Corte di cassazione, ordinanza 27 aprile 2021 n. 11050
Anche il lavoratore può richiedere al fisco la restituzione delle somme indebitamente trattenute dal sostituto d’imposta.
Il caso esaminato è quello di un lavoratore cui erano state regolarmente ritenute alcune somme a titolo di imposte in alcuni anni in cui poi, essendo stata la sua regione investita da un terremoto, il legislatore aveva disposto la parziale restituzione delle stesse. Avendo promosso azione per la restituzione nei confronti dell’Agenzia delle entrate avanti al giudice tributario, il ricorrente si era visto opporre il difetto di legittimazione, in quanto spettante unicamente al sostituto. Sulla scia dell’orientamento ormai univoco in materia, a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 15032/2009, la Corte ribadisce che una siffatta azione può essere proposta avanti alle Commissioni tributarie sia dal lavoratore che dal sostituto d’imposta. Pertanto il lavoratore può chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute sia al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta avanti al giudice del lavoro, sia al Fisco avanti alla Commissione tributaria.