Corte costituzionale, sentenza 1° aprile 2021 n. 59
Sempre la tutela reintegratoria, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In caso di manifesta insussistenza del fatto materiale e della impossibilità di repechage del lavoratore, posti a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’art. 18 S.L., come modificato dalla legge Fornero, afferma che il giudice “può” disporre la reintegrazione. Attenendosi strettamente alla lettera della disposizione, la Cassazione interpreta prevalentemente la norma nel senso che, in questo caso, la reintegrazione è facoltativa, affidata alla discrezionalità del giudice. Pervenuta la questione della costituzionalità della norma all’esame della Corte Costituzionale, questa la dichiara incostituzionale, con una bella sentenza che ne evidenzia l’irragionevolezza, per la mancanza assoluta d’indicazione dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice, nonché la natura discriminatoria rispetto a quanto previsto in caso di insussistenza del fatto posto a base del licenziamento disciplinare.