Corte di cassazione, sentenza 16 aprile 2021 n. 10157

16 Aprile 2021

La richiesta di applicazione dell’art. 18 S.L. per l’illegittimità di un contratto di lavoro a progetto è interpretabile come domanda di annullamento parziale del termine ad esso apposto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, un lavoratore, assunto con contratti di lavoro occasionale e poi con un contratto a progetto illegittimo, aveva chiesto l’applicazione dell’art. 18 S.L. (reintegrazione e risarcimento danni pari alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione). La Corte conferma la riqualificazione della domanda operata dai giudici d’appello, come conseguente alla nullità parziale del termine apposto al contratto a progetto illegittimo, con applicazione dell’art. 32 L. n. 183/2010 (riammissione in servizio e indennità risarcitoria omnicomprensiva). In proposito, argomenta la correttezza della riqualificazione effettuata d’ufficio perché non immuta il bene della vita cui è diretta la domanda in base a fatti nuovi rispetto a quelli versati in giudizio.