Corte di cassazione, sentenza 20 gennaio 2023 n. 1771

20 Gennaio 2023

Sulla decorrenza della prescrizione annuale del diritto del lavoratore a ottenere dal Fondo di garanzia, in caso d’insolvenza del datore, le ultime tre mensilità di retribuzione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La vicenda che ha dato luogo alla pronuncia della Corte è relativa a un ex dipendente che, nella situazione di insolvenza del datore di lavoro, si era visto respingere la domanda – rivolta al Fondo di garanzia gestito dall’INPS – di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, con la motivazione che il suo credito era prescritto, essendo trascorso più di un anno dalla redazione del verbale di esito negativo dell’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro (non soggetto a fallimento). La Corte conferma la pronuncia dei giudici dell’appello di accoglimento della domanda del dipendente, rilevando che, nel caso di insolvenza di un datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, il diritto del dipendente può essere fatto valere (e quindi la prescrizione decorrere) unicamente al momento della conoscibilità circa l’esito dell’esecuzione forzata, che, in una corretta valutazione della diligenza attendibile dall’interessato, non coincide con quello della redazione del verbale relativo, ma in quello successivo di consegna all’interessato di esso.