INPS, circolare n. 94 del 2 agosto 2022

2 Agosto 2022

Obbligo della certificazione verde COVID-19 sui luoghi di lavoro sino al 30 aprile 2022. Indicazioni operative sul trattamento economico e giuridico dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Effetti sulle prestazioni previdenziali.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la circolare n. 94/2022 l’Inps si sofferma sulle ricadute derivanti dalla mancanza della certificazione verde (il cd. green pass) relativa ai tempi in cui la pandemia da Covid 19 si è manifestata in modo più accentuato. Come si ricorderà, tra le varie misure che furono adottate dal Governo per tutelare la salute pubblica figurava anche l’obbligo di possesso del green pass sui luoghi di lavoro, la cui mancanza impediva l’accesso in azienda ai dipendenti, che quindi non potevano svolgere la propria attività lavorativa. L’interdizione obbligatoria dal lavoro veniva trattata inizialmente come assenza ingiustificata, senza retribuzione. Dopo il quinto giorno, perdurando la mancanza del green pass, il datore di lavoro aveva la facoltà di sospendere il rapporto di lavoro senza emolumenti, con diritto alla conservazione del posto e senza la possibilità di applicare sanzioni disciplinari.
L’Inps ricorda che la mancata erogazione della retribuzione a seguito di assenza ingiustificata ha comportato, per il datore di lavoro, anche il venir meno dell’obbligo di versamento dei contributi. Anche la sospensione del rapporto di lavoro determina il venir meno del pagamento della retribuzione e del versamento dei contributi.
Per tutti i tipi di apprendistato, i giorni di assenza ingiustificata e di sospensione non offrono la possibilità di prolungare il periodo del contratto formativo. Ciò in quanto, si legge nella circolare, il mancato possesso del green pass non può essere assimilato a una causa involontaria di sospensione del rapporto di lavoro. Per quanto attiene all’intervento degli ammortizzatori sociali, l’Inps ricorda che – trattandosi di assenze originatesi da cause ascrivibili ai lavoratori – gli stessi non possono essere stati destinatari di integrazioni salariali.