Legge 24 settembre 2021, n. 133, in G.U. 1° ottobre 2021 n. 235

24 Settembre 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

La legge, abrogandolo, incorpora anche il DL n. 122/2021 che estende l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture scolastiche, educative e formative, e delle istituzioni universitarie, nonché l’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Tra le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità di cui all’art. 26 del DL n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia). Per essi viene protratta fino al 31 dicembre la possibilità di:

  1. svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione o lo svolgimento di attività di formazione professionale (art. 26, comma 2-bis)
  2. in alternativa, nel caso non fosse possibile essere adibiti allo smart working, di assentarsi dal lavoro e vedersi riconosciuto, a determinate condizioni, il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico (art. 26, comma 2).

Giova ricordare che le tutele a favore dei lavoratori in condizione di fragilità erano state prorogate fino allo scorso 30 giugno dal DL n. 41/2021; successivamente il DL n. 105/2021 aveva differito al 31 ottobre 2021, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021, esclusivamente la possibilità di ricorrere allo smart working, senza nulla prevedere con riferimento all’equiparazione al ricovero ospedaliero, tutela che doveva pertanto ritenersi scaduta con il 30 giugno 2021. In sede di conversione in legge del DL n. 111/2021 è stata altresì introdotta una novità in riferimento alla durata della validità della certificazione verde COVID-19 (green pass), estendendola da 48 a 72 ore in caso di test molecolare, mentre rimane confermata a 48 ore per i test antigenici rapidi.