Tribunale di Roma, 30 novembre 2021

30 Novembre 2021

L’affidamento al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (ai sensi del d.lgs. 148/2015) della gestione dei trattamenti di integrazione salariale Covid obbliga le imprese artigiane che se ne avvalgono al pagamento dei contributi al Fondo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale rigetta il ricorso presentato da alcune imprese artigiane contro l’obbligo di iscrizione e di contribuzione nei confronti del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, richiesto al fine di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza Covid finanziati dai provvedimenti emergenziali e gestiti dal Fondo. Secondo il Giudice l’obbligo di iscrizione al Fondo e, quindi, di versamento dei contributi previdenziali discende direttamente dal D.lgs. 148/2015, con il quale il legislatore ha inteso affidare al sistema della bilateralità la gestione della tutela previdenziale per tutti i lavoratori nei confronti dei quali non opera la disciplina generale della cassa integrazione guadagni. Nei settori in cui esistono fondi bilaterali alternativi ex art. 27 d.lgs. 148/2015 i datori di lavoro sono tenuti ad iscriversi e a versare i contributi a tali fondi, anche se rimangono liberi di non aderire ai corrispondenti enti bilaterali come l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato, che gestiscono anche altri istituti non necessari per legge.