Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 12 aprile 2021 n. 9549

12 Aprile 2021

Codice deontologico forense e successione della disciplina nel tempo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un avvocato, incolpato nel 2011 d’inosservanza degli obblighi di formazione continua negli anni 2008-2010, aveva impugnato in Cassazione la sanzione dell’ammonimento irrogatagli dal COA locale così come modificata dal CNF nel 2020, sostenendo, tra l’altro, che avrebbe dovuto essergli applicata d’ufficio la disciplina stabilita nel codice deontologico successivo del 2012- 2014, che prevedeva l’esonero dalla formazione continua per gli ultrasessantenni (età che egli aveva raggiunto nel periodo 2008-2010). Decidendo il ricorso, la Corte afferma: a) che la questione è valutabile in cassazione, ancorché non sia stata mai sollevata davanti al COA e al CNF; b) che a essa è applicabile l’art. 65, 5° comma della legge del 2012 (n. 247 del 31 dicembre), secondo il quale le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato. Nella medesima data, altra sentenza delle sezioni unite (n. 9545) ha indicato i criteri per stabilire il trattamento più favorevole tra il vecchio e il nuovo codice deontologico forense.