Corte d’appello di Milano, 14 giugno 2021

14 Giugno 2021

Per ottenere l’assegno sociale è sufficiente l’autodichiarazione dei requisiti necessari da parte del richiedente.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’appello conferma il diritto della ricorrente, cittadina di uno Stato estero, a ricevere l’assegno sociale dall’INPS sulla base della sola dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.lgs. 445/2000 relativa alla propria situazione reddituale. Essendo, infatti, tale prestazione liquidata dall’ente in via provvisoria, salvo conguaglio nell’anno successivo in base alla dichiarazione dei redditi, la sua erogazione non può essere subordinata alla produzione di documentazione dello Stato estero di sussistenza dei predetti requisiti.