Corte di cassazione, sentenza 19 febbraio 2021 n.4566 – Il rispetto del “pro quota” in caso di successione di normative previdenziali non è dovuto in materia di restituzione di contributi.

19 Febbraio 2021

La restituzione dei contributi versati costituisce una facoltà dell’interessato e presuppone pertanto la presentazione di una domanda in via amministrativa da parte dello stesso, finché è prevista tale possibilità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Cassa di previdenza geometri aveva previsto fino a una certa data la restituzione dei contributi previdenziali qualora, al raggiungimento del 65° anno di età, il geometra non avesse conseguito il diritto a pensione; diritto alla restituzione successivamente soppresso da altra norma della Cassa, senza il rispetto del principio del “pro quota”. Nel giudizio conseguentemente promosso dall’erede di un geometra interessato alla restituzione, la Corte, premessa la legittimità della soppressione, anche in deroga a disposizioni di legge, rileva che la regola del rispetto del “pro quota trova applicazione unicamente per le modalità di determinazione della prestazione pensionistica e non anche per la restituzione di contributi previdenziali”.
Nel caso esaminato dalla Corte l’erede del geometra defunto senza diritto a pensione aveva proposto la domanda di restituzione dei contributi dopo l’entrata in vigore della norma che l’aveva abolita e con riferimento alla situazione antecedente a essa. La Corte respinge la pretesa perché proposta dopo l’entrata in vigore della norma che aveva soppresso per l’interessato (o per i suoi eredi) il diritto alla restituzione.
Sezione: previdenza