Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale affari interni, circolare 9 gennaio 2023

9 Gennaio 2023

Contributo unificato per procedure esecutive e fallimentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza: esenzione solo per chi ha un reddito non superiore a tre volte il limite per l’accesso al gratuito patrocinio.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Il trattamento fiscale del processo del lavoro, tradizionalmente esente da ogni tassa e spesa, è stato modificato nel 2011, con l’introduzione, al primo comma dell’articolo unico della l. 319/58, della previsione del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, fatta salva l’esenzione dal pagamento per i titolari di un reddito superiore a tre volte quello utile all’accesso al patrocinio a spese dello Stato.
La novella del 2011 aveva invece lasciato immutata la disciplina del secondo comma della norma in questione, relativa alle procedure esecutive e ai fallimenti nelle medesime materie giuslavoristiche e previdenziali, e proprio tale circostanza era stata valorizzata dalla Direzione Generale della giustizia civile, nella circolare dell’11 maggio 2012, per sostenere che i procedimenti esecutivi e fallimentari dovevano continuare a considerarsi esenti da ogni spesa, e dunque anche dal contributo unificato.
In una nota del 29.12.20, tuttavia, la Direzione generale affari interni, muovendo da considerazioni di natura sistematica, ha proposto una diversa interpretazione delle succitate modifiche normative, ritenendo che da esse si ricaverebbe la legittimità della richiesta di pagamento del contributo unificato per le istanze per la dichiarazione di fallimento fondate su crediti di lavoro.
Ed è proprio a questa interpretazione che la Direzione generale intende dare seguito con la circolare 9 gennaio 2023, che qui pubblichiamo, nella quale si legge che con la modifica del 2011 il legislatore avrebbe inteso fissare un principio generale di non gratuità fiscale, consentendo l’esenzione dal pagamento del contributo unificato solo in presenza di specifiche condizioni reddituali, e che, conseguentemente, “in difetto di espresse indicazioni in senso contrario (ossia nel senso  di assoluta gratuità), tale criterio, in virtù del principio di ragionevolezza, deve ritenersi operante non solo nella fase di cognizione, ma anche in quella esecutiva promossa in virtù di sentenze e ordinanze pronunciate dinanzi al giudice del lavoro e nella fase concorsuale riferita al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro”.