Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 aprile 2021 n. 9547

12 Aprile 2021

Non è obbligatoria la sospensione del procedimento disciplinare a carico di un avvocato per fatti oggetto di un processo penale, in attesa dell’esito di quest’ultimo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un’avvocatessa incolpata disciplinarmente dal consiglio di disciplina competente per fatti oggetto anche di un processo penale in corso, aveva promosso un giudizio per impugnare la sanzione disciplinare applicatale, sostenendo, tra l’altro, che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sospeso in attesa dell’esito del processo penale. Giunto il processo in cassazione, la Corte rileva che, in applicazione della regola dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale, la sospensione del primo non è, a partire dalla legge n. 257/12, più obbligatoria, ma facoltativa, quando sia indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale.