Agenzia delle Entrate, circolare n. 27/E del 14 luglio 2022

14 Luglio 2022

Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti in virtù di quanto disposto dal decreto-legge n. 21/2022 (cd. decreto Ucraina). Il valore dei buoni, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore.

Il buono può essere erogato dalla generalità dei datori di lavoro privati, compresi i professionisti e i lavoratori autonomi che hanno dipendenti. Dal momento che la norma è volta a indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, i datori di lavoro possono riconoscere le somme senza necessità di specifici accordi contrattuali.

L’Agenzia chiarisce inoltre che il buono carburante beneficia dell’esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee). Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia di euro 200, analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante. Viene chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.

Da ultimo, l’Agenzia si esprime a favore della integrale deducibilità del buono dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo.