceva - costituzionalmente illegittima.

Così interpretato il citato art. 1 c. 2, la responsabilità solidale nel caso di appalti conferiti dalla pubblica amministrazione diventa conseguente. Infatti, in questo caso il rapporto tra la pubblica amministrazione e i lavoratori dell'appalto non è un rapporto di lavoro subordinato, giacché questi ultimi sono dipendenti dell'appaltatore.

In altre parole, in questo caso la pubblica amministrazione agisce nel suo ruolo istituzionale e non quale datore di lavoro e, pertanto, non opera l'esclusione di cui all'art. 1 c. 2.









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Responsabilità solidale in caso di somministrazione di lavoro

Agenzia di somministrazione e utilizzatori sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

La responsabilità dell’utilizzatore è comunque limitata alle somme eccedenti la copertura del fondo di garanzia, imposto dalla legge a tutte le agenzie che esercitano l’attività di somministrazione di lavoro. E’ fatto inoltre salvo il diritto di rivalsa dell’utilizzatore nei confronti dell’agenzia.

Ai sensi dell'art. 23 c. 6 D.Lgs. 276/2003, l'utilizzatore che adibisca il lavoratore a mansioni differenti da quelle dedotte nel contratto, deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso. Nel caso di inadempimento a tale obbligo, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale danno derivante dall'impiego in mansioni inferiori. Nell'ipotesi in cui l'utilizzatore adempia l'obbligo di comunicazione, spetta al somministratore corrispondere l'aumento retributivo dovuto a seguito dell'adibizione a mansioni superiori.

Naturalmente, in questo caso è applicabile la regola generale sancita dall'art. 23 c. 3 D.Lgs. 276/2003, secondo cui l'utilizzatore è comunque solidalmente responsabile per il pagamento della retribuzione.

Si deve ritenere che la stessa regola della responsabilità solidale in capo a utilizzatore e somministratore valga anche per l'eventuale risarcimento del danno dovuto a seguito dell'adibizione a mansioni inferiori: infatti, alla responsabilità dell'utilizzatore (che ha materialmente disposto la dequalificazione) si aggiunge la responsabilità del somministratore che, pur essendo a conoscenza della dequalificazione, non ha fatto nulla per impedirla.









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Responsabilità solidale in caso di trasferimento d’azienda

Ai sensi dell’art. 2112 c.c., nel caso di trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda), il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento.

Pertanto, al primo e naturale debitore (il cedente) è aggiunto un secondo debitore (il cessionario) con la conseguenza che il lavoratore può agire indifferentemente, per i crediti maturati anteriormente al trasferimento, tanto nei confronti del cedente quanto del cessionario.

Resta ferma, la responsabilità, in via solidale, del cessionario a prescindere dal fatto che lo stesso abbia avuto conoscenza diretta dei crediti maturati del lavoratore nei confronti del cedente o abbia avuto la possibilità di desumerli dalle risultanze dei libri aziendali.

La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47 L. 29/12/90 n. 428, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda (a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario) presuppone (al pari di quella prevista dal primo e terzo comma dello stesso art. 2112 c.c. quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed esauriti anteriormente al trasferimento d'azienda (Trib. Milano 15/3/00, est. Sala, in Orient. Giur. Lav. 2000, pag. 464)

Nel caso di cessione d’azienda il cessionario non è responsabile in solido con il cedente per i crediti maturati in periodo anteriore alla cessione, se il rapporto di lavoro non sia proseguito in capo a lui (Trib. Verona 12/11/97, pres. Chimenz, est. Caracciolo, in D&L 1998, 510).

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà (art. 29 comma 2, D.Lgs. 276/2003). Nelle ipotesi, pertanto in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo d’azienda, il legislatore introduce una tutela aggiuntiva rispetto a quella prevista per i lavoratori coinvolti in un trasferimento d’azienda, estendendo la garanzia anche ai crediti maturati dal lavoratore dopo l’operazione di cessione del ramo d’azienda.









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Responsabilità solidale in caso di molestie sessuali

Il legislatore prevede che vi sia responsabilità solidale tra datore di lavoro e dipendente che abbia effettuato molestie sessuali ai danni di un altro dipendente.

L’obbligo risarcitorio del datore di lavoro è limitato al solo danno biologico subito dal soggetto molestato (Trib. Milano 21/4/98, pres. Ruiz, est. de Angelis, in D&L 1998, 957).

La responsabilità solidale tra datore e lavoratore ha natura contrattuale derivante dalla violazione dell’art. 2087 del codice civile, norma a tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.









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