Corte di cassazione, ordinanza 1° ottobre 2021 n. 26709

1 Ottobre 2021

Alcuni principi applicati in un giudizio d’impugnazione di un licenziamento per giusta causa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si tratta della conferma giudiziale di un licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore che aveva svolto, durante l’assenza per malattia, attività in grado di ritardare la guarigione. E’ l’occasione, per la Corte, per ricordare la nozione legale di giusta causa, nell’interpretazione della giurisprudenza, in cui rientra è anche il fatto di svolgere, in malattia, un’attività che impedisce o ritarda la guarigione; di distinguere dalla nozione legale (la deviazione dalla quale costituisce violazione di legge) l’accertamento del fatto riconducibile alla nozione legale, che è compito del giudice di merito e che può essere censurato in cassazione nei limiti in cui è censurabile il vizio di motivazione; di ribadire la possibilità per il datore di lavoro di contestare la certificazione medica prodotta dal lavoratore, anche valorizzando circostanze di fatto estranee all’attività lavorativa accertate in altro modo; infine, di ricordare i poteri attribuibili dal giudice di merito al C.T.U. in ordine alla possibile assunzione di informazioni sui fatti dedotti dalle parti.