Contribuzione da riscatto

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Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

 

Definizione

I contributi da riscatto consentono al lavoratore richiedente di poter ottenere una copertura pensionistica, anche relativa a periodi per i quali non vi sia stato alcun versamento contributivo.
A tal fine, il lavoratore interessato è tenuto ad effettuare un versamento all’ente previdenziale, la cui entità varia a seconda dei periodi contributivi da riscattare, dall’età del richiedente, dal sesso e dalla retribuzione di questo.
Ad oggi, i periodi per i quali è possibile richiedere il riscatto si possono così riassumere:

  • Periodi di studio universitario: in tal caso, il lavoratore può riscattare in qualsiasi momento i periodi corrispondenti a tutta la durata dei corsi legali di studio universitario, ovvero per solo una parte di essi, con esclusione degli anni accademici c.d. “fuori corso”: tale riscatto è tuttavia escluso per periodi già coperti da contribuzione (es. il caso dello studente – lavoratore). Con il D.Lgs. 184/1997, è stata estesa la possibilità di richiedere tale riscatto anche agli iscritti alla Gestione separata Inps, purché il diploma universitario sia stato effettivamente conseguito, e a condizione che gli iscritti a tale gestione separata abbiano versato almeno un contributo settimanale. Possono essere altresì riscattati i periodi corrispondenti alla frequenza (e al relativo conseguimento) dei diplomi di specializzazione (che si conseguono successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni) nonché dei dottorati di ricerca.
  • Periodi di lavoro svolto all’estero: qualora il lavoratore abbia prestato attività lavorativa subordinata presso uno Stato estero che non abbia stipulato una convenzione previdenziale con l’Italia, è in ogni caso possibile richiedere il riscatto relativo a tale periodo.
  • Periodi di formazione professionale, di studio e ricerca: in tal caso il riscatto è ammesso solo qualora tali periodi siano stati finalizzati all’acquisizione di titoli o di attestati per la progressione in carriera (si pensi, a titolo esemplificativo, al tirocinante);
  • Intervalli di lavoro part time|part-time]: il lavoratore interessato può richiedere riscatto per tutti i periodi per i quali non è stata effettuata la prestazione lavorativa.
  • Periodi di congedo per gravi motivi familiari: qualora il lavoratore abbia usufruito di tale congedo, previsto per un massimo di due anni, può richiedere riscatto nel caso in cui il versamento di tali contributi sia stato omesso.

La legge n. 247/07 ha introdotto la possibilità di poter effettuare il versamento a titolo di riscatto in n. 120 rate mensili: in ogni caso, i contributi da riscatto concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli anni di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia.

 

A chi rivolgersi

  • Istituto di Patronato (ad esempio INCA

 

 

Rinvii – Approfondimenti

Per approfondimenti si veda anche la voce Contributi