Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 1363 del 14 settembre 2021

14 Settembre 2021

Modifica alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato – art. 41 bis D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021)

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con nota n. 1363/2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 41 bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, (cd. decreto Sostegni-bis), relative alla disciplina delle causali che legittimano la stipula del contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.
A fronte dell’assegnazione da parte del DL n. 73/2021 alla contrattazione collettiva del compito di individuare specifiche esigenze che consentono la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (comunque non oltre i 24 mesi), la nota dell’Ispettorato precisa che andranno individuate ipotesi concrete, evitando l’utilizzo di formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.
L’INL ricorda inoltre che le modifiche introdotte con il Sostegni-bis  hanno riflessi non solo per la stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi, ma anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga.
Infine viene ricordato che la possibilità̀ di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva, sarà ammessa solo fino al 30 settembre 2022; tale termine va riferito alla data di formalizzazione del contratto, il quale ben potrà̀ prevedere una durata del rapporto che superi la stessa, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Non ci sono invece limitazioni temporali specificamente riferiti alla proroga o al rinnovo di contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva.