Corte di cassazione, sentenza 11 maggio 2021 n. 12422

11 Maggio 2021

Il deposito telematico di un atto giudiziario si perfeziona con l’emissione della seconda PEC (ricevuta di avvenuta consegna).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una Corte d’appello aveva dichiarato tardivo un reclamo/appello (ex rito Fornero), avendo ritenuto che il deposito telematico dello stesso si perfezioni soltanto al momento dell’emissione della quarta PEC (accettazione della cancelleria). Viceversa, la Cassazione, ricordando che il procedimento telematico di deposito giudiziario si articola in quattro fasi, ribadisce che, ai fini della tempestività dell’impugnazione rileva già l’emissione della seconda ricevuta (di consegna nella casella di posta elettronica della cancelleria), ancorché questa rimanga subordinata al buon fine dell’intero procedimento, con l’emissione della quarta PEC.